13.07.2015 Views

IL TRATTATO DI LISBONA - Università degli studi di Napoli L'Orientale

IL TRATTATO DI LISBONA - Università degli studi di Napoli L'Orientale

IL TRATTATO DI LISBONA - Università degli studi di Napoli L'Orientale

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Trattato sul funzionamento dell’Unione europea 199membri in tutta la misura necessaria al funzionamento del mercatointerno, è istituito un comitato economico e finanziario.2. Il comitato economico e finanziario svolge i seguenti compiti:— formulare pareri, sia a richiesta del Consiglio o della Commissione,sia <strong>di</strong> propria iniziativa, destinati a tali istituzioni,— seguire la situazione economica e finanziaria <strong>degli</strong> Statimembri e dell’Unione e riferire regolarmente in merito al Consiglioe alla Commissione, in particolare sulle relazioni finanziarie con ipaesi terzi e le istituzioni internazionali,— fatto salvo l’articolo 240, contribuire alla preparazione deilavori del Consiglio <strong>di</strong> cui agli articoli 66, 75, 121, paragrafi 2, 3, 4 e6, 122, 124, 125, 126, 127, paragrafo 6, 128, paragrafo 2, 129,paragrafi 3 e 4, 138, 140, paragrafi 2 e 3, 143, 144, paragrafi 2 e3, e 219, nonché svolgere gli altri compiti consultivi e preparatori adesso affidati dal Consiglio,— esaminare, almeno una volta all’anno, la situazione riguardantei movimenti <strong>di</strong> capitali e la libertà dei pagamenti, quali risultanodall’applicazione dei trattati e dei provve<strong>di</strong>menti presi dalConsiglio; l’esame riguarda tutti i provve<strong>di</strong>menti riguardanti i movimenti<strong>di</strong> capitali e i pagamenti; il comitato riferisce alla Commissionee al Consiglio in merito al risultato <strong>di</strong> tale esame.GliStatimembri,laCommissioneelaBancacentraleeuropeanominano ciascuno non più <strong>di</strong> due membri del comitato.3. Il Consiglio, su proposta della Commissione e previa consultazionedella Banca centrale europea e del comitato <strong>di</strong> cui alpresente articolo, stabilisce <strong>di</strong>sposizioni specifiche relative alla composizionedel comitato economico e finanziario. Il presidente delConsiglio informa il Parlamento europeo in merito a tale decisione.4. Oltre ai compiti <strong>di</strong> cui al paragrafo 2, se e fintantochésussistono Stati membri con deroga <strong>di</strong> cui all’articolo 139, il comitatotiene sotto controllo la situazione monetaria e finanziaria nonchéil sistema generale dei pagamenti <strong>di</strong> tali Stati membri e riferisceperio<strong>di</strong>camente in merito al Consiglio e alla Commissione.Articolo 135(ex articolo 115 del TCE)Per questioni che rientrano nel campo <strong>di</strong> applicazione <strong>degli</strong>articoli 121, paragrafo 4, 126, eccettuato il paragrafo 14, 138, 140,paragrafo 1, 140, paragrafo 2, primo comma, 140, paragrafo 3, e219, il Consiglio o uno Stato membro possono chiedere alla Com-

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!