13.07.2015 Views

IL TRATTATO DI LISBONA - Università degli studi di Napoli L'Orientale

IL TRATTATO DI LISBONA - Università degli studi di Napoli L'Orientale

IL TRATTATO DI LISBONA - Università degli studi di Napoli L'Orientale

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

298 Il Trattato <strong>di</strong> LisbonaSono membri della Banca europea per gli investimenti gli Statimembri.Lo statuto della Banca europea per gli investimenti costituiscel’oggetto <strong>di</strong> un protocollo allegato ai trattati. Il Consiglio, deliberandoall’unanimità secondo una procedura legislativa speciale su richiestadella Banca europea per gli investimenti e previa consultazione delParlamento europeo e della Commissione, o su proposta della Commissionee previa consultazione del Parlamento europeo e della Bancaeuropea per gli investimenti, può mo<strong>di</strong>ficare detto statuto.Articolo 309(ex articolo 267 del TCE)La Banca europea per gli investimenti ha il compito <strong>di</strong> contribuire,facendo appello al mercato dei capitali ed alle proprierisorse, allo sviluppo equilibrato e senza scosse del mercato internonell’interesse dell’Unione. A tal fine facilita, me<strong>di</strong>ante la concessione<strong>di</strong> prestiti e garanzie, senza perseguire scopi <strong>di</strong> lucro, il finanziamentodei seguenti progetti in tutti i settori dell’economia:a) progetti contemplanti la valorizzazione delle regioni menosviluppate;b) progetti contemplanti l’ammodernamento o la riconversione<strong>di</strong>impreseoppurelacreazione<strong>di</strong>nuoveattivitàindotte dall’instaurazioneo dal funzionamento del mercato interno che, per la loroampiezza o natura, non possono essere interamente assicurati daivari mezzi <strong>di</strong> finanziamento esistenti nei singoli Stati membri;c) progetti <strong>di</strong> interesse comune per più Stati membri che, perla loro ampiezza o natura, non possono essere completamente assicuratidai vari mezzi <strong>di</strong> finanziamento esistenti nei singoli Statimembri.Nello svolgimento dei suoi compiti la Banca facilita il finanziamento<strong>di</strong> programmi <strong>di</strong> investimento congiuntamente con gli interventidei fon<strong>di</strong> strutturali e <strong>degli</strong> altri strumenti finanziari dell’Unione.Titolo II<strong>DI</strong>SPOSIZIONI FINANZIARIEArticolo 310(ex articolo 268 del TCE)1. Tutte le entrate e le spese dell’Unione devono costituire

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!