13.07.2015 Views

IL TRATTATO DI LISBONA - Università degli studi di Napoli L'Orientale

IL TRATTATO DI LISBONA - Università degli studi di Napoli L'Orientale

IL TRATTATO DI LISBONA - Università degli studi di Napoli L'Orientale

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Trattato sul funzionamento dell’Unione europea 197Articolo 129(ex articolo 107 del TCE)1. Il SEBC è retto dagli organi decisionali della Banca centraleeuropea che sono il consiglio <strong>di</strong>rettivo e il comitato esecutivo.2. Lo statuto del Sistema europeo <strong>di</strong> banche centrali e dellaBanca centrale europea, in appresso denominato « statuto del SEBCe della BCE », è definito nel protocollo allegato ai trattati (5).3. L’articolo 5, paragrafi 1, 2 e 3, gli articoli 17 e 18, l’articolo19, paragrafo 1, gli articoli 22, 23, 24 e 26, l’articolo 32, paragrafi 2,3, 4 e 6, l’articolo 33, paragrafo 1, lettera a) e l’articolo 36 dellostatuto del SEBC e della BCE possono essere emendati dal Parlamentoeuropeo e dal Consiglio, che deliberano secondo la proceduralegislativa or<strong>di</strong>naria. Essi deliberano o su raccomandazionedellaBancacentraleeuropeaeprevia consultazione della Commissioneo su proposta della Commissione e previa consultazione dellaBanca centrale europea.4. Il Consiglio, su proposta della Commissione e previa consultazionedel Parlamento europeo e della Banca centrale europea odeliberando su una raccomandazione della Banca centrale europea eprevia consultazione del Parlamento europeo e della Commissione,adotta le <strong>di</strong>sposizioni <strong>di</strong> cui agli articoli4,5,paragrafo4,19,paragrafo2, 20, 28, paragrafo 1, 29, paragrafo 2, 30, paragrafo 4 e 34,paragrafo 3, dello statuto del SEBC e della BCE.Articolo 130(ex articolo 108 del TCE)Nell’esercizio dei poteri e nell’assolvimento dei compiti e deidoveri loro attribuiti dai trattati e dallo statuto del SEBC e dellaBCE, né la Banca centrale europea né unabancacentralenazionalené un membro dei rispettivi organi decisionali possono sollecitare oaccettare istruzioni dalle istituzioni, dagli organi o dagli organismidell’Unione, dai governi <strong>degli</strong> Stati membri né da qualsiasi altroorganismo. Le istituzioni, gli organi e gli organismi dell’Unionenonché i governi <strong>degli</strong> Stati membri si impegnano a rispettare questoprincipio e a non cercare <strong>di</strong> influenzare i membri <strong>degli</strong> organidecisionali della Banca centrale europea o delle banche centralinazionali nell’assolvimento dei loro compiti.(5) Leggi lo Statuto SEBC all’in<strong>di</strong>rizzo web riprodotto in appen<strong>di</strong>ce.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!