13.07.2015 Views

IL TRATTATO DI LISBONA - Università degli studi di Napoli L'Orientale

IL TRATTATO DI LISBONA - Università degli studi di Napoli L'Orientale

IL TRATTATO DI LISBONA - Università degli studi di Napoli L'Orientale

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Trattato sul funzionamento dell’Unione europea 215f) rappresentanza e <strong>di</strong>fesa collettiva <strong>degli</strong> interessi dei lavoratorie dei datori <strong>di</strong> lavoro, compresa la cogestione, fatto salvo ilparagrafo 5;g) con<strong>di</strong>zioni<strong>di</strong>impiegodeicitta<strong>di</strong>nideipaesiterzichesoggiornanolegalmente nel territorio dell’Unione;h) integrazione delle persone escluse dal mercato del lavoro,fatto salvo l’articolo 166;i) paritàtra uomini e donne per quanto riguarda le opportunitàsul mercato del lavoro ed il trattamento sul lavoro;j) lotta contro l’esclusione sociale;k) modernizzazione dei regimi <strong>di</strong> protezione sociale, fatto salvoil <strong>di</strong>sposto della lettera c).2. A tal fine il Parlamento europeo e il Consiglio:a) possono adottare misure destinate a incoraggiare la cooperazionetra Stati membri attraverso iniziative volte a migliorare laconoscenza, a sviluppare gli scambi <strong>di</strong> informazioni e <strong>di</strong> miglioriprassi, a promuovere approcci innovativi e a valutare le esperienzefatte, ad esclusione <strong>di</strong> qualsiasi armonizzazione delle <strong>di</strong>sposizionilegislative e regolamentari <strong>degli</strong> Stati membri;b) possono adottare nei settori <strong>di</strong> cui al paragrafo 1, lettere daa) ai), me<strong>di</strong>ante <strong>di</strong>rettive, le prescrizioni minime applicabili progressivamente,tenendo conto delle con<strong>di</strong>zioni e delle normativetecniche esistenti in ciascuno Stato membro. Tali <strong>di</strong>rettive evitano<strong>di</strong> imporre vincoli amministrativi, finanziari e giuri<strong>di</strong>ci <strong>di</strong> natura taleda ostacolare la creazione e lo sviluppo <strong>di</strong> piccole e me<strong>di</strong>e imprese.Il Parlamento europeo e il Consiglio deliberano secondo laprocedura legislativa or<strong>di</strong>naria previa consultazione del Comitatoeconomico e sociale e del Comitato delle regioni.Nei settori <strong>di</strong> cui al paragrafo 1, lettere c), d), f) e g), ilConsiglio delibera secondo una procedura legislativa speciale, all’unanimità,previa consultazione del Parlamento europeo e <strong>di</strong> dettiComitati.Il Consiglio, deliberando all’unanimità, su proposta dellaCommissione e previa consultazione del Parlamento europeo, puòdecidere <strong>di</strong> rendere applicabile al paragrafo 1, lettere d), f) eg) laprocedura legislativa or<strong>di</strong>naria.3. Uno Stato membro può affidare alle parti sociali, a lororichiesta congiunta, il compito <strong>di</strong> mettere in atto le <strong>di</strong>rettive presea norma del paragrafo 2 o, se del caso, una decisione del Consiglioadottata conformemente all’articolo 155.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!