13.07.2015 Views

IL TRATTATO DI LISBONA - Università degli studi di Napoli L'Orientale

IL TRATTATO DI LISBONA - Università degli studi di Napoli L'Orientale

IL TRATTATO DI LISBONA - Università degli studi di Napoli L'Orientale

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Trattato sul funzionamento dell’Unione europea 173Capo 5cooperazione <strong>di</strong> poliziaArticolo 87(ex articolo 30 del TUE)1. L’Unione sviluppa una cooperazione <strong>di</strong> polizia che associatutte le autorità competenti<strong>degli</strong>Statimembri,compresiiservizi<strong>di</strong>polizia, i servizi delle dogane e altri servizi incaricati dell’applicazionedella legge specializzati nel settore della prevenzione o dell’in<strong>di</strong>viduazionedei reati e delle relative indagini.2. Ai fini del paragrafo 1, il Parlamento europeo e il Consiglio,deliberando secondo la procedura legislativa or<strong>di</strong>naria, possono stabiliremisure riguardanti:a) la raccolta, l’archiviazione, il trattamento, l’analisi e lo scambiodelle pertinenti informazioni;b) un sostegno alla formazione del personale e la cooperazionerelativa allo scambio <strong>di</strong> personale, alle attrezzature e alla ricerca incampo criminologico;c) le tecniche investigative comuni ai fini dell’in<strong>di</strong>viduazione <strong>di</strong>forme gravi <strong>di</strong> criminalità organizzata.3. Il Consiglio, deliberando secondo una procedura legislativaspeciale, può stabilire misure riguardanti la cooperazione operativatraleautorità<strong>di</strong> cui al presente articolo. Il Consiglio delibera all’unanimitàprevia consultazione del Parlamento europeo.In mancanza <strong>di</strong> unanimità, un gruppo <strong>di</strong> almeno nove Statimembri può chiedere che il Consiglio europeo sia investito del progetto<strong>di</strong> misure. In tal caso la procedura in sede <strong>di</strong> Consiglio è sospesa.Previa <strong>di</strong>scussione e in caso <strong>di</strong> consenso, il Consiglio europeo,entro quattro mesi da tale sospensione, rinvia il progetto al Consiglioper adozione.Entro il medesimo termine, in caso <strong>di</strong> <strong>di</strong>saccordo, e se almenonove Stati membri desiderano instaurare una cooperazione rafforzatasulla base del progetto <strong>di</strong> misure in questione, essi ne informanoil Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione. In talcaso l’autorizzazione aprocedereallacooperazionerafforzata<strong>di</strong>cuiall’articolo 20, paragrafo 2 del trattato sull’Unione europea e all’articolo329, paragrafo 1 del presente trattato si considera concessa esi applicano le <strong>di</strong>sposizioni sulla cooperazione rafforzata.La procedura specifica <strong>di</strong> cui al secondo e al terzo comma non siapplica agli atti che costituiscono uno sviluppo dell’acquis <strong>di</strong> Schengen.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!