13.07.2015 Views

IL TRATTATO DI LISBONA - Università degli studi di Napoli L'Orientale

IL TRATTATO DI LISBONA - Università degli studi di Napoli L'Orientale

IL TRATTATO DI LISBONA - Università degli studi di Napoli L'Orientale

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

160 Il Trattato <strong>di</strong> LisbonaArticolo 6Qualora il Consiglio europeo intenda ricorrere all’articolo 33, paragrafo1 o 2 del trattato sull’Unione europea, i parlamenti nazionalisono informati dell’iniziativa del Consiglio europeo almeno sei mesiprima che sia adottata una decisione.Articolo 7La Corte dei conti trasmette a titolo informativo la relazione annuaai parlamenti nazionali nello stesso momento in cui la trasmette al Parlamentoeuropeo e al Consiglio.Articolo 8Quando il sistema parlamentare nazionale non è unicamerale, gliarticoli da 1 a 7 si applicano alle camere che lo compongono.Titolo IICOOPERAZIONE INTERPARLAMENTAREArticolo 9Il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali definiscono insiemel’organizzazione e la promozione <strong>di</strong> una cooperazione interparlamentareefficace e regolare in seno all’Unione.Articolo 10Unaconferenza<strong>degli</strong>organiparlamentari specializzati per gli affaridell’Unione può sottoporre all’attenzione del Parlamento europeo, delConsiglio e della Commissione i contributi che ritiene utili. La conferenzapromuove inoltre lo scambio <strong>di</strong> informazioni e buone prassi tra iparlamenti nazionali e il Parlamento europeo, e tra le loro commissionispecializzate. Può altresì organizzare conferenze interparlamentari sutemi specifici, in particolare per <strong>di</strong>scutere su argomenti che rientranonella politica estera e <strong>di</strong> sicurezza comune, compresa la politica <strong>di</strong> sicurezzae <strong>di</strong> <strong>di</strong>fesa comune. I contributi dellaconferenzanonvincolanoiparlamenti nazionali e non pregiu<strong>di</strong>cano la loro posizione. [fine Protocollon. 1]Articolo 70Fatti salvi gli articoli 258, 259 e 260, il Consiglio, su propostadella Commissione, può adottare misure che definiscono le modalitàsecondo le quali gli Stati membri, in collaborazione con la Commissione,procedono a una valutazione oggettiva e imparziale dell’attuazione,da parte delle autorità <strong>degli</strong> Stati membri, delle politichedell’Unione <strong>di</strong> cui al presente titolo, in particolare al fine <strong>di</strong> favorirela piena applicazione del principio <strong>di</strong> riconoscimento reciproco. Il

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!