13.07.2015 Views

IL TRATTATO DI LISBONA - Università degli studi di Napoli L'Orientale

IL TRATTATO DI LISBONA - Università degli studi di Napoli L'Orientale

IL TRATTATO DI LISBONA - Università degli studi di Napoli L'Orientale

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Trattato sul funzionamento dell’Unione europea 171all’articolo 20, paragrafo 2 del trattato sull’Unione europea e all’articolo329, paragrafo 1 del presente trattato si considera concessa esi applicano le <strong>di</strong>sposizioni sulla cooperazione rafforzata.Articolo 84Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo laprocedura legislativa or<strong>di</strong>naria, possono stabilire misure per incentivaree sostenere l’azione <strong>degli</strong> Stati membri nel campo della prevenzionedella criminalità, ad esclusione <strong>di</strong> qualsiasi armonizzazionedelle <strong>di</strong>sposizioni legislative e regolamentari <strong>degli</strong> Stati membri.Articolo 85(ex articolo 31 del TUE)1. Eurojust ha il compito <strong>di</strong> sostenere e potenziare il coor<strong>di</strong>namentoe la cooperazione tra le autorità nazionali responsabilidelle indagini e dell’azione penale contro la criminalità grave cheinteressa due o più Stati membri o che richiede un’azione penale subasi comuni, sulla scorta delle operazioni effettuate e delle informazionifornite dalle autorità <strong>degli</strong> Stati membri e da Europol.In questo contesto il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberandome<strong>di</strong>ante regolamenti secondo la procedura legislativa or<strong>di</strong>naria,determinano la struttura, il funzionamento, la sfera d’azioneeicompiti<strong>di</strong> Eurojust. Tali compiti possono comprendere:a) l’avvio <strong>di</strong> indagini penali, nonché laproposta<strong>di</strong>avvio<strong>di</strong>azioni penali esercitate dalle autorità nazionali competenti, in particolarequelle relative a reati che ledono gli interessi finanziari dell’Unione;b) il coor<strong>di</strong>namento <strong>di</strong> indagini ed azioni penali <strong>di</strong> cui allalettera a);c) il potenziamento della cooperazione giu<strong>di</strong>ziaria, anche attraversola composizione dei conflitti <strong>di</strong> competenza e tramite unastretta cooperazione con la Rete giu<strong>di</strong>ziaria europea.Tali regolamenti fissano inoltre le modalità per associare ilParlamento europeo e i parlamenti nazionali alla valutazione delleattività <strong>di</strong> Eurojust.2. Nel contesto delle azioni penali <strong>di</strong> cui al paragrafo 1, e fattosalvo l’articolo 86, gli atti ufficiali <strong>di</strong> procedura giu<strong>di</strong>ziaria sonoeseguiti dai funzionari nazionali competenti.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!