13.07.2015 Views

IL TRATTATO DI LISBONA - Università degli studi di Napoli L'Orientale

IL TRATTATO DI LISBONA - Università degli studi di Napoli L'Orientale

IL TRATTATO DI LISBONA - Università degli studi di Napoli L'Orientale

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

290 Il Trattato <strong>di</strong> Lisbonamane dalla convocazione, basandosi sulle posizioni del Parlamentoeuropeo e del Consiglio in seconda lettura.11. La Commissione partecipa ai lavori del comitato <strong>di</strong> conciliazionee prende ogni iniziativa necessaria per favorire un ravvicinamentofra la posizione del Parlamento europeo e quella del Consiglio.12. Se, entro un termine <strong>di</strong> sei settimane dalla convocazione, ilcomitato <strong>di</strong> conciliazione non approva un progetto comune, l’atto inquestione si considera non adottato.Terza lettura13. Se, entro tale termine, il comitato <strong>di</strong> conciliazione approvaun progetto comune, il Parlamento europeo e il Consiglio <strong>di</strong>spongonociascuno <strong>di</strong> un termine <strong>di</strong> sei settimane a decorrere dall’approvazioneper adottare l’atto in questione in base al progetto comune;il Parlamento europeo delibera a maggioranza dei votiespressi e il Consiglio a maggioranza qualificata. In mancanza <strong>di</strong>una decisione, l’atto in questione si considera non adottato.14. I termini <strong>di</strong> tre mesi e <strong>di</strong> sei settimane <strong>di</strong> cui al presentearticolo sono prorogati rispettivamente <strong>di</strong> un mese e <strong>di</strong> due settimane,al massimo, su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.Disposizioni particolari15. Quando, nei casi previsti dai trattati, un atto legislativo èsoggetto alla procedura legislativa or<strong>di</strong>naria su iniziativa <strong>di</strong> ungruppo <strong>di</strong> Stati membri, su raccomandazione della Banca centraleeuropea o su richiesta della Corte <strong>di</strong> giustizia, il paragrafo 2, ilparagrafo 6, seconda frase e il paragrafo 9 non si applicano.In tali casi, il Parlamento europeo e il Consiglio trasmettonoalla Commissione il progetto <strong>di</strong> atto insieme alle loro posizioni inprima e seconda lettura. Il ParlamentoeuropeooilConsigliopossonochiedere il parere della Commissione durante tutta la procedura,parere che la Commissione può altresì formulare<strong>di</strong>suainiziativa.Se lo reputa necessario, essa può anche partecipare al comitato<strong>di</strong> conciliazione conformemente al paragrafo 11.Articolo 295Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione procedonoa reciproche consultazioni e definiscono <strong>di</strong> comune accordo lemodalità della cooperazione. A tale scopo, nel rispetto dei trattati,

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!