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un nuovo titolo esecutivo - Centro Studi Lavoro e Previdenza

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“Analoga procedura conciliativa può aver luogo nel corso della attività di vigilanzaqualora l’Ispettore ritenga che ricorrano i presupposti per <strong>un</strong>a soluzione conciliativa dicui al comma 1”.La procedura è la stessa per entrambe le tipologie di conciliazione monocratica, ciò chele distingue è il diverso momento da cui hanno inizio.Mentre, infatti, la conciliazione preventiva trova origine in <strong>un</strong>a fase che precede l’avviodell’iter ispettivo, la conciliazione contestuale ha inizio nel corso dello svolgimento degliaccertamenti ispettivi.In particolare, qualora nel corso di <strong>un</strong> accesso in azienda il personale ispettivo ritengache sussistano le condizioni per effettuare il tentativo di conciliazione monocraticaprovvede a raccogliere, in apposito verbale, il consenso delle parti dandone immediatacom<strong>un</strong>icazione alla DTL di appartenenza.Dopodiché, la conciliazione contestuale si sviluppa secondo la procedura prevista per laconciliazione preventiva e produce gli stessi effetti di quest’ultima.Il <strong>titolo</strong> <strong>esecutivo</strong>L’articolo 38 della L. n.183/10, con l’introduzione del co.3-bis all’interno dell’art.11 delD.Lgs. n.124/04, ha di fatto introdotto nel nostro ordinamento <strong>un</strong> <strong>nuovo</strong> <strong>titolo</strong> <strong>esecutivo</strong>stragiudiziale, che si va ad aggi<strong>un</strong>gere a quelli già previsti dall’art.474 c.p.c..Art.474 c.p.c. – Titolo <strong>esecutivo</strong>L'esecuzione forzata non può avere luogo che in virtù di <strong>un</strong> <strong>titolo</strong> <strong>esecutivo</strong> per <strong>un</strong> dirittocerto, liquido ed esigibile.Sono titoli esecutivi:1. le sentenze, i provvedimenti e gli altri atti ai quali la legge attribuisce espressamenteefficacia esecutiva;2. le scritture private autenticate,relativamente alle obbligazioni di somme di denaro inesse contenute, le cambiali, nonche' gli altri titoli di credito ai quali la legge attribuisceespressamente la sua stessa efficacia;3. gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge a riceverli.L'esecuzione forzata per consegna o rilascio non può aver luogo che in virtù dei titoliesecutivi di cui ai numeri 1) e 3) del secondo comma. Il precetto deve conteneretrascrizione integrale, ai sensi dell'articolo 480, secondo comma, delle scritture privateautenticate di cui al numero 2) del secondo comma. Il contenuto del verbalePassiamo ora ad esaminare il contenuto del <strong>nuovo</strong> co.3-bis.Art.11, co.3-bis del D.Lgs. n.124/04Il verbale di cui al comma 3 è dichiarato <strong>esecutivo</strong> con decreto del Giudicecompetente, su istanza della parte interessata.Il verbale cui fa riferimento il sopra citato comma è il verbale di accordo sottoscritto dalleparti, e cioè dal datore di lavoro, dal lavoratore e dal f<strong>un</strong>zionario conciliatore dellaDirezione Territoriale del <strong>Lavoro</strong> (DTL), oltre che, eventualmente, dai rappresentanti delLa Circolare di <strong>Lavoro</strong> e <strong>Previdenza</strong>, pag. 27n.43 del 7 novembre 2011

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