13.07.2015 Views

IL TRATTATO DI LISBONA - Università degli studi di Napoli L'Orientale

IL TRATTATO DI LISBONA - Università degli studi di Napoli L'Orientale

IL TRATTATO DI LISBONA - Università degli studi di Napoli L'Orientale

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

176 Il Trattato <strong>di</strong> Lisbonadel coor<strong>di</strong>namento dei trasporti ovvero corrispondenti al rimborso<strong>di</strong> talune servitù inerenti alla nozione <strong>di</strong> pubblico servizio.Articolo 94(ex articolo 74 del TCE)Qualsiasi misura in materia <strong>di</strong> prezzi e con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> trasporto,adottata nell’ambito dei trattati, deve tener conto della situazioneeconomica dei vettori.Articolo 95(ex articolo 75 del TCE)1. Nel traffico interno dell’Unione sono vietate le <strong>di</strong>scriminazioniconsistenti nell’applicazione, da parte <strong>di</strong> un vettore, <strong>di</strong> prezzi econ<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> trasporto <strong>di</strong>fferenti per le stesse merci e per le stesserelazioni <strong>di</strong> traffico e fondate sul paese <strong>di</strong> origine o <strong>di</strong> destinazionedei prodotti trasportati.2. Il paragrafo 1 non esclude che il Parlamento europeo e ilConsiglio possano adottare altre misure in applicazione dell’articolo91, paragrafo 1.3. Il Consiglio stabilisce, su proposta della Commissione eprevia consultazione del Parlamento europeo e del Comitato economicoe sociale, una regolamentazione intesa a garantire l’attuazionedelle <strong>di</strong>sposizioni del paragrafo 1.Esso può prendere in particolare le <strong>di</strong>sposizioni necessarie apermettere alle istituzioni dell’Unione <strong>di</strong> controllare l’osservanzadella norma enunciata dal paragrafo 1 e ad assicurarne l’interobeneficio agli utenti.4. La Commissione, <strong>di</strong> sua iniziativa o a richiesta <strong>di</strong> uno Statomembro, esamina i casi <strong>di</strong> <strong>di</strong>scriminazioni contemplati dal paragrafo1 e, dopo aver consultato ogni Stato membro interessato, prende lenecessarie decisioni, nel quadro della regolamentazione stabilitaconformemente alle <strong>di</strong>sposizioni del paragrafo 3.Articolo 96(ex articolo 76 del TCE)1. È fatto <strong>di</strong>vieto a uno Stato membro <strong>di</strong> imporre ai trasportieffettuati all’interno dell’Unione l’applicazione <strong>di</strong> prezzi e con<strong>di</strong>zioniche importino qualsiasi elemento <strong>di</strong> sostegno o <strong>di</strong> protezionenell’interesse <strong>di</strong> una o più imprese o industrie particolari, salvoquando tale applicazione sia autorizzata dalla Commissione.2.LaCommissione,<strong>di</strong>propriainiziativaoarichiesta<strong>di</strong>uno

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!