13.07.2015 Views

IL TRATTATO DI LISBONA - Università degli studi di Napoli L'Orientale

IL TRATTATO DI LISBONA - Università degli studi di Napoli L'Orientale

IL TRATTATO DI LISBONA - Università degli studi di Napoli L'Orientale

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

76 Il Trattato <strong>di</strong> Lisbonaun minimo <strong>di</strong> quin<strong>di</strong>ci, rappresentanti Stati membri che totalizzinoalmeno il 65% della popolazione dell’Unione (14).La minoranza <strong>di</strong> blocco deve comprendere almeno quattromembri del Consiglio; in caso contrario la maggioranza qualificatasi considera raggiunta.Le altre modalità che <strong>di</strong>sciplinano il voto a maggioranza qualificatasono stabilite all’articolo 238, paragrafo 2 del trattato sulfunzionamento dell’Unione europea.5. Le <strong>di</strong>sposizioni transitorie relative alla definizione dellamaggioranza qualificata applicabili fino al 31 ottobre 2014 e quelleapplicabili tra il 1 o novembre 2014 e il 31 marzo 2017 sono stabilitedal protocollo sulle <strong>di</strong>sposizioni transitorie.6. Il Consiglio si riunisce in varie formazioni, il cui elenco èadottato conformemente all’articolo 236 del trattato sul funzionamentodell’Unione europea.Il Consiglio ‘‘Affari generali’’ assicura la coerenza dei lavoridelle varie formazioni del Consiglio.EssopreparaleriunionidelConsiglioeuropeoeneassicuraila) almeno il 55% della popolazione, ob) almenoil55%delnumero<strong>degli</strong>Statimembri,necessari per costituire una minoranza <strong>di</strong> blocco risultante dall’applicazione<strong>degli</strong> articoli 16, paragrafo 4, primo comma del trattato sull’Unione europeao 238, paragrafo 2 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, manifestal’intenzione <strong>di</strong> opporsi all’adozione da parte del Consiglio <strong>di</strong> un atto amaggioranza qualificata, il Consiglio <strong>di</strong>scute la questione.Articolo 5Durante le <strong>di</strong>scussioni, il Consiglio fa tutto il possibile per raggiungere,entro un tempo ragionevole e senza pregiu<strong>di</strong>care i limiti <strong>di</strong> tempo obbligatoristabiliti dal <strong>di</strong>ritto dell’Unione, una soluzione sod<strong>di</strong>sfacente che tenga conto dellepreoccupazioni manifestate dai membri del Consiglio <strong>di</strong> cui all’articolo 4.Articolo 6A tal fine, il presidente del Consiglio mette in atto, con l’assistenza dellaCommissione e nel rispetto del regolamento interno del Consiglio, qualsiasi iniziativanecessaria per facilitare la realizzazione <strong>di</strong> una più ampia base <strong>di</strong> accordonel Consiglio. I membri del Consiglio gli prestano la loro assistenza.Sezione 3 - Entrata in vigoreArticolo 7La presente decisione entra in vigore il giorno dell’entrata in vigore deltrattato <strong>di</strong> Lisbona.(14) Cfr. altresì l’art. 238 TFUE e relativo Protocollo n. 9.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!