13.07.2015 Views

IL TRATTATO DI LISBONA - Università degli studi di Napoli L'Orientale

IL TRATTATO DI LISBONA - Università degli studi di Napoli L'Orientale

IL TRATTATO DI LISBONA - Università degli studi di Napoli L'Orientale

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

240 Il Trattato <strong>di</strong> Lisbonad) promuovere l’interconnessione delle reti energetiche.2. Fatte salve le altre <strong>di</strong>sposizioni dei trattati, il Parlamentoeuropeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativaor<strong>di</strong>naria, stabiliscono le misure necessarie per conseguire gli obiettivi<strong>di</strong> cui al paragrafo 1. Tali misure sono adottate previa consultazionedel Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni.Esse non incidono sul <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> uno Stato membro <strong>di</strong> determinarele con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> utilizzo delle sue fonti energetiche, la scelta travarie fonti energetiche e la struttura generale del suo approvvigionamentoenergetico, fatto salvo l’articolo 192, paragrafo 2, lettera c).3. In deroga al paragrafo 2, il Consiglio, deliberando secondouna procedura legislativa speciale, all’unanimità e previa consultazionedel Parlamento europeo, stabilisce le misure ivi contemplatese sono principalmente <strong>di</strong> natura fiscale.Titolo XXIITURISMOArticolo 1951. L’Unione completa l’azione <strong>degli</strong> Stati membri nel settoredel turismo, in particolare promuovendo la competitività delle impresedell’Unione in tale settore.A tal fine l’azione dell’Unione è intesa a:a) incoraggiare la creazione <strong>di</strong> un ambiente propizio allo sviluppodelle imprese in detto settore;b) favorire la cooperazione tra Stati membri, in particolareattraverso lo scambio delle buone pratiche.2. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondola procedura legislativa or<strong>di</strong>naria, stabiliscono le misure specifichedestinate a completare le azioni svolte negli Stati membri al fine <strong>di</strong>realizzare gli obiettivi <strong>di</strong> cui al presente articolo, ad esclusione <strong>di</strong>qualsiasi armonizzazione delle <strong>di</strong>sposizioni legislative e regolamentari<strong>degli</strong> Stati membri.Titolo XXIIIPROTEZIONE CIV<strong>IL</strong>EArticolo 1961. L’Unione incoraggia la cooperazione tra gli Stati membri al

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!