13.07.2015 Views

IL TRATTATO DI LISBONA - Università degli studi di Napoli L'Orientale

IL TRATTATO DI LISBONA - Università degli studi di Napoli L'Orientale

IL TRATTATO DI LISBONA - Università degli studi di Napoli L'Orientale

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Trattato sul funzionamento dell’Unione europea 183A richiesta <strong>di</strong> uno Stato membro, il Consiglio, deliberandoall’unanimità, può decidere che un aiuto, istituito o da istituirsida parte <strong>di</strong> questo Stato, deve considerarsi compatibile con il mercatointerno, in deroga alle <strong>di</strong>sposizioni dell’articolo 107 o ai regolamenti<strong>di</strong> cui all’articolo 109, quando circostanze eccezionali giustifichinotale decisione. Qualora la Commissione abbia iniziato, neiriguar<strong>di</strong> <strong>di</strong> tale aiuto, la procedura prevista dal presente paragrafo,primo comma, la richiesta dello Stato interessato rivolta al Consiglioavrà per effetto <strong>di</strong> sospendere tale procedura fino a quando il Consiglionon si sia pronunciato al riguardo.Tuttavia, se il Consiglio non si è pronunciato entro tre mesidalla data della richiesta, la Commissione delibera.3. Alla Commissione sono comunicati, in tempo utile perchépresenti le sue osservazioni, i progetti <strong>di</strong>retti a istituire o mo<strong>di</strong>ficareaiuti. Se ritiene che un progetto non sia compatibile con il mercatointerno a norma dell’articolo 107, la Commissione inizia senza indugiola procedura prevista dal paragrafo precedente. Lo Statomembro interessato non può dare esecuzione alle misure progettateprimachetaleproceduraabbiacondottoaunadecisionefinale.4. La Commissione può adottare regolamenti concernenti lecategorie <strong>di</strong> aiuti <strong>di</strong> Stato per le quali il Consiglio ha stabilito,conformemente all’articolo 109, che possono essere <strong>di</strong>spensate dallaprocedura <strong>di</strong> cui al paragrafo 3 del presente articolo.Articolo 109(ex articolo 89 del TCE)Il Consiglio, su proposta della Commissione e previa consultazionedel Parlamento europeo, può stabilire tutti i regolamentiutili ai fini dell’applicazione <strong>degli</strong> articoli 107 e 108 e fissare inparticolare le con<strong>di</strong>zioni per l’applicazione dell’articolo 108, paragrafo3, nonché le categorie <strong>di</strong> aiuti che sono <strong>di</strong>spensate da taleprocedura.Capo 2<strong>di</strong>sposizioni fiscaliArticolo 110(ex articolo 90 del TCE)Nessuno Stato membro applica <strong>di</strong>rettamente o in<strong>di</strong>rettamenteai prodotti <strong>degli</strong> altri Stati membri imposizioni interne, <strong>di</strong> qualsivo-

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!