13.07.2015 Views

IL TRATTATO DI LISBONA - Università degli studi di Napoli L'Orientale

IL TRATTATO DI LISBONA - Università degli studi di Napoli L'Orientale

IL TRATTATO DI LISBONA - Università degli studi di Napoli L'Orientale

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

244 Il Trattato <strong>di</strong> Lisbonagravanti sulle importazioni dei prodotti in provenienza dallo Statomembro con il quale ciascun paese o territorio mantiene relazioniparticolari.4. Il paragrafo 2 non è applicabile ai paesi e territori i quali, acausa <strong>degli</strong> obblighi internazionali particolari cui sono soggetti, applicanogià una tariffa doganale non <strong>di</strong>scriminatoria.5. L’introduzione o la mo<strong>di</strong>fica <strong>di</strong> dazi che colpiscano le merciimportate nei paesi e territori non deve provocare, in linea <strong>di</strong> <strong>di</strong>rittoo in linea <strong>di</strong> fatto, una <strong>di</strong>scriminazione <strong>di</strong>retta o in<strong>di</strong>retta tra leimportazioni in provenienza dai <strong>di</strong>versi Stati membri.Articolo 201(ex articolo 185 del TCE)Se il livello dei dazi applicabili alle merci in provenienza da unpaese terzo alla loro entrata in un paese o territorio, avuto riguardoalle <strong>di</strong>sposizioni dell’articolo 200, paragrafo 1, è taledaprovocaredeviazioni <strong>di</strong> traffico a detrimento <strong>di</strong> uno <strong>degli</strong> Stati membri, questopuò domandare alla Commissione <strong>di</strong> proporre agli altri Stati membrile misure necessarie per porre rime<strong>di</strong>o a questa situazione.Articolo 202(ex articolo 186 del TCE)Fatte salve le <strong>di</strong>sposizioni che regolano la pubblica sanità, lapubblica sicurezza e l’or<strong>di</strong>ne pubblico, la libertà <strong>di</strong> circolazione deilavoratori dei paesi e territori negli Stati membri e dei lavoratori<strong>degli</strong> Stati membri nei paesi e territori è regolata da atti adottati anorma dell’articolo 203.Articolo 203(ex articolo 187 del TCE)Il Consiglio, deliberando all’unanimità su proposta della Commissione,stabilisce, muovendo dalle realizzazioni acquisite nell’ambitodell’associazione tra i paesi e territori e l’Unione, e basandosisui principi inscritti nei trattati, le <strong>di</strong>sposizioni relative alle modalitàe alla procedura dell’associazione tra i paesi e territori e l’Unione.Allorché adotta le <strong>di</strong>sposizioni in questione secondo una proceduralegislativa speciale, il Consiglio delibera all’unanimità su propostadella Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!