13.07.2015 Views

IL TRATTATO DI LISBONA - Università degli studi di Napoli L'Orientale

IL TRATTATO DI LISBONA - Università degli studi di Napoli L'Orientale

IL TRATTATO DI LISBONA - Università degli studi di Napoli L'Orientale

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

190 Il Trattato <strong>di</strong> LisbonaParlamento europeo i risultati della sorveglianza multilaterale. Se ilConsiglio ha reso pubbliche le proprie raccomandazioni, il presidentedel Consiglio può essere invitato a comparire <strong>di</strong>nanzi allacommissione competente del Parlamento europeo.6. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando me<strong>di</strong>anteregolamenti secondo la procedura legislativa or<strong>di</strong>naria, possonoadottare le modalità della procedura <strong>di</strong> sorveglianza multilaterale<strong>di</strong> cui ai paragrafi 3 e 4.Articolo 122(ex articolo 100 del TCE)1. Fatta salva ogni altra procedura prevista dai trattati, il Consiglio,su proposta della Commissione, può decidere, in uno spirito<strong>di</strong> solidarietà tra Stati membri, le misure adeguate alla situazioneeconomica, in particolare qualora sorgano gravi <strong>di</strong>fficoltà nell’approvvigionamento<strong>di</strong> determinati prodotti, in particolare nel settoredell’energia.2. Qualora uno Stato membro si trovi in <strong>di</strong>fficoltà o sia seriamenteminacciato da gravi <strong>di</strong>fficoltà a causa <strong>di</strong> calamità naturalio<strong>di</strong>circostanze eccezionali che sfuggono al suo controllo, il Consiglio,su proposta della Commissione, può concedere a determinate con<strong>di</strong>zioniun’assistenza finanziaria dell’Unione allo Stato membro interessato.Il presidente del Consiglio informa il Parlamento europeoin merito alla decisione presa.Articolo 123(ex articolo 101 del TCE)1.Sonovietatilaconcessione<strong>di</strong>scoperti<strong>di</strong>contooqualsiasialtra forma <strong>di</strong> facilitazione cre<strong>di</strong>tizia, da parte della Banca centraleeuropea o da parte delle banche centrali <strong>degli</strong> Stati membri (inappresso denominate « banche centrali nazionali »), a istituzioni,organi od organismi dell’Unione, alle amministrazioni statali, aglienti regionali, locali o altri enti pubblici, ad altri organismi <strong>di</strong> <strong>di</strong>rittopubblico o a imprese pubbliche <strong>degli</strong> Stati membri, così comel’acquisto<strong>di</strong>retto presso <strong>di</strong> essi <strong>di</strong> titoli <strong>di</strong> debito da parte della Bancacentrale europea o delle banche centrali nazionali.2. Le <strong>di</strong>sposizioni del paragrafo 1 non si applicano agli enticre<strong>di</strong>tizi <strong>di</strong> proprietà pubblica che, nel contesto dell’offerta <strong>di</strong> liqui<strong>di</strong>tàda parte delle banche centrali, devono ricevere dalle banche

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!