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IL TRATTATO DI LISBONA - Università degli studi di Napoli L'Orientale

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Introduzione 19<strong>di</strong>fficoltà che si dovessero presentare in futuro in una Unione oggia 27 Stati e, in prospettiva futura, presumibilmente, ancora piùnumerosa (69).Stante la loro natura <strong>di</strong>screzionale, i <strong>di</strong>ffusi modelli <strong>di</strong> integrazione<strong>di</strong>fferenziata che si riscontrano nei trattati TUE e TFUE,rappresentano una scelta cautelare da parte <strong>degli</strong> Stati membri, iquali, pur <strong>di</strong> non incorrere in una impasse in una determinata materiaritenutarilevanteperilprocesso<strong>di</strong> integrazione, hanno consideratoil modello <strong>di</strong> integrazione <strong>di</strong>fferenziata l’unico rime<strong>di</strong>o perseguibileneiconfronti<strong>di</strong>eventuali<strong>di</strong>fficoltàcheil sistema decisionaledell’Unione potrebbe evidenziare.Non è tuttavia verificabile apriorise e quando questa particolareintegrazione « settoriale » tra Stati membri per così <strong>di</strong>re,piùpronti (o più volenterosi) <strong>di</strong> altri, possa essere impiegata, attesa lasua natura fortemente <strong>di</strong>screzionale. Né questa ipotesi normativadebba essere considerata l’unica soluzione possibile alle eventuali<strong>di</strong>fficoltà <strong>di</strong> procedere tutti insieme in un ente sovranazionale semprepiù eterogeneo e variegato.Siffatta eterogeneità, tuttavia, deve essere considerata, dalpunto <strong>di</strong> vista culturale, etnico, religioso, giuri<strong>di</strong>co, un valore assoluto(70), da preservare ed accrescere, anche a costo <strong>di</strong> rendere (unpo’) più complesso l’iter legislativo-decisionale (71).Per ovviare a questo tipo <strong>di</strong> <strong>di</strong>fficoltà, necessaria sarebbe l’estensionedel voto a maggioranza a tutte le <strong>di</strong>scipline previste daitrattati e, in questa prospettiva, il Trattato <strong>di</strong> riforma è, ad esseremagnanimi, sufficientemente innovativo (72).(69) Traiprimicommenticfr.L.S. Rossi, L’integrazione <strong>di</strong>fferenziata nelTrattato <strong>di</strong> Lisbona, inSud in Europa, cit., p. 18.(70) In argomento N. Colaianni, L’influenza della ‘‘Costituzione europea’’sul <strong>di</strong>ritto (statale) <strong>di</strong> libertà <strong>di</strong> religione, inStu<strong>di</strong> sull’integrazione europea,2-2007, p. 315 ss.(71) Non appare dello stesso parere P. Ponzano, Le traité de Lisbonne:l’Europe sort de sa crise institutionnelle, inIl Diritto dell’Unione europea, n.3-2007,p. 583.(72) Ancorché il nuovo articolo 16, n. 3 TUE <strong>di</strong>sponga solennemente, alparagrafo 3, che « Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata, salvo i casi in cuii trattati <strong>di</strong>spongano <strong>di</strong>versamente ». L’unanimità è ancora la regola in taluneimportanti politiche ed azioni dell’Unione. Si tenga conto che attualmente, aquanto consta, sono circa 70 previsioni <strong>di</strong> utilizzo dell’unanimità! E questo nonostantel’estensione della codecisione, che <strong>di</strong>venta procedura legislativa or<strong>di</strong>naria (aquanto consta 28 procedure previste) con il relativo aumento del ruolo del Parlamentoeuropeo (P. Ponzano, Le traité de Lisbonne: l’Europe sort de sa criseinstitutionnelle, cit., supra nota 47, p. 583 afferma che « Le renforcement du

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