13.07.2015 Views

IL TRATTATO DI LISBONA - Università degli studi di Napoli L'Orientale

IL TRATTATO DI LISBONA - Università degli studi di Napoli L'Orientale

IL TRATTATO DI LISBONA - Università degli studi di Napoli L'Orientale

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Trattato sul funzionamento dell’Unione europea 201PROTOCOLLO (n. 14)SULL’EUROGRUPPOle alte parti contraenti,desiderose <strong>di</strong> favorire le con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> una maggiore crescitaeconomica nell’Unione europea e, a tale scopo, <strong>di</strong> sviluppare un coor<strong>di</strong>namentosempre più stretto delle politiche economiche della zona euro;consapevoli della necessità <strong>di</strong> prevedere <strong>di</strong>sposizioni particolariper un <strong>di</strong>alogo rafforzato tra gli Stati membri la cui moneta è l’euro, inattesa che l’euro <strong>di</strong>venti la moneta <strong>di</strong> tutti gli Stati membri dell’Unione,hanno convenuto le <strong>di</strong>sposizioni seguenti, che sono allegate altrattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unioneeuropea:Articolo 1I ministri <strong>degli</strong> Stati membri la cui moneta è l’euro si riuniscono atitolo informale. Tali riunioni hanno luogo, a seconda delle necessità, per<strong>di</strong>scutere questioni attinenti alle responsabilità specifiche da essi con<strong>di</strong>visein materia <strong>di</strong> moneta unica. La Commissione partecipa alle riunioni. LaBanca centrale europea è invitata a prendere parte a tali riunioni, preparatedai rappresentanti dei ministri responsabili delle finanze <strong>degli</strong> Statimembri la cui moneta è l’euro e dai rappresentanti della Commissione.Articolo 2I ministri <strong>degli</strong> Stati membri la cui moneta è l’euro eleggono unpresidente per un periodo <strong>di</strong> due anni e mezzo, a maggioranza <strong>di</strong> taliStati membri. [fine Protocollo n. 14]Articolo 138(ex articolo 111, paragrafo 4, del TCE)1. Per garantire la posizione dell’euro nel sistema monetariointernazionale, il Consiglio, su proposta della Commissione, adottauna decisione che definisce le posizioni comuni sulle questioni cherivestono un interesse particolare per l’unione economica e monetarianell’ambito delle competenti istituzioni e conferenze finanziarieinternazionali. Il Consiglio delibera previa consultazione della Bancacentrale europea.2. Il Consiglio, su proposta della Commissione, può adottare lemisure opportune per garantire una rappresentanza unificata nell’ambitodelle istituzioni e conferenze finanziarie internazionali. IlConsiglio delibera previa consultazione della Banca centrale europea.3. Solo i membri del Consiglio che rappresentano gli Stati

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!