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IL TRATTATO DI LISBONA - Università degli studi di Napoli L'Orientale

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Trattato sull’Unione europea 105b) ad essere in grado <strong>di</strong> fornire, al più tar<strong>di</strong> nel 2010, a titolonazionale o come componente <strong>di</strong> gruppi <strong>di</strong> forze multinazionali, unità<strong>di</strong> combattimento mirate alle missioni previste, configurate sul pianotattico come gruppi tattici, con gli elementi <strong>di</strong> supporto, compresi trasportoe logistica, capaci <strong>di</strong> intraprendere missioni menzionate all’articolo43 del trattato sull’Unione europea, entro un termine da 5 a 30giorni, in particolare per rispondere a richieste dell’Organizzazione delleNazioniUnite,esostenibiliperunperiodoiniziale<strong>di</strong>30giorniprorogabilifino ad almeno 120 giorni.Articolo 2Gli Stati membri partecipanti alla cooperazione strutturata permanentesi impegnano, per conseguire gli obiettivi <strong>di</strong> cui all’articolo 1:a) a cooperare, dall’entrata in vigore del trattato <strong>di</strong> Lisbona, al fine<strong>di</strong> conseguire obiettivi concordati riguardanti il livello delle spese per gliinvestimenti in materia <strong>di</strong> equipaggiamenti per la <strong>di</strong>fesa, e a riesaminareregolarmente tali obiettivi alla luce dell’ambiente <strong>di</strong> sicurezza e delleresponsabilità internazionali dell’Unione;b) a ravvicinare, per quanto possibile, i loro strumenti <strong>di</strong> <strong>di</strong>fesa, inparticolare armonizzando l’identificazione dei bisogni militari, mettendoin comune e, se del caso, specializzando i loro mezzi e capacità <strong>di</strong> <strong>di</strong>fesa,nonché promuovendo la cooperazione nei settoridellaformazioneedellalogistica;c) a prendere misure concrete per rafforzare la <strong>di</strong>sponibilità, l’interoperabilità,la flessibilità e la schierabilità delle loro forze, in particolareidentificando obiettivi comuni in materia <strong>di</strong> proiezione delle forze, ancheeventualmente riesaminando le loro procedure decisionali nazionali;d) a cooperare per assicurare che essi prendano le misure necessarieper colmare, anche attraverso approcci multinazionali e senza pregiu<strong>di</strong>zio<strong>degli</strong> impegni che li riguardano in seno all’Organizzazione deltrattato del Nord-Atlantico, le lacune constatate nel quadro del ‘‘meccanismo<strong>di</strong> sviluppo delle capacità’’;e) a partecipare, se del caso, allo sviluppo <strong>di</strong> programmi comuni oeuropei <strong>di</strong> equipaggiamenti <strong>di</strong> vasta portata nel quadro dell’Agenzia europeaper la <strong>di</strong>fesa.Articolo 3L’Agenziaeuropeaperla<strong>di</strong>fesacontribuisceallavalutazioneregolaredei contributi <strong>degli</strong> Stati membri partecipanti in materia <strong>di</strong> capacità,in particolare dei contributi forniti seguendo i criteri che saranno stabiliti,tra l’altro, sulla base dell’articolo 2, e riferisce in materia almeno unavolta l’anno.La valutazione potrà servire <strong>di</strong> base alle raccomandazioni e alledecisioni del Consiglio adottate conformemente all’articolo 46 del trattatosull’Unione europea. [fine Protocollo n. 10]

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