13.07.2015 Views

IL TRATTATO DI LISBONA - Università degli studi di Napoli L'Orientale

IL TRATTATO DI LISBONA - Università degli studi di Napoli L'Orientale

IL TRATTATO DI LISBONA - Università degli studi di Napoli L'Orientale

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Trattato sul funzionamento dell’Unione europea 313necessarie per l’applicazione <strong>degli</strong> atti già adottati nel quadro dellacooperazione rafforzata.Tuttavia,selaCommissioneritiene che le con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> partecipazionenon siano sod<strong>di</strong>sfatte, in<strong>di</strong>ca le <strong>di</strong>sposizioni da adottareper sod<strong>di</strong>sfarle e fissa un termine per il riesame della richiesta. Allascadenza <strong>di</strong> tale termine, essa riesamina la richiesta in conformitàdella procedura <strong>di</strong> cui al secondo comma. Se la Commissione ritieneche le con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> partecipazione continuino a non essere sod<strong>di</strong>sfatte,lo Stato membro in questione può sottoporrelaquestionealConsiglio, che si pronuncia sulla richiesta. Il Consiglio deliberaconformemente all’articolo 330. Può inoltre adottare, su propostadella Commissione, le misure transitorie <strong>di</strong> cui al secondo comma.2. Ogni Stato membro che desideri partecipare a una cooperazionerafforzata in corso nel quadro della politica estera e <strong>di</strong>sicurezza comune notifica tale intenzione al Consiglio, all’alto rappresentantedell’Unione per gli affari esteri e la politica <strong>di</strong> sicurezzae alla Commissione.Il Consiglio conferma la partecipazione dello Stato membro incausa previa consultazione dell’alto rappresentante dell’Unione pergli affari esteri e la politica <strong>di</strong> sicurezza e dopo aver constatato, sedel caso, che le con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> partecipazione sono sod<strong>di</strong>sfatte. IlConsiglio, su proposta dell’alto rappresentante, può inoltre adottarele misure transitorie necessarie per l’applicazione <strong>degli</strong> atti già adottatinel quadro della cooperazione rafforzata. Tuttavia, se il Consiglioritiene che le con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> partecipazione non siano sod<strong>di</strong>sfatte,in<strong>di</strong>cale<strong>di</strong>sposizionidaadottarepersod<strong>di</strong>sfarleefissauntermine per il riesame della richiesta <strong>di</strong> partecipazione.Ai fini del presente paragrafo, il Consiglio delibera all’unanimitàe conformemente all’articolo 330.Articolo 332(ex articolida27Aa27E,da40a40Beda43a45delTUEed ex articoli 11 e 11 A del TCE)Le spese derivanti dall’attuazione <strong>di</strong> una cooperazione rafforzata,<strong>di</strong>verse dalle spese amministrative che devono sostenere leistituzioni, sono a carico <strong>degli</strong> Stati membri partecipanti, salvo cheil Consiglio, deliberando all’unanimità dei membri previa consultazionedel Parlamento europeo, non <strong>di</strong>sponga altrimenti.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!