13.07.2015 Views

IL TRATTATO DI LISBONA - Università degli studi di Napoli L'Orientale

IL TRATTATO DI LISBONA - Università degli studi di Napoli L'Orientale

IL TRATTATO DI LISBONA - Università degli studi di Napoli L'Orientale

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Trattato sul funzionamento dell’Unione europea 191centrali nazionali e dalla Banca centrale europea lo stesso trattamento<strong>degli</strong> enti cre<strong>di</strong>tizi privati.Articolo 124(ex articolo 102 del TCE)È vietata qualsiasi misura, non basata su considerazioni prudenziali,che offra alle istituzioni, agli organi o agli organismi dell’Unione,alle amministrazioni statali, agli enti regionali, locali o altrienti pubblici, ad altri organismi <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto pubblico o a impresepubbliche <strong>degli</strong> Stati membri un accesso privilegiato alle istituzionifinanziarie.Articolo 125(ex articolo 103 del TCE)1. L’Unione non risponde né si fa carico <strong>degli</strong> impegni assuntidalle amministrazioni statali, dagli enti regionali, locali, o altri entipubblici, da altri organismi <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto pubblico o da imprese pubbliche<strong>di</strong> qualsiasi Stato membro, fatte salve le garanzie finanziariereciprocheperlarealizzazioneincomune<strong>di</strong>unprogettoeconomicospecifico. Gli Stati membri non sono responsabili né subentranoagliimpegni dell’amministrazione statale, <strong>degli</strong> enti regionali, locali o<strong>degli</strong> altri enti pubblici, <strong>di</strong> altri organismi <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto pubblico o <strong>di</strong>imprese pubbliche <strong>di</strong> un altro Stato membro, fatte salve le garanziefinanziarie reciproche per la realizzazione in comune <strong>di</strong> un progettospecifico.2. Se necessario, il Consiglio, su proposta della Commissione eprevia consultazione del Parlamento europeo, può precisare le definizioniper l’applicazione dei <strong>di</strong>vieti previsti dagli articoli 123 e124 e dal presente articolo.Articolo 126(ex articolo 104 del TCE)1. Gli Stati membri devono evitare <strong>di</strong>savanzi pubblici eccessivi.2. La Commissione sorveglia l’evoluzione della situazione <strong>di</strong>bilancio e dell’entità del debito pubblico negli Stati membri, al fine<strong>di</strong> in<strong>di</strong>viduare errori rilevanti. In particolare esamina la conformitàalla <strong>di</strong>sciplina <strong>di</strong> bilancio sulla base dei due criteri seguenti:a) se il rapporto tra il <strong>di</strong>savanzo pubblico, previsto o effettivo, eil prodotto interno lordo superi un valore <strong>di</strong> riferimento, a meno che— il rapporto non sia <strong>di</strong>minuito in modo sostanziale e conti-

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!