13.07.2015 Views

IL TRATTATO DI LISBONA - Università degli studi di Napoli L'Orientale

IL TRATTATO DI LISBONA - Università degli studi di Napoli L'Orientale

IL TRATTATO DI LISBONA - Università degli studi di Napoli L'Orientale

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

196 Il Trattato <strong>di</strong> Lisbonala gestione da parte dei governi <strong>degli</strong> Stati membri <strong>di</strong> sal<strong>di</strong> operativiin valuta estera.4. La Banca centrale europea viene consultata:— in merito a qualsiasi proposta <strong>di</strong> atto dell’Unione che rientrinelle sue competenze,— dalle autorità nazionali, sui progetti <strong>di</strong> <strong>di</strong>sposizioni legislativeche rientrino nelle sue competenze, ma entro i limiti e allecon<strong>di</strong>zioni stabiliti dal Consiglio, secondo la procedura <strong>di</strong> cui all’articolo129, paragrafo 4.La Banca centrale europea può formulare pareri da sottoporrealle istituzioni, agli organi o agli organismi dell’Unione competenti oalle autorità nazionali su questioni che rientrano nelle sue competenze.5. Il SEBC contribuisce ad una buona conduzione delle politicheperseguite dalle competenti autorità per quanto riguarda lavigilanza prudenziale <strong>degli</strong> enti cre<strong>di</strong>tizi e la stabilità del sistemafinanziario.6. Il Consiglio, deliberando all’unanimità me<strong>di</strong>ante regolamentisecondo una procedura legislativa speciale, previa consultazione delParlamento europeo e della Banca centrale europea, può affidare allaBanca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche cheriguardano la vigilanza prudenziale <strong>degli</strong> enti cre<strong>di</strong>tizi e delle altreistituzioni finanziarie, escluse le imprese <strong>di</strong> assicurazione.Articolo 128(ex articolo 106 del TCE)1. La Banca centrale europea ha il <strong>di</strong>ritto esclusivo <strong>di</strong> autorizzarel’emissione <strong>di</strong> banconote in euro all’interno dell’Unione. LaBancacentraleeuropeaelebanchecentralinazionalipossonoemetterebanconote.LebanconoteemessedallaBancacentraleeuropeae dalle banche centrali nazionali costituiscono le uniche banconoteaventi corso legale nell’Unione.2. Gli Stati membri possono coniare monete metalliche in eurocon l’approvazione della Banca centrale europea per quanto riguardail volume del conio. Il Consiglio, su proposta della Commissionee previa consultazione del Parlamento europeo e della Bancacentrale europea, può adottaremisureperarmonizzareledenominazionie le specificazioni tecniche <strong>di</strong> tutte le monete metallichedestinate alla circolazione, nella misura necessaria per agevolare laloro circolazione nell’Unione.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!