13.07.2015 Views

IL TRATTATO DI LISBONA - Università degli studi di Napoli L'Orientale

IL TRATTATO DI LISBONA - Università degli studi di Napoli L'Orientale

IL TRATTATO DI LISBONA - Università degli studi di Napoli L'Orientale

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Trattato sul funzionamento dell’Unione europea 297Articolo 306(ex articolo 264 del TCE)Il Comitato delle regioni designa tra i suoi membri il presidentee l’ufficio <strong>di</strong> presidenza per la durata <strong>di</strong> due anni e mezzo.Esso stabilisce il proprio regolamento interno.Il Comitato è convocato dal presidente su richiesta del Parlamentoeuropeo, del Consiglio o della Commissione. Esso può altresìriunirsi <strong>di</strong> propria iniziativa.Articolo 307(ex articolo 265 del TCE)Il Parlamento europeo, il Consiglio o la Commissione consultanoil Comitato delle regioni nei casi previsti dai trattati e in tuttigli altri casi in cui una <strong>di</strong> tali istituzioni lo ritenga opportuno, inparticolare nei casi concernenti la cooperazione transfrontaliera.Qualora lo reputino necessario, il Parlamento europeo, il Consiglioo la Commissione fissano al Comitato, per la presentazione del suoparere, un termine che non può essere inferiore a un mese a decorreredalla data della comunicazione inviata a tal fine al presidente. Allospirare del termine fissato, si può non tener conto dell’assenza <strong>di</strong> parere.Quando il Comitato economico e sociale è consultato in applicazionedell’articolo 304, il Parlamento europeo, il Consiglio o la Commissioneinformano il Comitato delle regioni <strong>di</strong> tale domanda <strong>di</strong> parere.Il Comitato delle regioni, qualora ritenga che sono in causainteressi regionali specifici, può formulare un parere in materia.Il Comitato delle regioni, qualora lo ritenga utile, può formulareun parere <strong>di</strong> propria iniziativa.Il parere del Comitato è trasmesso al Parlamento europeo, alConsiglio e alla Commissione, unitamente a un resoconto delle deliberazioni.Capo 4la banca europea per gli investimenti (15)Articolo 308(ex articolo 266 del TCE)La Banca europea per gli investimenti è dotata <strong>di</strong> personalitàgiuri<strong>di</strong>ca.(15) Cfr. il Protocollo n. 5 sullo Statuto della Banca europea per gli investimenti.Lo Statuto BEI http://europa.eu/institutions/financial/eib/index_it.htm.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!