13.07.2015 Views

IL TRATTATO DI LISBONA - Università degli studi di Napoli L'Orientale

IL TRATTATO DI LISBONA - Università degli studi di Napoli L'Orientale

IL TRATTATO DI LISBONA - Università degli studi di Napoli L'Orientale

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

86 Il Trattato <strong>di</strong> LisbonaCorte <strong>di</strong> giustizia, il Tribunale e i tribunali specializzati. Assicura ilrispetto del <strong>di</strong>ritto nell’interpretazione e nell’applicazione dei trattati.Gli Stati membri stabiliscono i rime<strong>di</strong> giuris<strong>di</strong>zionali necessariper assicurare una tutela giuris<strong>di</strong>zionale effettiva nei settori <strong>di</strong>sciplinatidal <strong>di</strong>ritto dell’Unione.2. La Corte <strong>di</strong> giustizia è compostadaungiu<strong>di</strong>ceperStatomembro. È assistita da avvocati generali.Il Tribunale è composto da almeno un giu<strong>di</strong>ce per Stato membro.I giu<strong>di</strong>ci e gli avvocati generali della Corte <strong>di</strong> giustizia e igiu<strong>di</strong>ci del Tribunale sono scelti tra personalità che offrano tuttele garanzie <strong>di</strong> in<strong>di</strong>pendenza e che sod<strong>di</strong>sfino le con<strong>di</strong>zioni richiesteagli articoli 253 e 254 del trattato sul funzionamento dell’Unioneeuropea. Sono nominati <strong>di</strong> comune accordo dai governi <strong>degli</strong> Statimembri per sei anni. I giu<strong>di</strong>ci e gli avvocati generali uscenti possonoessere nuovamente nominati.3. La Corte <strong>di</strong> giustizia dell’Unione europea si pronuncia conformementeai trattati:a) sui ricorsi presentati da uno Stato membro, da un’istituzioneo da una persona fisica o giuri<strong>di</strong>ca;b) in via pregiu<strong>di</strong>ziale, su richiesta delle giuris<strong>di</strong>zioni nazionali,sull’interpretazione del <strong>di</strong>ritto dell’Unione o sulla vali<strong>di</strong>tà <strong>degli</strong> attiadottati dalle istituzioni;c) negli altri casi previsti dai trattati.Titolo IV<strong>DI</strong>SPOSIZIONI SULLE COOPERAZIONI RAFFORZATEArticolo 20(ex articoli da 27 A a 27 E, da 40 a 40 B e da 43 a 45 del TUEed ex articoli da 11 a 11 A del TCE)1. Gli Stati membri che intendono instaurare tra loro unacooperazione rafforzata nel quadro delle competenze non esclusivedell’Unione possono far ricorso alle sue istituzioni ed esercitare talicompetenze applicando le pertinenti <strong>di</strong>sposizioni dei trattati, neilimiti e con le modalità previsti nel presente articolo e negli articolida 326 a 334 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.Lecooperazionirafforzatesonointeseapromuoverelarealiz-

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!