13.07.2015 Views

IL TRATTATO DI LISBONA - Università degli studi di Napoli L'Orientale

IL TRATTATO DI LISBONA - Università degli studi di Napoli L'Orientale

IL TRATTATO DI LISBONA - Università degli studi di Napoli L'Orientale

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Trattato sull’Unione europea 93Articolo 28(ex articolo 14 del TUE)1. Quando una situazione internazionale richiede un interventooperativo dell’Unione, il Consiglio adotta le decisioni necessarie.Esse definiscono gli obiettivi, la portata e i mezzi <strong>di</strong> cui l’Unionedeve <strong>di</strong>sporre, le con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> attuazione e, se necessario, ladurata.Se si produce un cambiamento <strong>di</strong> circostanze che ha una nettaincidenzasuunaquestioneoggetto<strong>di</strong>unataledecisione,ilConsigliorivedeiprincipiegliobiettivi<strong>di</strong> detta decisione e adotta ledecisioni necessarie.2. Le decisioni <strong>di</strong> cui al paragrafo 1 vincolano gli Stati membrinelle loro prese <strong>di</strong> posizione e nella conduzione della loro azione.3. Qualsiasi presa <strong>di</strong> posizione o azione nazionale prevista inapplicazione <strong>di</strong> una decisione <strong>di</strong> cui al paragrafo 1 forma oggetto <strong>di</strong>informazione da parte dello Stato membro interessato entro terminiche permettano, se necessario, una concertazione preliminare insede <strong>di</strong> Consiglio.L’obbligo dell’informazione preliminare non è applicabile perle misure <strong>di</strong> semplice recepimento sul piano nazionale delle decisionidel Consiglio.4. In caso <strong>di</strong> assoluta necessità connessa con l’evoluzione dellasituazioneeinmancanza<strong>di</strong>unarevisionedelladecisionedelConsiglio<strong>di</strong>cuialparagrafo1,gliStatimembri possono prendere d’urgenzale misure necessarie, tenuto conto <strong>degli</strong> obiettivi generali <strong>di</strong>detta decisione. Lo Stato membro che prende tali misure ne informaimme<strong>di</strong>atamente il Consiglio.5. In caso <strong>di</strong> <strong>di</strong>fficoltà rilevanti nell’applicazione <strong>di</strong> una decisione<strong>di</strong> cui al presente articolo, uno Stato membro ne investe ilConsiglio che delibera al riguardo e ricerca le soluzioni appropriate.Queste ultime non possono essere in contrasto con gli obiettividella decisione <strong>di</strong> cui al paragrafo 1 né nuocere alla sua efficacia.Articolo 29(ex articolo 15 del TUE)Il Consiglio adotta decisioni che definiscono la posizione dell’Unionesu una questione particolare <strong>di</strong> natura geografica o tematica.Gli Stati membri provvedono affinché le loro politiche nazionalisiano conformi alle posizioni dell’Unione.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!