13.07.2015 Views

IL TRATTATO DI LISBONA - Università degli studi di Napoli L'Orientale

IL TRATTATO DI LISBONA - Università degli studi di Napoli L'Orientale

IL TRATTATO DI LISBONA - Università degli studi di Napoli L'Orientale

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Trattato sul funzionamento dell’Unione europea 163c) le con<strong>di</strong>zioni alle quali i citta<strong>di</strong>ni dei paesi terzi possonocircolare liberamente nell’Unione per un breve periodo;d) qualsiasi misura necessaria per l’istituzione progressiva <strong>di</strong>un sistema integrato <strong>di</strong> gestione delle frontiere esterne;e) l’assenza <strong>di</strong> qualsiasi controllo sulle persone, a prescinderedalla nazionalità, all’atto dell’attraversamento delle frontiere interne.3. Se un’azione dell’Unione risulta necessaria per facilitarel’esercizio del <strong>di</strong>ritto, <strong>di</strong> cui all’articolo 20, paragrafo 2, lettera a),e salvo che i trattati non abbiano previsto poteri <strong>di</strong> azione a talescopo, il Consiglio, deliberando secondo una procedura legislativaspeciale, può adottare <strong>di</strong>sposizioni relative ai passaporti, alle carted’identità, ai titoli <strong>di</strong> soggiorno o altro documento assimilato. IlConsiglio delibera all’unanimità previa consultazione del Parlamentoeuropeo.4. Il presente articolo lascia impregiu<strong>di</strong>cata la competenza <strong>degli</strong>Stati membri riguardo alla delimitazione geografica delle rispettivefrontiere, conformemente al <strong>di</strong>ritto internazionale.PROTOCOLLO (n. 23)SULLE RELAZIONI ESTERNE DEGLI STATI MEMBRIIN MATERIA <strong>DI</strong> ATTRAVERSAMENTODELLE FRONTIERE ESTERNEle alte parti contraenti,tenendo conto dell’esigenza <strong>degli</strong> Stati membri <strong>di</strong> garantirecontrolli efficaci alle loro frontiere esterne, se opportuno in cooperazionecon i paesi terzi,hanno convenuto le <strong>di</strong>sposizioni seguenti, che sono allegate altrattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unioneeuropea:Le <strong>di</strong>sposizioni sulle misure relative all’attraversamento delle frontiereesterne <strong>di</strong> cui all’articolo 77, paragrafo 2, lettera b), del trattato sulfunzionamento dell’Unione europea non pregiu<strong>di</strong>cano la competenza <strong>degli</strong>Stati membri a negoziare o concludere accor<strong>di</strong> con i paesi terzi, acon<strong>di</strong>zione che tali accor<strong>di</strong> rispettino il <strong>di</strong>ritto dell’Unione e gli altriaccor<strong>di</strong> internazionali pertinenti.[fine Protocollo n. 23]Articolo 78(ex articolo 63, punti 1 e 2 e articolo 64, paragrafo 2, del TCE)1. L’Unione sviluppa una politica comune in materia <strong>di</strong> asilo,<strong>di</strong> protezione sussi<strong>di</strong>aria e <strong>di</strong> protezione temporanea, volta a offrire

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!