13.07.2015 Views

IL TRATTATO DI LISBONA - Università degli studi di Napoli L'Orientale

IL TRATTATO DI LISBONA - Università degli studi di Napoli L'Orientale

IL TRATTATO DI LISBONA - Università degli studi di Napoli L'Orientale

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

268 Il Trattato <strong>di</strong> Lisbonapermanenza dei loro citta<strong>di</strong>ni in seno alla Commissione; pertanto loscarto tra il numero totale dei mandati detenuti da citta<strong>di</strong>ni <strong>di</strong> due Statimembri non può mai essere superiore a uno;b) fattasalvalaletteraa), ciascuna delle Commissioni successive ècostituita in modo da riflettere in maniera sod<strong>di</strong>sfacente la molteplicitàdemografica e geografica <strong>degli</strong> Stati membri.Articolo 245(ex articolo 213 del TCE)I membri della Commissione si astengono da ogni atto incompatibilecon il carattere delle loro funzioni. Gli Stati membri rispettanola loro in<strong>di</strong>pendenza e non cercano <strong>di</strong> influenzarli nell’adempimentodei loro compiti.I membri della Commissione non possono, per la durata delleloro funzioni, esercitare alcun’altra attività professionale, rimuneratao meno. Fin dal loro inse<strong>di</strong>amento, essi assumono l’impegno solenne<strong>di</strong> rispettare, per la durata delle loro funzioni e dopo lacessazione <strong>di</strong> queste, gli obblighi derivanti dalla loro carica, ed inparticolare i doveri <strong>di</strong> onestà e delicatezza per quanto riguardal’accettare, dopo tale cessazione, determinate funzioni o vantaggi.In caso <strong>di</strong> violazione <strong>degli</strong> obblighi stessi, la Corte <strong>di</strong> giustizia, suistanza del Consiglio, che delibera a maggioranza semplice, o dellaCommissione, può, a seconda dei casi, pronunciare le <strong>di</strong>missionid’ufficio alle con<strong>di</strong>zioni previste dall’articolo 247 ovvero la decadenzadal<strong>di</strong>rittoapensionedell’interessatoodaaltrivantaggisostitutivi.Articolo 246(ex articolo 215 del TCE)A parte i rinnovi regolari e i decessi, le funzioni dei membridella Commissione cessano in<strong>di</strong>vidualmente per <strong>di</strong>missioni volontarieo d’ufficio.Il posto <strong>di</strong>venuto vacante a seguito <strong>di</strong> <strong>di</strong>missioni volontarie od’ufficio o <strong>di</strong> decesso è coperto, per la restante durata del mandatodel membro, da un nuovo membro della stessa nazionalità, nominatodal Consiglio <strong>di</strong> comune accordo col presidente della Commissione,previa consultazione del Parlamento europeo e in conformitàdei criteri <strong>di</strong> cui all’articolo 17, paragrafo 3, secondo comma deltrattato sull’Unione europea.Il Consiglio, deliberando all’unanimità su proposta del presidentedella Commissione, può decidere che tale posto <strong>di</strong>venuto

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!