13.07.2015 Views

IL TRATTATO DI LISBONA - Università degli studi di Napoli L'Orientale

IL TRATTATO DI LISBONA - Università degli studi di Napoli L'Orientale

IL TRATTATO DI LISBONA - Università degli studi di Napoli L'Orientale

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Trattato sul funzionamento dell’Unione europea 175Titolo VITRASPORTIArticolo 90(ex articolo 70 del TCE)Gliobiettivideitrattatisonoperseguiti,perquantoriguardalamateria <strong>di</strong>sciplinata dal presente titolo, nel quadro <strong>di</strong> una politicacomune dei trasporti.Articolo 91(ex articolo 71 del TCE)1. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 90 e tenuto conto <strong>degli</strong>aspetti peculiari dei trasporti, il Parlamento europeo e il Consiglio,deliberando secondo la procedura legislativa or<strong>di</strong>naria e previa consultazionedel Comitato economico e sociale e del Comitato delleregioni, stabiliscono:a) norme comuni applicabili ai trasporti internazionali in partenzadal territorio <strong>di</strong> uno Stato membro o a destinazione <strong>di</strong> questo,o in transito sul territorio <strong>di</strong> uno o più Stati membri;b) le con<strong>di</strong>zioni per l’ammissione <strong>di</strong> vettori non residenti aitrasporti nazionali in uno Stato membro;c) lemisureatteamigliorarelasicurezzadeitrasporti;d) ogni altra utile <strong>di</strong>sposizione.2. All’atto dell’adozione delle misure <strong>di</strong> cui al paragrafo 1, sitiene conto dei casi in cui la loro applicazione rischi <strong>di</strong> pregiu<strong>di</strong>caregravemente il tenore <strong>di</strong> vita e l’occupazione in talune regioni, comepure l’uso delle attrezzature relative ai trasporti.Articolo 92(ex articolo 72 del TCE)Fino a che non siano emanate le <strong>di</strong>sposizioni <strong>di</strong> cui all’articolo91, paragrafo 1, e salvo che il Consiglio adotti all’unanimità unamisura che conceda una deroga, nessuno <strong>degli</strong> Stati membri puòrendere meno favorevoli, nei loro effetti <strong>di</strong>retti o in<strong>di</strong>retti nei confrontidei vettori <strong>degli</strong> altri Stati membri rispetto ai vettori nazionali,le varie <strong>di</strong>sposizioni che <strong>di</strong>sciplinano la materia al 1º gennaio 1958o, per gli Stati aderenti, alla data della loro adesione.Articolo 93(ex articolo 73 del TCE)Sono compatibili con i trattati gli aiuti richiesti dalle necessità

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!