13.07.2015 Views

IL TRATTATO DI LISBONA - Università degli studi di Napoli L'Orientale

IL TRATTATO DI LISBONA - Università degli studi di Napoli L'Orientale

IL TRATTATO DI LISBONA - Università degli studi di Napoli L'Orientale

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Trattato sull’Unione europea 111il titolo V del presente trattato prevedono che il Consiglio deliberiall’unanimità inunsettoreoinuncasodeterminato,ilConsiglio europeo può adottareunadecisionecheconsentaalConsiglio <strong>di</strong> deliberare a maggioranza qualificata in detto settore ocaso. Il presente comma non si applica alle decisioni che hannoimplicazioni militari o che rientrano nel settore della <strong>di</strong>fesa.Quando il trattato sul funzionamento dell’Unione europea prevedeche il Consiglio adotti atti legislativi secondo una proceduralegislativa speciale, il Consiglio europeo può adottare una decisionecheconsental’adozione<strong>di</strong>taliattisecondo la procedura legislativaor<strong>di</strong>naria.Ogni iniziativa presa dal Consiglio europeo in base al primo oal secondo comma è trasmessa ai parlamenti nazionali. In caso <strong>di</strong>opposizione <strong>di</strong> un parlamento nazionale notificata entro sei mesidalla data <strong>di</strong> tale trasmissione, la decisione <strong>di</strong> cui al primo o alsecondo comma non è adottata. In assenza <strong>di</strong> opposizione, il Consiglioeuropeo può adottare detta decisione.Per l’adozione delle decisioni <strong>di</strong> cui al primo o al secondocomma, il Consiglio europeo delibera all’unanimità previa approvazionedelParlamentoeuropeo,chesipronunciaamaggioranzadeimembri che lo compongono.Articolo 49(ex articolo 49 del TUE)Ogni Stato europeo che rispetti i valori <strong>di</strong> cui all’articolo 2 e siimpegni a promuoverli può domandare <strong>di</strong> <strong>di</strong>ventare membro dell’Unione.Il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali sono informati<strong>di</strong> tale domanda. Lo Stato richiedente trasmette la sua domanda alConsiglio, che si pronuncia all’unanimità, previa consultazione dellaCommissione e previa approvazione del Parlamento europeo, che sipronuncia a maggioranza dei membri che lo compongono. Si tieneconto dei criteri <strong>di</strong> ammissibilità convenuti dal Consiglio europeo.Le con<strong>di</strong>zioni per l’ammissione e gli adattamenti dei trattati sucui è fondata l’Unione, da essa determinati, formano l’oggetto <strong>di</strong> unaccordo tra gli Stati membri e lo Stato richiedente. Tale accordo èsottoposto a ratifica da tutti gli Stati contraenti conformemente alleloro rispettive norme costituzionali.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!