13.07.2015 Views

IL TRATTATO DI LISBONA - Università degli studi di Napoli L'Orientale

IL TRATTATO DI LISBONA - Università degli studi di Napoli L'Orientale

IL TRATTATO DI LISBONA - Università degli studi di Napoli L'Orientale

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Trattato sul funzionamento dell’Unione europea 141varie legislazioni nazionali, sia per ilsorgereelaconservazionedel<strong>di</strong>ritto alle prestazioni sia per il calcolo <strong>di</strong> queste;b) il pagamento delle prestazioni alle persone residenti neiterritori <strong>degli</strong> Stati membri.Qualora un membro del Consiglio <strong>di</strong>chiari che un progetto <strong>di</strong>atto legislativo <strong>di</strong> cui al primo comma lede aspetti importanti delsuo sistema <strong>di</strong> sicurezza sociale, in particolare per quanto riguarda ilcampo <strong>di</strong> applicazione, i costi o la struttura finanziaria, oppure nealtera l’equilibrio finanziario, può chiedere che il Consiglio europeosia investito della questione. In tal caso la procedura legislativaor<strong>di</strong>naria è sospesa. Previa <strong>di</strong>scussione ed entro quattro mesi datale sospensione, il Consiglio europeo:a) rinvia il progetto al Consiglio,ilcheponefineallasospensionedella procedura legislativa or<strong>di</strong>naria, oppureb) non agisce o chiede alla Commissione <strong>di</strong> presentare unanuova proposta; in tal caso l’atto inizialmente proposto si consideranon adottato.Capo 2il <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> stabilimentoArticolo 49(ex articolo 43 del TCE)Nel quadro delle <strong>di</strong>sposizioni che seguono, le restrizioni allalibertà <strong>di</strong> stabilimento dei citta<strong>di</strong>ni <strong>di</strong> uno Stato membro nel territorio<strong>di</strong> un altro Stato membro vengono vietate. Tale <strong>di</strong>vieto siestende altresì alle restrizioni relative all’apertura <strong>di</strong> agenzie, succursalio filiali, da parte dei citta<strong>di</strong>ni <strong>di</strong> uno Stato membro stabilitisul territorio <strong>di</strong> un altro Stato membro.La libertà <strong>di</strong> stabilimento importa l’accesso alle attività autonomee al loro esercizio, nonché la costituzione e la gestione <strong>di</strong>imprese e in particolare <strong>di</strong> società ai sensi dell’articolo 54, secondocomma, alle con<strong>di</strong>zioni definite dalla legislazione del paese <strong>di</strong> stabilimentonei confronti dei propri citta<strong>di</strong>ni, fatte salve le <strong>di</strong>sposizionidel capo relativo ai capitali.Articolo 50(ex articolo 44 del TCE)1. Per realizzare la libertà <strong>di</strong> stabilimento in una determinataattività, il Parlamento europeo e il Consiglio deliberano me<strong>di</strong>ante

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!