13.07.2015 Views

IL TRATTATO DI LISBONA - Università degli studi di Napoli L'Orientale

IL TRATTATO DI LISBONA - Università degli studi di Napoli L'Orientale

IL TRATTATO DI LISBONA - Università degli studi di Napoli L'Orientale

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

216 Il Trattato <strong>di</strong> LisbonaIn tal caso esso si assicura che, al più tar<strong>di</strong> alla data in cui una<strong>di</strong>rettiva o una decisione devono essere attuate, le parti sociali abbianostabilito me<strong>di</strong>ante accordo le necessarie <strong>di</strong>sposizioni, fermorestando che lo Stato membro interessato deve adottare le misurenecessarie che gli permettano <strong>di</strong> garantire in qualsiasi momento irisultati imposti da detta <strong>di</strong>rettiva o detta decisione.4. Le <strong>di</strong>sposizioni adottate a norma del presente articolo:— non compromettono la facoltà riconosciuta agli Stati membri<strong>di</strong> definire i principi fondamentali del loro sistema <strong>di</strong> sicurezzasociale e non devono incidere sensibilmente sull’equilibrio finanziariodello stesso,— non ostano a che uno Stato membro mantenga o stabiliscamisure, compatibili con i trattati, che prevedano una maggiore protezione.5. Le <strong>di</strong>sposizioni del presente articolo non si applicano alleretribuzioni, al <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> associazione, al <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> sciopero né al<strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> serrata.Articolo 154(ex articolo 138 del TCE)1. La Commissione ha il compito <strong>di</strong> promuovere la consultazionedelle parti sociali a livello dell’Unione e prende ogni misurautile per facilitarne il <strong>di</strong>alogo provvedendo ad un sostegno equilibratodelle parti.2. A tal fine la Commissione, prima <strong>di</strong> presentare proposte nelsettore della politica sociale, consulta le parti sociali sul possibileorientamento <strong>di</strong> un’azione dell’Unione.3. Se, dopo tale consultazione, ritiene opportuna un’azionedell’Unione, la Commissione consulta le parti sociali sul contenutodella proposta prevista. Le parti sociali trasmettono alla Commissioneunparereo,seopportuno,unaraccomandazione.4. In occasione delle consultazioni <strong>di</strong> cui ai paragrafi 2 e 3 leparti sociali possono informare la Commissione della loro volontà <strong>di</strong>avviare il processo previsto dall’articolo 155. La durata <strong>di</strong> tale processonon supera nove mesi, salvo proroga decisa in comune dalleparti sociali interessate e dalla Commissione.Articolo 155(ex articolo 139 del TCE)1. Il <strong>di</strong>alogo fra le parti sociali a livello dell’Unione può con-

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!