13.07.2015 Views

IL TRATTATO DI LISBONA - Università degli studi di Napoli L'Orientale

IL TRATTATO DI LISBONA - Università degli studi di Napoli L'Orientale

IL TRATTATO DI LISBONA - Università degli studi di Napoli L'Orientale

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

310 Il Trattato <strong>di</strong> Lisbonatenendo conto della necessità <strong>di</strong> mantenere un rapporto specialecon la Repubblica d’Islanda e il Regno <strong>di</strong> Norvegia, Stati entrambivincolati dall’Unione nor<strong>di</strong>ca dei passaporti, unitamente agli Stati nor<strong>di</strong>cimembri dell’Unione europea,hanno convenuto le <strong>di</strong>sposizioni seguenti, che sono allegate altrattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unioneeuropea:Articolo 1Il Regno del Belgio, la Repubblica <strong>di</strong> Bulgaria, la Repubblica ceca,il Regno <strong>di</strong> Danimarca, la Repubblica federale <strong>di</strong> Germania, la Repubblica<strong>di</strong> Estonia, la Repubblica ellenica, il Regno <strong>di</strong> Spagna, la Repubblicafrancese, la Repubblica italiana, la Repubblica <strong>di</strong> Cipro, la Repubblica<strong>di</strong> Lettonia, la Repubblica <strong>di</strong> Lituania, il Granducato <strong>di</strong> Lussemburgo,la Repubblica <strong>di</strong> Ungheria, la Repubblica <strong>di</strong> Malta, il Regno deiPaesi Bassi, la Repubblica d’Austria, laRepubblica<strong>di</strong>Polonia,laRepubblicaportoghese, la Romania, la Repubblica <strong>di</strong> Slovenia, la Repubblicaslovacca, la Repubblica <strong>di</strong> Finlan<strong>di</strong>a e il Regno <strong>di</strong> Svezia sono autorizzatiad attuare tra loro una cooperazione rafforzata nei settori riguardanti le<strong>di</strong>sposizioni definite dal Consiglio che costituiscono l’acquis <strong>di</strong> Schengen.Tale cooperazione è realizzata nell’ambito istituzionale e giuri<strong>di</strong>co dell’Unioneeuropea e nel rispetto delle pertinenti <strong>di</strong>sposizioni dei trattati.Articolo 2L’acquis<strong>di</strong>SchengensiapplicaagliStatimembri<strong>di</strong>cuiall’articolo1, fatte salve le <strong>di</strong>sposizioni dell’articolo 3 dell’atto <strong>di</strong> adesione del 16aprile 2003 e dell’articolo 4 dell’atto <strong>di</strong> adesione del 25 aprile 2005. IlConsiglio si sostituisce al comitato esecutivo istituito dagli accor<strong>di</strong> <strong>di</strong>Schengen.Articolo 3La partecipazione della Danimarca all’adozione delle misure checostituiscono uno sviluppo dell’acquis <strong>di</strong> Schengen, come pure l’attuazionee l’applicazione <strong>di</strong> tali misure in Danimarca, sono <strong>di</strong>sciplinate dallepertinenti <strong>di</strong>sposizioni del protocollo sulla posizione della Danimarca.Articolo 4L’Irlanda e il Regno Unito <strong>di</strong> Gran Bretagna e Irlanda del Nordpossono, in qualsiasi momento, chiedere <strong>di</strong> partecipare, in tutto o inparte, alle <strong>di</strong>sposizioni <strong>di</strong> detto acquis.Il Consiglio decide in merito a tale richiesta all’unanimità dei suoimembri <strong>di</strong> cui all’articolo 1 e del rappresentante del governo dello Statointeressato.Articolo 51.Leproposteeleiniziativebasatesull’acquis<strong>di</strong>Schengensonosoggette alle pertinenti <strong>di</strong>sposizioni dei trattati.In tale contesto, laddove l’Irlanda o il Regno Unito non abbiano

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!