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IL TRATTATO DI LISBONA - Università degli studi di Napoli L'Orientale

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Carta dei <strong>di</strong>ritti fondamentali dell’Unione europea 3512. Ogni lavoratore ha <strong>di</strong>ritto a una limitazione della duratamassima del lavoro, a perio<strong>di</strong> <strong>di</strong> riposo giornalieri e settimanali ea ferie annuali retribuite.Articolo 32(Divieto del lavoro minorile eprotezione dei giovani sul luogo <strong>di</strong> lavoro)Il lavoro minorile è vietato. L’età minima per l’ammissione allavoro non può essere inferiore all’età in cui termina la scuoladell’obbligo, fatte salve le norme più favorevoli ai giovani ed eccettuatederoghe limitate.I giovani ammessi al lavoro devono beneficiare <strong>di</strong> con<strong>di</strong>zioni<strong>di</strong> lavoro appropriate alla loro età ed essere protetti contro lo sfruttamentoeconomicoocontroognilavoroche possa minarne la sicurezza,la salute, lo sviluppo fisico, psichico, morale o sociale o chepossa mettere a rischio la loro istruzione.Articolo 33(Vita familiare e vita professionale)1. È garantitalaprotezionedellafamiglia sul piano giuri<strong>di</strong>co,economico e sociale.2. Al fine <strong>di</strong> poter conciliare vita familiare e vita professionale,ogni persona ha il <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> essere tutelata contro il licenziamentoper un motivo legato alla maternità e il <strong>di</strong>ritto a un congedo <strong>di</strong>maternità retribuito e a un congedo parentale dopo la nascita ol’adozione <strong>di</strong> un figlio.Articolo 34(Sicurezza sociale e assistenza sociale)1. L’Unione riconosce e rispetta il <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> accesso alle prestazioni<strong>di</strong> sicurezza sociale e ai servizi sociali che assicurano protezionein casi quali la maternità, la malattia, gli infortuni sul lavoro,la <strong>di</strong>pendenza o la vecchiaia, oltre che in caso <strong>di</strong> per<strong>di</strong>ta del posto<strong>di</strong> lavoro, secondo le modalità stabilite dal <strong>di</strong>ritto dell’Unione e lelegislazioni e prassi nazionali.2. Ogni persona che risieda o si sposti legalmente all’internodell’Unione ha <strong>di</strong>ritto alle prestazioni <strong>di</strong> sicurezza sociale e ai beneficisociali, conformemente al <strong>di</strong>ritto dell’Unione e alle legislazionie prassi nazionali.3. Al fine <strong>di</strong> lottare contro l’esclusionesocialeelapovertà,l’Unione riconosce e rispetta il <strong>di</strong>ritto all’assistenza sociale e all’as-

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