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IL TRATTATO DI LISBONA - Università degli studi di Napoli L'Orientale

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232 Il Trattato <strong>di</strong> LisbonaBanca europea per gli investimenti e gli altri strumenti finanziariesistenti.La Commissione presenta ogni tre anni al Parlamento europeo,al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitatodelle regioni una relazione sui progressi compiuti nella realizzazionedella coesione economica, sociale e territoriale e sul modo in cui ivari strumenti previsti dal presente articolo vi hanno contribuito.Tale relazione è corredata, se del caso, <strong>di</strong> appropriate proposte.Le azioni specifiche che si rivelassero necessarie al <strong>di</strong> fuori deiFon<strong>di</strong>,fattesalvelemisuredecisenell’ambito delle altre politichedell’Unione, possono essere adottate dal Parlamento europeo e dalConsiglio, che deliberano secondo la procedura legislativa or<strong>di</strong>nariae previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitatodelle regioni.Articolo 176(ex articolo 160 del TCE)Il Fondo europeo <strong>di</strong> sviluppo regionale è destinato a contribuirealla correzione dei principali squilibri regionali esistenti nell’Unione,partecipando allo sviluppo e all’adeguamento strutturaledelle regioni in ritardo <strong>di</strong> sviluppo nonché alla riconversione delleregioni industriali in declino.Articolo 177 (8)(ex articolo 161 del TCE)Fatto salvo l’articolo 178, il Parlamento europeo e il Consiglio,deliberando me<strong>di</strong>ante regolamenti secondo la procedura legislativa or<strong>di</strong>nariae previa consultazione del Comitato economico e sociale e delComitato delle regioni, definiscono i compiti, gli obiettivi prioritari el’organizzazione dei fon<strong>di</strong> a finalità strutturale, elemento quest’ultimoche può comportare il raggruppamento dei fon<strong>di</strong>. Sono inoltre definite,secondo la stessa procedura, le norme generali applicabili ai fon<strong>di</strong>,nonché le <strong>di</strong>sposizioni necessarie per garantire l’efficacia e il coor<strong>di</strong>namentodei fon<strong>di</strong> tra loro e con gli altri strumenti finanziari esistenti.Un Fondo <strong>di</strong> coesione è istituito secondo la stessa proceduraper l’erogazione <strong>di</strong> contributi finanziari a progetti in materia <strong>di</strong>ambiente e <strong>di</strong> reti transeuropee nel settore delle infrastrutture deitrasporti.(8) Cfr. il Protocollo n. 28 riportato dopo l’art. 164 TFUE.

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