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IL TRATTATO DI LISBONA - Università degli studi di Napoli L'Orientale

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382 Il Trattato <strong>di</strong> LisbonaAi sensi dell’articolo 50, la regola « ne bis in idem » non siapplica solo all’interno della giuris<strong>di</strong>zione <strong>di</strong> uno stesso Stato, maanche tra giuris<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> più Stati membri. Ciò corrisponde all’acquisdel <strong>di</strong>ritto dell’Unione; cfr. articoli da 54 a 58 della convenzione<strong>di</strong> applicazione dell’accordo <strong>di</strong> Schengen, sentenza della Corte<strong>di</strong> giustizia, dell’11 febbraio 2003, causa C-187/01 Gözütok (Racc.2003, p. I-1345), articolo 7 della convenzione relativa alla tutela<strong>degli</strong> interessi finanziari delle Comunità europee e articolo 10 dellaconvenzione relativa alla lotta contro la corruzione. Le eccezioni,molto limitate, per le quali dette convenzioni consentono agli Statimembri <strong>di</strong> derogare alla regola « ne bis in idem » sono <strong>di</strong>sciplinatedalla clausola orizzontale dell’articolo 52, paragrafo 1, sulle limitazioni.Per quanto riguarda le situazioni contemplate dall’articolo 4del protocollo 7, vale a <strong>di</strong>re l’applicazione del principio all’interno<strong>di</strong> uno Stato membro, il <strong>di</strong>ritto garantito ha lo stesso significato e lastessa portata del corrispondente <strong>di</strong>ritto sancito dalla CEDU.Titolo VII - Disposizioni generali che <strong>di</strong>sciplinano l’interpretazionee l’applicazione della cartaSpiegazione relativa all’articolo 51 - Ambito <strong>di</strong> applicazioneL’articolo 51 è inteso a determinare il campo <strong>di</strong> applicazionedella Carta. Esso mira a stabilire chiaramente che la Carta si applicainnanzitutto alle istituzioni e agli organi dell’Unione nel rispetto delprincipio <strong>di</strong> sussi<strong>di</strong>arietà. Questa <strong>di</strong>sposizione è stata formulata fedelmenteall’articolo 6, paragrafo 2 del trattato sull’Unione europea, cheimpone all’Unione <strong>di</strong> rispettare i <strong>di</strong>ritti fondamentali, nonché al mandatoimpartito dal Consiglio europeo <strong>di</strong> Colonia. Il termine « istituzioni» è consacrato nei trattati. L’espressione « organi e agenzie » èabitualmente utilizzata nei trattati per designare tutte le istanze istituitedai trattati o da atti <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto derivato (cfr., ad es., l’articolo 15 o16 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea).Per quanto riguarda gli Stati membri, la giurisprudenza dellaCorte sancisce senza ambiguità che l’obbligo <strong>di</strong> rispettare i <strong>di</strong>rittifondamentali definiti nell’ambito dell’Unione vale per gli Stati membrisoltanto quando agiscono nell’ambito <strong>di</strong> applicazione del <strong>di</strong>rittodell’Unione (sentenza del 13 luglio 1989, Wachauf, causa 5/88,Racc. 1989, p. 2609; sentenza del 18 giugno 1991, ERT, Racc.1991, pp. 1-2925; sentenza del 18 <strong>di</strong>cembre 1997, Annibal<strong>di</strong>, causaC-309/96, Racc. 1997, p. I-7493). La Corte <strong>di</strong> giustizia ha confer-

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