13.07.2015 Views

IL TRATTATO DI LISBONA - Università degli studi di Napoli L'Orientale

IL TRATTATO DI LISBONA - Università degli studi di Napoli L'Orientale

IL TRATTATO DI LISBONA - Università degli studi di Napoli L'Orientale

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Trattato sul funzionamento dell’Unione europea 127sonoadottareiprincipi<strong>di</strong>basedelle misure <strong>di</strong> incentivazione dell’Unione,ad esclusione <strong>di</strong> qualsiasi armonizzazione delle <strong>di</strong>sposizionilegislative e regolamentari <strong>degli</strong> Stati membri, destinate adappoggiare le azioni <strong>degli</strong> Stati membri volte a contribuire alla realizzazione<strong>degli</strong> obiettivi <strong>di</strong> cui al paragrafo 1.Articolo 20(ex articolo 17 del TCE)1. È istituita una citta<strong>di</strong>nanza dell’Unione. È citta<strong>di</strong>no dell’Unionechiunque abbia la citta<strong>di</strong>nanza <strong>di</strong> uno Stato membro. Lacitta<strong>di</strong>nanza dell’Unione si aggiunge alla citta<strong>di</strong>nanza nazionale enon sostituisce quest’ultima.2. I citta<strong>di</strong>ni dell’Unione godono dei <strong>di</strong>ritti e sono soggetti aidoveri previsti nei trattati. Essi hanno, tra l’altro:a) il <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> circolare e <strong>di</strong> soggiornare liberamente nel territorio<strong>degli</strong> Stati membri;b) il <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> voto e <strong>di</strong> eleggibilità alle elezioni del Parlamentoeuropeo e alle elezioni comunali nello Stato membro in cui risiedono,alle stesse con<strong>di</strong>zioni dei citta<strong>di</strong>ni <strong>di</strong> detto Stato;c) il <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> godere, nel territorio <strong>di</strong> un paese terzo nel qualelo Stato membro <strong>di</strong> cui hanno la citta<strong>di</strong>nanza non è rappresentato,della tutela delle autorità <strong>di</strong>plomatiche e consolari <strong>di</strong> qualsiasi Statomembro, alle stesse con<strong>di</strong>zioni dei citta<strong>di</strong>ni <strong>di</strong> detto Stato;d) il <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> presentare petizionialParlamentoeuropeo,<strong>di</strong>ricorrere al Me<strong>di</strong>atore europeo, <strong>di</strong> rivolgersi alle istituzioni e agliorgani consultivi dell’Unione in una delle lingue dei trattati e <strong>di</strong>ricevere una risposta nella stessa lingua.Tali <strong>di</strong>ritti sono esercitati secondo le con<strong>di</strong>zioni e i limiti definitidai trattati e dalle misure adottate in applicazione <strong>degli</strong> stessi.Articolo 21(ex articolo 18 del TCE)1. Ogni citta<strong>di</strong>no dell’Unione ha il <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> circolare e <strong>di</strong>soggiornare liberamente nel territorio <strong>degli</strong> Stati membri, fatte salvele limitazioni e le con<strong>di</strong>zioni previste dai trattati e dalle <strong>di</strong>sposizioniadottate in applicazione <strong>degli</strong> stessi.2. Quando un’azione dell’Unione risulti necessaria per raggiungerequesto obiettivo e salvo che i trattati non abbiano previstopoteri <strong>di</strong> azione a tal fine, il Parlamento europeo e il Consiglio,deliberando secondo la procedura legislativa or<strong>di</strong>naria, possono

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!