13.07.2015 Views

IL TRATTATO DI LISBONA - Università degli studi di Napoli L'Orientale

IL TRATTATO DI LISBONA - Università degli studi di Napoli L'Orientale

IL TRATTATO DI LISBONA - Università degli studi di Napoli L'Orientale

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

126 Il Trattato <strong>di</strong> Lisbonadati. Il rispetto <strong>di</strong> tali norme è soggetto al controllo <strong>di</strong> autoritàin<strong>di</strong>pendenti.Le norme adottate sulla base del presente articolo fanno salvele norme specifiche <strong>di</strong> cui all’articolo 39 del trattato sull’Unioneeuropea.Articolo 171. L’Unione rispetta e non pregiu<strong>di</strong>ca lo status <strong>di</strong> cui le chieseeleassociazioniocomunitàreligiose godono negli Stati membri invirtù del <strong>di</strong>ritto nazionale.2. L’Unione rispetta ugualmente lo status <strong>di</strong> cui godono, invirtù del <strong>di</strong>ritto nazionale, le organizzazioni filosofiche e non confessionali.3. Riconoscendone l’identità e il contributo specifico, l’Unionemantiene un <strong>di</strong>alogo aperto, trasparente e regolare con tali chiese eorganizzazioni.PARTE SECONDANON <strong>DI</strong>SCRIMINAZIONE E CITTA<strong>DI</strong>NANZA DELL’UNIONEArticolo 18(ex articolo 12 del TCE)Nel campo <strong>di</strong> applicazione dei trattati, e senza pregiu<strong>di</strong>ziodelle <strong>di</strong>sposizioni particolari dagli stessi previste, è vietata ogni <strong>di</strong>scriminazioneeffettuata in base alla nazionalità.Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo laprocedura legislativa or<strong>di</strong>naria, possono stabilire regole volte a vietaretali <strong>di</strong>scriminazioni.Articolo 19(ex articolo 13 del TCE)1. Fatte salve le altre <strong>di</strong>sposizioni dei trattati e nell’ambitodelle competenze da essi conferite all’Unione, il Consiglio, deliberandoall’unanimità secondo una procedura legislativa speciale eprevia approvazione del Parlamento europeo, può prendere i provve<strong>di</strong>mentiopportuni per combattere le <strong>di</strong>scriminazioni fondate sulsesso, la razza o l’origine etnica, la religione o le convinzioni personali,la <strong>di</strong>sabilità, l’età o l’orientamento sessuale.2. In deroga al paragrafo 1, il Parlamento europeo e il Consiglio,deliberando secondo la procedura legislativa or<strong>di</strong>naria, pos-

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!