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IL TRATTATO DI LISBONA - Università degli studi di Napoli L'Orientale

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274 Il Trattato <strong>di</strong> LisbonaQualora lo Stato in causa non si conformi a tale parere neltermine fissato dalla Commissione, questa può a<strong>di</strong>re la Corte <strong>di</strong>giustizia dell’Unione europea.Articolo 259(ex articolo 227 del TCE)Ciascuno <strong>degli</strong> Stati membri può a<strong>di</strong>re la Corte <strong>di</strong> giustiziadell’Unione europea quando reputi che un altro Stato membro hamancato a uno <strong>degli</strong> obblighi a lui incombenti in virtù dei trattati.Uno Stato membro, prima <strong>di</strong> proporre contro un altro Statomembro un ricorso fondato su una pretesa violazione <strong>degli</strong> obblighiche a quest’ultimo incombono in virtù dei trattati, deve rivolgersialla Commissione.LaCommissioneemetteunpareremotivatodopochegliStatiinteressati siano posti in con<strong>di</strong>zione <strong>di</strong> presentare in contrad<strong>di</strong>ttoriole loro osservazioni scritte e orali.Qualora la Commissione non abbia formulato il parere neltermine <strong>di</strong> tre mesi dalla domanda, la mancanza del parere nonosta alla facoltà <strong>di</strong> ricorso alla Corte.Articolo 260(ex articolo 228 del TCE)1. Quando la Corte <strong>di</strong> giustizia dell’Unione europea riconoscache uno Stato membro ha mancato ad uno <strong>degli</strong> obblighi ad essoincombenti in virtù dei trattati, tale Stato è tenuto a prendere iprovve<strong>di</strong>menti che l’esecuzione della sentenza della Corte comporta.2. Se ritiene che lo Stato membro in questione non abbiapreso le misure che l’esecuzione della sentenza della Corte comporta,la Commissione, dopo aver posto tale Stato in con<strong>di</strong>zione<strong>di</strong> presentare osservazioni, può a<strong>di</strong>re la Corte. Essa precisa l’importodella somma forfettaria o della penalità, daversaredapartedello Stato membro in questione, che essa consideri adeguato allecircostanze.La Corte, qualora riconosca che lo Stato membro in questionenon si è conformatoallasentenzadaessapronunciata,puòcomminargliil pagamento <strong>di</strong> una somma forfettaria o <strong>di</strong> una penalità.Questa procedura lascia impregiu<strong>di</strong>cate le <strong>di</strong>sposizioni dell’articolo259.3. La Commissione, quando propone ricorso <strong>di</strong>nanzi alla Cortein virtù dell’articolo 258 reputando che lo Stato membro interessato

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