13.07.2015 Views

IL TRATTATO DI LISBONA - Università degli studi di Napoli L'Orientale

IL TRATTATO DI LISBONA - Università degli studi di Napoli L'Orientale

IL TRATTATO DI LISBONA - Università degli studi di Napoli L'Orientale

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Trattato sul funzionamento dell’Unione europea 327PROTOCOLLO (n. 2)SULL’APPLICAZIONE DEI PRINCIPI <strong>DI</strong> SUSSI<strong>DI</strong>ARIETÀE <strong>DI</strong> PROPORZIONALITÀle alte parti contraenti,desiderose <strong>di</strong> garantire che le decisioni siano prese il più possibilevicino ai citta<strong>di</strong>ni dell’Unione;determinate a fissare le con<strong>di</strong>zioni dell’applicazione dei principi<strong>di</strong> sussi<strong>di</strong>arietà e proporzionalità sanciti nell’articolo 5 del trattato sull’Unioneeuropea e ad istituire un sistema <strong>di</strong> controllo dell’applicazione<strong>di</strong> detti principi,hanno convenuto le <strong>di</strong>sposizioni seguenti, che sono allegate altrattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unioneeuropea:Articolo 1Ciascuna istituzione vigila in modo continuo sul rispetto dei principi<strong>di</strong> sussi<strong>di</strong>arietà e <strong>di</strong> proporzionalità definiti nell’articolo 5 del trattatosull’Unione europea.Articolo 2Prima <strong>di</strong> proporre un atto legislativo, la Commissione effettua ampieconsultazioni. Tali consultazioni devono tener conto, se del caso,della <strong>di</strong>mensione regionale e locale delle azioni previste. Nei casi <strong>di</strong>straor<strong>di</strong>naria urgenza, la Commissione non procede a dette consultazioni.Essa motiva la decisione nella proposta.Articolo 3Ai fini del presente protocollo, per ‘‘progetto <strong>di</strong> atto legislativo’’ siintende la proposta della Commissione, l’iniziativa <strong>di</strong> un gruppo <strong>di</strong> Statimembri, l’iniziativa del Parlamento europeo, la richiesta della Corte <strong>di</strong>giustizia, la raccomandazione della Banca centrale europea e la richiestadella Banca europea per gli investimenti, intese all’adozione <strong>di</strong> un attolegislativo.Articolo 4La Commissione trasmette i progetti <strong>di</strong> atti legislativi e i progettimo<strong>di</strong>ficati ai parlamenti nazionali nello stesso momento in cui li trasmetteal legislatore dell’Unione.Il Parlamento europeo trasmette i suoi progetti <strong>di</strong> atti legislativi e iprogetti mo<strong>di</strong>ficati ai parlamenti nazionali.Il Consiglio trasmette i progetti <strong>di</strong> atti legislativi presentati da ungruppo <strong>di</strong> Stati membri, dalla Corte <strong>di</strong> giustizia, dalla Banca centraleeuropea o dalla Banca europea per gli investimenti, e i progetti mo<strong>di</strong>ficati,aiparlamentinazionali.Non appena adottate, le risoluzioni legislative del Parlamento eu-

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!