13.07.2015 Views

IL TRATTATO DI LISBONA - Università degli studi di Napoli L'Orientale

IL TRATTATO DI LISBONA - Università degli studi di Napoli L'Orientale

IL TRATTATO DI LISBONA - Università degli studi di Napoli L'Orientale

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Trattato sul funzionamento dell’Unione europea 2873. Gli atti giuri<strong>di</strong>ci adottati me<strong>di</strong>ante procedura legislativasono atti legislativi.4. Nei casi specifici previsti dai trattati, gli atti legislativi possonoessere adottati su iniziativa <strong>di</strong> un gruppo <strong>di</strong> Stati membri o delParlamento europeo, su raccomandazione della Banca centrale europeao su richiesta della Corte <strong>di</strong> giustizia o della Banca europeaper gli investimenti.Articolo 2901. Un atto legislativo può delegare alla Commissione il potere<strong>di</strong> adottare atti non legislativi <strong>di</strong> portata generale che integrano omo<strong>di</strong>ficano determinati elementi non essenziali dell’atto legislativo.Gli atti legislativi delimitano esplicitamente gli obiettivi, il contenuto,la portata e la durata della delega <strong>di</strong> potere. Gli elementiessenziali <strong>di</strong> un settore sono riservati all’atto legislativo e non possonopertanto essere oggetto <strong>di</strong> delega <strong>di</strong> potere.2. Gli atti legislativi fissano esplicitamente le con<strong>di</strong>zioni cui èsoggetta la delega, che possono essere le seguenti:a) ilParlamentoeuropeooilConsigliopossonodecidere<strong>di</strong>revocare la delega;b) l’atto delegato può entrare in vigore soltanto se, entro iltermine fissato dall’atto legislativo,ilParlamentoeuropeooilConsiglionon sollevano obiezioni.Ai fini delle lettere a) eb), il Parlamento europeo delibera amaggioranza dei membri che lo compongono e il Consiglio deliberaa maggioranza qualificata.3. L’aggettivo « delegato » o « delegata » è inserito nel titolo<strong>degli</strong> atti delegati.Articolo 2911. Gli Stati membri adottano tutte le misure <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto internonecessarie per l’attuazione <strong>degli</strong> atti giuri<strong>di</strong>camente vincolanti dell’Unione.2. Allorché sono necessarie con<strong>di</strong>zioni uniformi <strong>di</strong> esecuzione<strong>degli</strong>attigiuri<strong>di</strong>camentevincolantidell’Unione,questiconferisconocompetenze <strong>di</strong> esecuzione alla Commissione o, in casi specifici debitamentemotivati e nelle circostanze previste agli articoli 24 e 26del trattato sull’Unione europea, al Consiglio.3. Ai fini del paragrafo 2, il Parlamento europeo e il Consiglio,deliberando me<strong>di</strong>ante regolamenti secondo la procedura legislativa

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!