13.07.2015 Views

IL TRATTATO DI LISBONA - Università degli studi di Napoli L'Orientale

IL TRATTATO DI LISBONA - Università degli studi di Napoli L'Orientale

IL TRATTATO DI LISBONA - Università degli studi di Napoli L'Orientale

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

276 Il Trattato <strong>di</strong> LisbonaA tal fine, la Corte è competente a pronunciarsi sui ricorsi perincompetenza, violazione delle forme sostanziali, violazione dei trattatio <strong>di</strong> qualsiasi regola <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto relativa alla loro applicazione,ovvero per sviamento <strong>di</strong> potere, proposti da uno Stato membro, dalParlamento europeo, dal Consiglio o dalla Commissione.La Corte è competente, alle stesse con<strong>di</strong>zioni, a pronunciarsisui ricorsi che la Corte dei conti, la Banca centrale europea ed ilComitato delle regioni propongono per salvaguardare le proprieprerogative.Qualsiasi persona fisica o giuri<strong>di</strong>ca può proporre, alle con<strong>di</strong>zionipreviste al primo e secondo comma, un ricorso contro gli attiadottati nei suoi confronti o che la riguardano <strong>di</strong>rettamente e in<strong>di</strong>vidualmente,e contro gli atti regolamentari che la riguardano <strong>di</strong>rettamentee che non comportano alcuna misura d’esecuzione.Gli atti che istituiscono gli organi e organismi dell’Unionepossono prevedere con<strong>di</strong>zioni e modalità specifiche relative ai ricorsiproposti da persone fisiche o giuri<strong>di</strong>che contro atti <strong>di</strong> dettiorgani o organismi destinati a produrre effetti giuri<strong>di</strong>ci nei loroconfronti.I ricorsi previsti dal presente articolo devono essere propostinel termine <strong>di</strong> due mesi a decorrere, secondo i casi, dalla pubblicazionedell’atto, dalla sua notificazione al ricorrente ovvero, in mancanza,dal giorno in cui il ricorrente ne ha avuto conoscenza.Articolo 264(ex articolo 231 del TCE)Se il ricorso è fondato, la Corte <strong>di</strong> giustizia dell’Unione europea<strong>di</strong>chiara nullo e non avvenuto l’atto impugnato.Tuttavia la Corte, ove lo reputi necessario, precisa gli effettidell’atto annullato che devono essere considerati definitivi.Articolo 265(ex articolo 232 del TCE)Qualora, in violazione dei trattati, il Parlamento europeo, ilConsiglio europeo, il Consiglio, la Commissione o la Banca centraleeuropea si astengano dal pronunciarsi, gli Stati membri e le altreistituzioni dell’Unione possono a<strong>di</strong>re la Corte <strong>di</strong> giustizia dell’Unioneeuropea per far constatare tale violazione. Il presente articolosi applica, alle stesse con<strong>di</strong>zioni, agli organi e organismi dell’Unioneche si astengano dal pronunciarsi.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!