13.07.2015 Views

IL TRATTATO DI LISBONA - Università degli studi di Napoli L'Orientale

IL TRATTATO DI LISBONA - Università degli studi di Napoli L'Orientale

IL TRATTATO DI LISBONA - Università degli studi di Napoli L'Orientale

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Trattato sul funzionamento dell’Unione europea 219mento dell’Unione europea, le prestazioni in virtù <strong>di</strong> un regime professionale<strong>di</strong>sicurezzasocialenonsarannoconsideratecomeretribuzionesee nella misura in cui esse possono essere attribuite ai perio<strong>di</strong> <strong>di</strong> occupazioneprecedenti il 17 maggio 1990, eccezion fatta per i lavoratori o i loroaventi <strong>di</strong>ritto che, prima <strong>di</strong> detta data, abbiano intentato un’azione giu<strong>di</strong>ziariao introdotto un reclamo equivalente secondo il <strong>di</strong>ritto nazionaleapplicabile. [fine Protocollo n. 33]Articolo 158(ex articolo 142 del TCE)Gli Stati membri si adoperano a mantenere l’equivalenza esistenteneiregimi<strong>di</strong>congedoretribuito.Articolo 159(ex articolo 143 del TCE)La Commissione elabora una relazione annuale sugli sviluppinella realizzazione <strong>degli</strong> obiettivi dell’articolo 151, compresa la situazionedemografica nell’Unione. Essa trasmette la relazione al Parlamentoeuropeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale.Articolo 160(ex articolo 144 del TCE)Il Consiglio, deliberando a maggioranza semplice, previa consultazionedel Parlamento europeo, istituisce un comitato per laprotezione sociale a carattere consultivo,alfine<strong>di</strong>promuoverelacooperazione in materia <strong>di</strong> protezione sociale tra gli Stati membri econ la Commissione. Il comitato è incaricato:— <strong>di</strong> seguire la situazione sociale e lo sviluppo delle politiche<strong>di</strong> protezione sociale negli Stati membri e nell’Unione,—<strong>di</strong>agevolaregliscambi<strong>di</strong>informazioni,esperienzeebuoneprassi tra gli Stati membri e con la Commissione,— fatto salvo l’articolo 240, <strong>di</strong> elaborare relazioni, formularepareri o intraprendere altre attività nei settori <strong>di</strong> sua competenza, surichiesta del Consiglio o della Commissione o <strong>di</strong> propria iniziativa.Nell’esercizio delle sue funzioni, il comitato stabilisce contattiappropriati con le parti sociali.OgniStatomembroelaCommissionenominanoduemembridel comitato.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!