13.07.2015 Views

REGOLAMENTO DELLA POLIZIA URBANA - Comune di Lucera

REGOLAMENTO DELLA POLIZIA URBANA - Comune di Lucera

REGOLAMENTO DELLA POLIZIA URBANA - Comune di Lucera

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

4. L’allacciamento a nodo scorsoio è vietato.5. I cani tenuti all’aperto devono <strong>di</strong>sporre <strong>di</strong> un riparo coperto per almeno tre lati oltre il tetto edevono essere dotati <strong>di</strong> una cuccia <strong>di</strong> <strong>di</strong>mensioni adeguate alla mole dell’animale.6. Nei rapporti con i cani sono vietati l’eccessivo rigore ed esercitare pratiche <strong>di</strong> addestramento conl’utilizzo <strong>di</strong> strumenti <strong>di</strong> punizione che causino all’animale stress o sofferenza fisica.7. L’impiego dei collari con aculei interni, dei <strong>di</strong>spositivi a scarica elettrica o che emettano segnaliacustici o agiscono con sostanze chimiche è vietato; sono eccettuati i fischietti <strong>di</strong> addestramento.ART. 51MANTENIMENTO DEI CANI1. I cani, a tutela della incolumità pubblica e privata, devono sempre essere condotti, salvo neiluoghi loro espressamente destinati, al guinzaglio e, se mordaci, anche muniti <strong>di</strong> museruola.2. I cani possono essere lasciati liberi, purché sotto il costante controllo del proprietario odell'accompagnatore, esclusivamente nelle aree loro appositamente destinate ed opportunamentedelimitate e segnalate, ove esistano. Dei danni che i cani eventualmente provochino al verdepubblico rispondono i proprietari.3. Nei luoghi e nei locali privati aperti, o ai quali non sia impe<strong>di</strong>to l'accesso <strong>di</strong> terzi, la presenza <strong>di</strong>un cane deve essere segnalata all'esterno ed i cani possono essere tenuti senza museruola soltantose legati nel rispetto <strong>di</strong> quanto stabilito al successivo quarto comma, ove in tal modo, per le<strong>di</strong>mensioni del luogo, sia garantita la sicurezza dei terzi, e custo<strong>di</strong>ti in modo da non recare dannoalle persone.4. A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro, è fatto obbligo ai proprietari <strong>di</strong> cani ed a chiunque liaccompagni quando siano condotti in spazi pubblici <strong>di</strong> essere muniti <strong>di</strong> idonea attrezzatura per laraccolta delle deiezioni e <strong>di</strong> depositare le medesime negli appositi contenitori , ove esistano.5. I proprietari <strong>di</strong> cani o le persone incaricate della loro custo<strong>di</strong>a devono comunque evitare che essisporchino con deiezioni i marciapie<strong>di</strong> ed ogni altro spazio pedonale <strong>di</strong> uso pubblico.6. È vietato introdurre cani, ancorché condotti al guinzaglio, eccezione fatta per quelli cheaccompagnano persone inabili, nelle aree dei parchi e giar<strong>di</strong>ni pubblici, opportunamentedelimitate e segnalate, destinate ai giochi.7. In caso <strong>di</strong> situazioni e circostanze eccezionali, possono essere determinate con or<strong>di</strong>nanzasindacale, più particolari e specifiche <strong>di</strong>sposizioni, anche <strong>di</strong> carattere temporaneo.8. E’ vietato condurre cani o altri animali al guinzaglio dalla bicicletta o da qualsiasi altro veicolo.9. Per quanto non previsto, si applicano le norme <strong>di</strong> cui al DPR 8 febbraio 1954 n.320(Regolamento <strong>di</strong> polizia veterinaria)

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!