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IL TRATTATO DI LISBONA - Università degli studi di Napoli L'Orientale

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Trattato sul funzionamento dell’Unione europea 209Articolo 5I dati statistici da usare per l’applicazione del presente protocollosono forniti dalla Commissione.Articolo 6Il Consiglio, deliberando all’unanimità su proposta della Commissionee previa consultazione del Parlamento europeo, della BCE, nonchédel comitato economico e finanziario, adotta le <strong>di</strong>sposizioni atte a precisarei dettagli dei criteri <strong>di</strong> convergenza <strong>di</strong> cui all’articolo 140 <strong>di</strong> dettotrattato, che pertanto sono destinate a sostituire il presente protocollo.[fine Protocollo n. 13]Articolo 141(ex articoli 123, paragrafo 3, e 117, paragrafo 2,primi cinque trattini, del TCE)1. Se e fintantoché vi sono Stati membri con deroga e fattosalvo l’articolo 129, paragrafo 1, il consiglio generale della Bancacentrale europea <strong>di</strong> cui all’articolo 44 dello statuto del SEBC e dellaBCE sarà costituito in quanto terzo organo decisionale della Bancacentrale europea.2. Se e fintantoché vi sono Stati membri con deroga, la Bancacentrale europea, per quanto concerne detti Stati membri:— rafforza la cooperazione tra le banche centrali nazionali<strong>degli</strong> Stati membri,— rafforza il coor<strong>di</strong>namento delle politiche monetarie <strong>degli</strong>Stati membri allo scopo <strong>di</strong> garantire la stabilità dei prezzi,— sorveglia il funzionamento del meccanismo <strong>di</strong> cambio,— procede a consultazioni su questioni che rientrano nellecompetenze delle banche centrali nazionali e riguardano la stabilità<strong>degli</strong> istituti e dei mercati finanziari,— esercita i compiti svolti un tempo dal Fondo europeo <strong>di</strong>cooperazione monetaria, precedentemente assunti dall’Istituto monetarioeuropeo.Articolo 142(ex articolo 124, paragrafo 1, del TCE)Ogni Stato membro con deroga considera la propria politicadel cambio come un problema <strong>di</strong> interesse comune. A tal fine gliStati membri tengono conto delle esperienze acquisite grazie allacooperazione nell’ambito del meccanismo <strong>di</strong> cambio.

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