13.07.2015 Views

IL TRATTATO DI LISBONA - Università degli studi di Napoli L'Orientale

IL TRATTATO DI LISBONA - Università degli studi di Napoli L'Orientale

IL TRATTATO DI LISBONA - Università degli studi di Napoli L'Orientale

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

162 Il Trattato <strong>di</strong> Lisbonaslativa or<strong>di</strong>naria, definiscono un insieme <strong>di</strong> misure amministrativeconcernenti i movimenti <strong>di</strong> capitali e i pagamenti, quali il congelamentodei capitali, dei beni finanziari o dei proventi economiciappartenenti, posseduti o detenuti da persone fisiche o giuri<strong>di</strong>che,da gruppi o da entità non statali.Il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta misure perattuare l’insieme <strong>di</strong> misure <strong>di</strong> cui al primo comma.Gli atti <strong>di</strong> cui al presente articolo contengono le necessarie<strong>di</strong>sposizioni sulle garanzie giuri<strong>di</strong>che.Articolo 76Gli atti <strong>di</strong> cui ai capi 4 e 5 e le misure <strong>di</strong> cui all’articolo 74 cheassicurano la cooperazione amministrativa nei settori <strong>di</strong> cui a talicapi sono adottati:a) su proposta della Commissione, oppureb) su iniziativa <strong>di</strong> un quarto <strong>degli</strong> Stati membri.Capo 2politiche relative ai controlli alle frontiere,all’asilo e all’immigrazioneArticolo 77 (4)(ex articolo 62 del TCE)1. L’Unione sviluppa una politica volta a:a) garantire l’assenza <strong>di</strong> qualsiasi controllo sulle persone, aprescindere dalla nazionalità, all’atto dell’attraversamento dellefrontiere interne;b) garantire il controllo delle persone e la sorveglianza efficacedell’attraversamento delle frontiere esterne;c) instaurare progressivamente un sistema integrato <strong>di</strong> gestionedelle frontiere esterne.2. Ai fini del paragrafo 1, il Parlamento europeo e il Consiglio,deliberando secondo la procedura legislativa or<strong>di</strong>naria, adottano lemisure riguardanti:a) la politica comune dei visti e <strong>di</strong> altri titoli <strong>di</strong> soggiorno <strong>di</strong>breve durata;b) i controlli ai quali sono sottoposte le persone che attraversanole frontiere esterne;(4) In combinato con l’art. 26 TFUE e con il Protocollo n. 20.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!