13.07.2015 Views

IL TRATTATO DI LISBONA - Università degli studi di Napoli L'Orientale

IL TRATTATO DI LISBONA - Università degli studi di Napoli L'Orientale

IL TRATTATO DI LISBONA - Università degli studi di Napoli L'Orientale

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Trattato sull’Unione europea 59Articolo 2Prima <strong>di</strong> proporre un atto legislativo, la Commissione effettua ampieconsultazioni. Tali consultazioni devono tener conto, se del caso,della <strong>di</strong>mensione regionale e locale delle azioni previste. Nei casi <strong>di</strong>straor<strong>di</strong>naria urgenza, la Commissione non procede a dette consultazioni.Essa motiva la decisione nella proposta.Articolo 3Ai fini del presente protocollo, per ‘‘progetto <strong>di</strong> atto legislativo’’ siintende la proposta della Commissione, l’iniziativa <strong>di</strong> un gruppo <strong>di</strong> Statimembri, l’iniziativa del Parlamento europeo, la richiesta della Corte <strong>di</strong>giustizia, la raccomandazione della Banca centrale europea e la richiestadella Banca europea per gli investimenti, intese all’adozione <strong>di</strong> un attolegislativo.Articolo 4La Commissione trasmette i progetti <strong>di</strong> atti legislativi e i progettimo<strong>di</strong>ficati ai parlamenti nazionali nello stesso momento in cui li trasmetteal legislatore dell’Unione.Il Parlamento europeo trasmette i suoi progetti <strong>di</strong> atti legislativi e iprogetti mo<strong>di</strong>ficati ai parlamenti nazionali.Il Consiglio trasmette i progetti <strong>di</strong> atti legislativi presentati da ungruppo <strong>di</strong> Stati membri, dalla Corte <strong>di</strong> giustizia, dalla Banca centraleeuropea o dalla Banca europea per gli investimenti, e i progetti mo<strong>di</strong>ficati,aiparlamentinazionali.Non appena adottate, le risoluzioni legislative del Parlamento europeoe le posizioni del Consiglio sono da loro trasmesse ai parlamentinazionali.Articolo 5I progetti <strong>di</strong> atti legislativi sono motivati con riguardo ai principi<strong>di</strong> sussi<strong>di</strong>arietà e <strong>di</strong> proporzionalità. Ogni progetto <strong>di</strong> atto legislativodovrebbe essere accompagnato da una scheda contenente elementi circostanziatiche consentano <strong>di</strong> valutare il rispetto dei principi <strong>di</strong> sussi<strong>di</strong>arietàe <strong>di</strong> proporzionalità. Tale scheda dovrebbe fornire elementiche consentano <strong>di</strong> valutarne l’impatto finanziario e le conseguenze,quando si tratta <strong>di</strong> una <strong>di</strong>rettiva, sulla regolamentazione che sarà attuatadagli Stati membri, ivi compresa, se del caso, la legislazione regionale.Le ragioni che hanno portato a concludere che un obiettivodell’Unione può essere conseguito meglio a livello <strong>di</strong> quest’ultima sonoconfortate da in<strong>di</strong>catori qualitativi e, ove possibile, quantitativi. I progetti<strong>di</strong> atti legislativi tengono conto della necessità che gli oneri, sianoessi finanziari o amministrativi, che ricadono sull’Unione, sui governinazionali, sugli enti regionali o locali, sugli operatori economici e suicitta<strong>di</strong>ni siano il meno gravosi possibile e commisurati all’obiettivo daconseguire.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!