13.07.2015 Views

IL TRATTATO DI LISBONA - Università degli studi di Napoli L'Orientale

IL TRATTATO DI LISBONA - Università degli studi di Napoli L'Orientale

IL TRATTATO DI LISBONA - Università degli studi di Napoli L'Orientale

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

212 Il Trattato <strong>di</strong> Lisbonazione dell’occupazione una questione <strong>di</strong> interesse comune e coor<strong>di</strong>nanoin sede <strong>di</strong> Consiglio le loro azioni al riguardo, in base alle<strong>di</strong>sposizioni dell’articolo 148.Articolo 147(ex articolo 127 del TCE)1. L’Unione contribuisce ad un elevato livello <strong>di</strong> occupazionepromuovendo la cooperazione tra gli Stati membri nonché sostenendonee, se necessario, integrandone l’azione. Sono in questo contestorispettatelecompetenze<strong>degli</strong>Statimembri.2. Nella definizione e nell’attuazione delle politiche e delleattività dell’Unione si tiene conto dell’obiettivo <strong>di</strong> un livello <strong>di</strong> occupazioneelevato.Articolo 148(ex articolo 128 del TCE)1. In base a una relazione annuale comune del Consiglio edella Commissione, il Consiglio europeo esamina annualmente lasituazione dell’occupazione nell’Unione e adotta le conclusioni delcaso.2. Sulla base delle conclusioni del Consiglio europeo, il Consiglio,su proposta della Commissione, previa consultazione del Parlamentoeuropeo, del Comitato economico e sociale, del Comitatodelle regioni e del comitato per l’occupazione <strong>di</strong> cui all’articolo 150,elabora annualmente <strong>degli</strong> orientamenti <strong>di</strong> cui devono tener contogli Stati membri nelle rispettive politiche in materia <strong>di</strong> occupazione.Tali orientamenti sono coerenti con gli in<strong>di</strong>rizzi <strong>di</strong> massima adottatia norma dell’articolo 121, paragrafo 2.3. Ciascuno Stato membro trasmette al Consiglio e alla Commissioneuna relazione annuale sulle principali misure adottate perl’attuazione della propria politica in materia <strong>di</strong> occupazione, allaluce <strong>degli</strong> orientamenti in materia <strong>di</strong> occupazione <strong>di</strong> cui al paragrafo2.4. Il Consiglio, sulla base delle relazioni <strong>di</strong> cui al paragrafo 3 edei pareri del comitato per l’occupazione, procede annualmente adun esame dell’attuazione delle politiche <strong>degli</strong> Stati membri in materia<strong>di</strong> occupazione alla luce <strong>degli</strong> orientamenti in materia <strong>di</strong> occupazione.Il Consiglio, su raccomandazione della Commissione, può,se lo considera opportuno sulla base <strong>di</strong> detto esame, rivolgere raccomandazioniagli Stati membri.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!