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REGOLAMENTO DELLA POLIZIA URBANA - Comune di Lucera

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TITOLO IISICUREZZA E QUALITA’ DELL’AMBIENTE URBANOSEZIONE IDISPOSIZIONI GENERALI DI SALVAGUARDIA <strong>DELLA</strong> SICUREZZA E DELL’IGIENEAMBIENTALEART. 7COMPORTAMENTI VIETATI1. A salvaguar<strong>di</strong>a della sicurezza e del decoro della città è vietato:a) Manomettere o in qualsiasi modo danneggiare il suolo pubblico o <strong>di</strong> uso pubblico, leattrezzature o gli impianti su <strong>di</strong> esso o sotto <strong>di</strong> esso installati, salvo che per gli interventimanutentivi eseguiti, nel rispetto delle norme in proposito dettate dagli specialiregolamenti, da soggetti a tale scopo autorizzati;b) Imbrattare o danneggiare monumenti, e<strong>di</strong>fici pubblici o facciate <strong>di</strong> e<strong>di</strong>fici privati visibilidalla pubblica via e le loro pertinenze, i tombini ed i manufatti delle pubblichecondutture e servizi della pubblica illuminazione;c) Rimuovere, manomettere, imbrattare o fare uso improprio <strong>di</strong> se<strong>di</strong>li, panchine, attrezziper giochi, fontane, segnaletica stradale, <strong>di</strong>ssuasori <strong>di</strong> traffico e sosta, e altri elementid’arredo urbano <strong>di</strong> pubblica utilità;d) Sedersi o sdraiarsi per terra nelle strade, nelle piazze, sui marciapie<strong>di</strong>, sotto i portici,recando intralcio e <strong>di</strong>sturbo, ovvero ostruendo le soglie degli ingressi;e) Occupare marciapie<strong>di</strong> o tratti <strong>di</strong> strade riservate ai pedoni con oggetti ingombranti osoffermarsi a scopo <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>te ambulanti; nei giorni <strong>di</strong> fiera e <strong>di</strong> mercato è vietatoaccostare sui pubblici monumenti, sulle pubbliche condutture e sulla pubblicailluminazione oggetti esposti in ven<strong>di</strong>ta;f) Arrampicarsi su monumenti, pali della pubblica illuminazione, della segnaletica stradaleo delle tabelle del servizio <strong>di</strong> trasporto pubblico, inferriate pubbliche o private;g) Collocare, affiggere o appendere alcunché su beni pubblici e, ove non autorizzati, sulleproprietà private;h) Scuotere, spolverare o sbattere sulla pubblica via, o dalle finestre, abiti, tappeti, panni,ecc…i) Utilizzare gli impianti o le attrezzature destinate al gioco dei bambini da parte <strong>di</strong> chiabbia superato i 12 anni, salvo <strong>di</strong>versa destinazione del gioco;j) Praticare giochi <strong>di</strong> qualsiasi genere sulle strade pubbliche o aperte al pubblico transito,compresi i marciapie<strong>di</strong> ed i portici, quando possono arrecare intralcio, <strong>di</strong>sturbo oingombro, ovvero costituire pericolo per sé o per gli altri o procurare danni; è parimentivietato lanciare sassi e palle <strong>di</strong> neve;k) Compiere presso fontane pubbliche o comunque su suolo pubblico operazioni <strong>di</strong>lavaggio, scaricare da autocaravan residui organici ed acque sul suolo, nei recettori dellefogne bianche e comunque fuori dai recettori destinati all’uso;l) Impe<strong>di</strong>re con veicoli o altro l’utilizzazione <strong>di</strong> strutture realizzate per consentire ilsuperamento delle barriere architettoniche;m) Compiere, in luogo pubblico o in vista del pubblico, atti o esporre cose contrarie(fotografie, <strong>di</strong>segni, figure, pubblicazioni, ecc…) al pubblico decoro, alla moralità ed albuon costume, o che possano recare molestia, <strong>di</strong>sguido, raccapriccio alle persone,nonché sod<strong>di</strong>sfare alle esigenze corporali fuori dai luoghi a ciò destinati;


n) Non raccogliere in appositi sacchetti, fuori dalle aree segnalate a ciò destinate, ledeiezioni dei cani;o) Accendere fuochi o gettare oggetti accesi nelle strade e nei luoghi <strong>di</strong> passaggiopubblico;p) Sparare mortaretti, petar<strong>di</strong> ed utilizzare bombolette spay schiumogene. Al <strong>di</strong>vieto sideroga la notte <strong>di</strong> Capodanno dalle ore 23 alle ore 01 del 1° gennaio, esclusivamente perquegli artifici rientranti nelle categorie dei giochi pirici e dei giocattoli, consentiti dallalegge;q) Ostruire i corsi d’acqua dei fossati, canali o dei laghetti eventualmente esistenti, nonchéversarvi liqui<strong>di</strong> e soli<strong>di</strong>;r) Affiggere od installare materiali pubblicitari per manifestazioni (stendar<strong>di</strong>, striscioni,cartelli, ecc…) suscettibili <strong>di</strong> essere abbattuti dal vento in quanto non sufficientementestabili;s) Non rimuovere entro 2 gg. dal termine della manifestazione i materiali <strong>di</strong> cui allaprecedente lettera r);t) Strappare fiori e rovinare il manto erboso nei giar<strong>di</strong>ni pubblici.ART. 8ALTRE ATTIVITA’ VIETATE1. A tutela dell’incolumità e dell’igiene pubblica è vietato:a) Ammassare nelle strade, nelle aree <strong>di</strong> pertinenza delle case, nei terreni <strong>di</strong> proprietàprivata che si affacciano sulla pubblica via, rifiuti, macerie e<strong>di</strong>li e oggetti ingombranti,salvo che in conseguenza <strong>di</strong> situazioni eccezionali ed a con<strong>di</strong>zione che siano rimossi nelpiù breve tempo possibile;b) Utilizzare balconi o terrazzi come luogo <strong>di</strong> deposito <strong>di</strong> rifiuti o altri simili materiali,salvo che in conseguenza <strong>di</strong> situazioni eccezionali ed a con<strong>di</strong>zione che siano rimossi nelpiù breve tempo possibile;c) Collocare su finestre, balconi, terrazzi o nei vani delle aperture verso la pubblica via overso i cortili, qualsiasi oggetto mobile (vasi fiori, cassette, gabbie uccelli, ecc…) chenon sia convenientemente assicurato contro ogni pericolo <strong>di</strong> caduta;d) Procedere all’innaffiatura dei vasi o piante collocate all’esterno delle abitazioniprocurando stillici<strong>di</strong>o sulla pubblica via;e) Procedere alla pulizia dei tappeti, stuoie, letterecci, stracci, tovaglie o simili quando ciòdetermini <strong>di</strong>sturbo, incomodo o insu<strong>di</strong>ciamento;f) Lanciare, <strong>di</strong>stribuire, collocare sui veicoli in sosta sulla pubblica via, volantini o simili,tranne che in occasione <strong>di</strong> manifestazioni aventi carattere religioso, politico o sindacalee <strong>di</strong> cui sia data preventiva comunicazione al Sindaco.g) Lasciare cibo o avanzi per animali in luogo pubblico o aperto al pubblico;h) Detenere o allevare all’interno del centro abitato animali da cortile, fatti salvi gli utilizzifamiliari, e a con<strong>di</strong>zione che siano tutelati l’ igiene pubblica ed il rumore;i) Tenere porcili;j) Tenere nell’ abitato depositi <strong>di</strong> letame, che deve essere trasportato a destinazione, nonappena estratto dalle stalle, con carri in con<strong>di</strong>zioni tali da impe<strong>di</strong>re qualsiasispargimento solido e liquido;k) Spargere letame o liquami per qualsiasi uso, anche agricolo, a meno <strong>di</strong> mt. 100 daqualsiasi abitazione;


l) Il getto libero da fonti <strong>di</strong> servizio, anche verso l’interno delle case, <strong>di</strong> materiale <strong>di</strong>demolizione o altro. Questi materiali dovranno essere guidati entro tramogge o canali oposti in recipienti ed incanalati con debite precauzioni, ammucchiati nei cortili o dentrosteccati e trasportati in modo che nessuna quantità si sparga al suolo. Le demolizionidovranno eseguirsi evitando l’eccessivo sollevamento della polvere, con sufficientiaspersioni <strong>di</strong> acqua;m) Stendere panni all’esterno delle finestre e dei balconi sui lati verso la pubblica via perl’intera giornata. Verso i cortili interni delle abitazioni è consentito stendere i panniall’esterno delle finestre o dei balconi, purché sia evitato lo stillici<strong>di</strong>o e l’altezza deipanni stesi non superi il piano del soffitto dei balconi o la luce delle finestre sottostanti;n) Tenere accesi i motori, dei veicoli e dei motoveicoli, durante la sosta, la fermata o peraltra causa non <strong>di</strong>pendente dalla <strong>di</strong>namica della circolazione. La <strong>di</strong>sposizione non siapplica alle fasi <strong>di</strong> riparazione e/o <strong>di</strong> riscaldamento iniziale dei motori, limitatamenteagli spazi dell’autofficina o rimessa, sempre che gli stessi siano dotati <strong>di</strong> elementi <strong>di</strong>raccolta e coinvolgimento dei gas <strong>di</strong> scarico;o) Sospendere l’attività <strong>di</strong> cantiere e<strong>di</strong>le senza le opportune protezioni e recinzioni.S’intende sospesa l’ attività e<strong>di</strong>lizia connessa a provve<strong>di</strong>menti e<strong>di</strong>lizi-urbanistici scadutio a seguito <strong>di</strong> or<strong>di</strong>nanze;p) Salire con ciclomotori o altri veicoli a motore sui marciapie<strong>di</strong>, basamenti <strong>di</strong> monumenti,gra<strong>di</strong>ni <strong>di</strong> case private (in aree aperte a pubblico passaggio), aree ver<strong>di</strong>, piste ciclopedonali;q) Accendere fuochi sia all’interno sia all’esterno delle abitazioni, se il fumo non immettein apposito condotto;r) Tenere nell’abitato petrolio, benzina, materie infiammabili od esplodenti oltre lequantità occorrenti per i fabbisogni domestici;s) Mettere o tenere installato filo spinato su strade ed aree pubbliche, o soggette a pubblicopassaggio;t) Tenere le ringhiere e le reti <strong>di</strong> cinta <strong>di</strong> aree private in cattivo stato <strong>di</strong> manutenzione ocon punte o sporgenze pericolose;u) Esporre fuori dai negozi oggetti taglienti o con punte o portare tali oggetti in luoghipubblici del centro abitato.v) Gettare sulle pubbliche vie durante lo svolgimento <strong>di</strong> cortei funebri, fiori o altri addobbicerimoniali.ART. 9NETTEZZA DEL SUOLO E DELL’ABITATO1. Fatta salva l’applicabilità <strong>di</strong> norme speciali, è vietato gettare, spandere, lasciare cadere o deporrequalsiasi materia liquida o solida sugli spazi od aree pubbliche a qualunque scopo destinate, suglispazi od aree private soggette a pubblico passaggio o comunque d’uso pubblico, nei corsi ospecchi d’acqua o sulle sponde o ripe dei medesimi nonché in cortili, vicoli chiusi od altri luoghi,anche recintati, comuni a più persone.2. E’ fatto obbligo a chiunque eserciti attività <strong>di</strong> qualsiasi specie me<strong>di</strong>ante l’utilizzazione <strong>di</strong>strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici, o d’uso pubblico, <strong>di</strong>provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dello spazio circostante.3. Quando l’attività <strong>di</strong> cui al comma 2, si protrae nel tempo ed è esercitata in chioschi, e<strong>di</strong>cole oaltre simili strutture fisse, o con banchi mobili, o con dehors, gli esercenti devono collocare, in


posizione conveniente, all’interno dello spazio occupato, un contenitore <strong>di</strong> capacità non inferiorea 50 litri per il deposito dei rifiuti minuti.4. L’obbligo della pulizia del suolo pubblico sussiste anche per chi lo imbratti per lo svolgimento <strong>di</strong>una propria attività, anche temporanea.5. E’ fatto obbligo a chiunque eserciti attività <strong>di</strong> qualsiasi specie in locali prospettanti sulla pubblicavia, o ai quali si accede dalla pubblica via, <strong>di</strong> provvedere alla costante pulizia del tratto <strong>di</strong> suolosul quale l’esercizio prospetta o dal quale si accede, fatta salva la possibilità per il <strong>Comune</strong> <strong>di</strong>intervenire per il ripristino della pulizia.6. I proprietari o amministratori o conduttori d’immobili ed i titolari <strong>di</strong> esercizi pubblici,collaborano con il <strong>Comune</strong> nel mantenimento della pulizia del tratto <strong>di</strong> suolo prospicientel’immobile stesso.7. I titolari <strong>di</strong> esercizi, davanti ai quali è frequente la <strong>di</strong>spersione <strong>di</strong> rifiuti minuti, devono collocaresulla soglia dell’esercizio cestelli <strong>di</strong> capacità da 50 a 80 litri e travasarne il contenuto conadeguata frequenza. I cestelli muniti <strong>di</strong> sacchetto, devono essere opportunamente assicuratiaffinché sia impe<strong>di</strong>to il rovesciamento.8. I proprietari <strong>di</strong> aree private confinanti con pubbliche vie o da esse visibili, hanno l’obbligo <strong>di</strong>provvedere alla costante pulizia delle medesime ed allo sgombero dei rifiuti che siano statidepositati.9. Nell’esecuzione delle operazioni <strong>di</strong> pulizia del suolo <strong>di</strong> pertinenza, è vietato trasferire i rifiutisulla pubblica via e nei fossati o canali laterali. Tutti i rifiuti devono essere raccolti in sacchiconformi alle prescrizioni da depositare chiusi nei contenitori per la raccolta dei rifiuti soli<strong>di</strong>urbani.10. Al fine <strong>di</strong> consentire la pulizia meccanizzata degli spazi pubblici, è fatto obbligo ai proprietari odetentori a qualunque titolo <strong>di</strong> veicoli <strong>di</strong> qualsiasi tipo <strong>di</strong> rispettare i <strong>di</strong>vieti <strong>di</strong> sosta fissi etemporanei a tale scopo istituiti.11. In caso <strong>di</strong> inadempienza il Sindaco, allorché sussistano motivi igienico-sanitari o ambientali,<strong>di</strong>spone con propria or<strong>di</strong>nanza, previa fissazione <strong>di</strong> un termine per provvedere da parte degliinteressati, lo sgombero dei rifiuti accumulati con spese a carico dei soggetti obbligati.ART. 10RIFIUTI1. A garanzia dell’igiene ed a tutela del decoro, i rifiuti domestici devono essere conferiti negliappositi contenitori a cura del produttore, che è tenuto a raccoglierli preventivamente in sacchettirinchiusi al fine <strong>di</strong> evitare la <strong>di</strong>spersione.2. Qualora i contenitori <strong>di</strong> cui al comma 1 siano colmi, non è consentito collocare sacchi che neimpe<strong>di</strong>scano la corretta chiusura, né depositare sacchi all’esterno dei contenitori stessi, salvo chenei giorni <strong>di</strong> raccolta.3. In considerazione dell’elevata valenza sociale, economica ed ecologica, i rifiuti per i quali èprevista la raccolta <strong>di</strong>fferenziata:


a) vetro, lattine e scatolette;b) indumenti;c) carta, cartone, giornali, libri e riviste;d) pile esauste;e) farmaci scaduti;f) imballaggi e contenitori <strong>di</strong> plasticadevono essere conferiti nei contenitori a tal fine pre<strong>di</strong>sposti. Tali contenitori non devono, inalcun modo, essere utilizzati per il conferimento <strong>di</strong> materiali <strong>di</strong>versi da quelli per i quali sonostati pre<strong>di</strong>sposti.4. I rifiuti costituiti da imballaggi <strong>di</strong> cartone, <strong>di</strong> qualsiasi volume e <strong>di</strong>mensione, devono esserecollocati, opportunamente compattati e legati, presso i contenitori per la raccolta dei rifiuti soli<strong>di</strong>urbani soltanto nella mattina del giorno previsto per la raccolta.5. I rifiuti costituiti da relitti <strong>di</strong> elettrodomestici (frigoriferi, congelatori, lavatrici, lavastoviglie,con<strong>di</strong>zionatori) e <strong>di</strong> mobili, da imballaggi <strong>di</strong> volume rilevante o altri oggetti ingombranti, nondevono, in alcun caso, essere depositati nei contenitori o presso <strong>di</strong> essi, né in altro luogodestinato al conferimento dei rifiuti domestici. Per il loro ritiro deve richiedersi specificointervento dell’azienda preposta alla raccolta dei rifiuti soli<strong>di</strong> urbani che in<strong>di</strong>cherà giorno, ora eluogo <strong>di</strong> deposito. Essi possono altresì essere conferiti negli appositi centri <strong>di</strong> raccolta<strong>di</strong>fferenziata.6. E’ vietato depositare nei contenitori per la raccolta dei rifiuti domestici residui <strong>di</strong> lavorazioniartigianali od industriali nonché rifiuti urbani pericolosi o rifiuti tossico-nocivi, che devonoessere smaltiti in conformità a quanto <strong>di</strong>sposto dalla legge.7. E’ vietato depositare all’interno dei contenitori per la raccolta dei rifiuti soli<strong>di</strong> urbani macerieprovenienti da lavori e<strong>di</strong>li. Le macerie devono essere, a cura <strong>di</strong> chi esegue i lavori, conferite<strong>di</strong>rettamente alle <strong>di</strong>scariche autorizzate utilizzando idonei mezzi <strong>di</strong> trasporto che ne evitino lacaduta e la <strong>di</strong>spersione.8. E’ vietato rimuovere, manomettere, rovistare, rompere, insu<strong>di</strong>ciare e incen<strong>di</strong>are i contenitori deirifiuti.ART. 11PULIZIA DEI FABBRICATI E DELLE AREE SCOPERTE E DEI TERRENI NON EDIFICATI1. I luoghi <strong>di</strong> uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte private non <strong>di</strong> uso pubblico,recintate e non, devono essere tenuti puliti a cura dei rispettivi conduttori, amministratori oproprietari, che devono inoltre conservarli costantemente liberi da materiali <strong>di</strong> scartoabbandonati anche da terzi.2. A tale scopo essi devono provvederli delle necessarie recinzioni, canali <strong>di</strong> scolo o <strong>di</strong> altre opereritenute idonee onde evitare l’inquinamento e l’impaludamento, curandone con <strong>di</strong>ligenza lamanutenzione ed il corretto stato <strong>di</strong> efficienza.3. In caso <strong>di</strong> inadempienza trova applicazione l’art. 9, comma 11.ART. 12


PULIZIA DEI MERCATI E BANCHI DI VENDITA ALL'APERTO1. I concessionari ed occupanti <strong>di</strong> posti <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta nei mercati all'ingrosso ed al dettaglio, coperti oscoperti, in qualsiasi area pubblica e <strong>di</strong> uso pubblico, debbono mantenere pulito il suolo al <strong>di</strong>sotto ed attorno ai rispettivi posteggi, raccogliendo i rifiuti <strong>di</strong> qualsiasi tipo, provenienti dallapropria attività, in contenitori e conferirli con le modalità in<strong>di</strong>cate nell’apposito regolamento.ART.13PULIZIA DELLE AREE OCCUPATE DA ESERCIZI PUBBLICI, SPETTACOLI VIAGGIANTIE SIMILI1. I gestori <strong>di</strong> esercizi pubblici che occupino aree pubbliche o <strong>di</strong> uso pubblico, quali caffè, alberghi,trattorie, ristoranti e simili, devono provvedere alla costante pulizia dell'area occupata, anche conl'installazione <strong>di</strong> adeguati contenitori, in<strong>di</strong>pendentemente dai tempi in cui viene effettuato lospazzamento da parte dell'apposito servizio della via o piazza prospiciente. I rifiuti così raccoltidevono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti domestici.2. All'orario <strong>di</strong> chiusura dell'esercizio pubblico l'area occupata deve risultare perfettamente ripulita.3. Le aree occupate da spettacoli viaggianti e luna park devono essere mantenute pulite durantel'uso e lasciate pulite dagli occupanti; i rifiuti prodotti devono essere conferiti con le modalitàin<strong>di</strong>cate nell’apposito regolamento.4. In caso <strong>di</strong> reci<strong>di</strong>va nelle violazioni degli obblighi su esposti al primo e secondo comma, puòessere applicata la sanzione accessoria della sospensione dell’autorizzazione rilasciata perl’occupazione <strong>di</strong> suolo pubblico, per un periodo non superiore a <strong>di</strong>eci giorniART. 14CARICO E SCARICO DI MERCI E MATERIALI. RIMOZIONE DEGLI INGOMBRI1. Chi effettua operazioni <strong>di</strong> carico, scarico e trasporto <strong>di</strong> merci e <strong>di</strong> materiali, lasciando sull'areapubblica o <strong>di</strong> uso pubblico rifiuti <strong>di</strong> qualsiasi genere, deve provvedere, ad operazioni ultimate,alla pulizia dell'area medesima. In caso <strong>di</strong> inosservanza, la pulizia è effettuata <strong>di</strong>rettamente dalcomune, salvo la rivalsa della spesa sostenuta nei confronti dei responsabili inadempienti.2. Qualora si verifichi la caduta del carico o <strong>di</strong> parte <strong>di</strong> esso da un veicolo su area pubblica o <strong>di</strong> usopubblico, il proprietario dello stesso è tenuto a procedere, senza indugio, allo sgombero deimateriali ed alla pulizia del suolo. In caso <strong>di</strong> inosservanza si applicano le <strong>di</strong>sposizioni <strong>di</strong> cui alcomma precedente.ART.15DISPOSIZIONI DIVERSE IN TEMA DI PULIZIA DI AREE PUBBLICHE O DI USOPUBBLICO1. Le persone che conducono cani o altri animali per le strade e sulle aree pubbliche o <strong>di</strong> usopubblico, comprese le aree a verde (parchi, giar<strong>di</strong>ni e aiuole), sono tenute ad evitare che glianimali sporchino i marciapie<strong>di</strong> ed i percorsi pedonali in genere nonché i giar<strong>di</strong>ni pubblici ed


altri luoghi frequentati. Nel caso vengano lordate le suddette superfici, le persone che conduconol'animale hanno l'obbligo <strong>di</strong> provvedere all'asportazione delle feci.2. Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento o alla ristrutturazione <strong>di</strong> fabbricati ingenere, è tenuto a pulire le aree pubbliche o <strong>di</strong> uso pubblico che eventualmente risultino sporcateda tali attività e, in ogni caso, a non abbandonarvi residui <strong>di</strong> alcun genere. In caso <strong>di</strong>inadempienza trova applicazione l’art. 64 terzo comma.3. Le carogne o carcasse <strong>di</strong> animali, giacenti su area pubblica o <strong>di</strong> uso pubblico, devono essereasportate e smaltite secondo le <strong>di</strong>sposizioni e le modalità stabilite dall’autorità sanitariacompetente.4. Gli utenti dei servizi igienici pubblici realizzati dal comune sono tenuti a rispettare le norme perl'uso, appositamente in<strong>di</strong>cate. Il comune provvede alla loro manutenzione e pulizia.5. Per le aree assegnate alla sosta dei noma<strong>di</strong> è istituito uno specifico servizio <strong>di</strong> smaltimento ed inoma<strong>di</strong> sono tenuti a rispettare le norme previste dall’apposito regolamento.ART. 16SPURGO POZZI NERI E FOSSE BIOLOGICHE1. Lo spurgo dei pozzi neri e fosse biologiche deve essere eseguito con veicoli idonei, attrezzati edautorizzati alla raccolta, trasporto e smaltimento.ART. 17SGOMBERO NEVE1. Fatte salve <strong>di</strong>verse <strong>di</strong>sposizioni emanate dall’Amministrazione Comunale, la neve rimossa dacortili o altri luoghi privati non deve, in alcun caso, essere sparsa ed accumulata sul suolopubblico.2. I proprietari o gli amministratori o i conduttori <strong>di</strong> stabili a qualunque scopo destinati devonoprovvedere a che siano tempestivamente rimossi i ghiaccioli formatisi sulle grondaie, sui balconio terrazzi, o su altre sporgenze, nonché tutti i blocchi <strong>di</strong> neve o <strong>di</strong> ghiaccio aggettanti, perscivolamento oltre il filo delle gronde o da balconi, terrazzi od altre sporgenze, su marciapie<strong>di</strong>pubblici, cortili privati e aree private soggette ad uso pubblico, onde evitare pregiu<strong>di</strong>zi allasicurezza <strong>di</strong> persone e cose.3. Quando si renda necessario procedere alla rimozione della neve da tetti, terrazze, balconi od ingenere da qualunque posto elevato, la stessa deve essere effettuata senza interessare il suolopubblico. Qualora ciò non sia obiettivamente possibile, le operazioni <strong>di</strong> sgombero devono essereeseguite delimitando preliminarmente ed in modo efficace l’area interessata ed adottando ognipossibile cautela, non esclusa la presenza al suolo <strong>di</strong> persone addette alla vigilanza. Salvo il caso<strong>di</strong> assoluta urgenza, delle operazioni <strong>di</strong> rimozione deve darsi preventiva comunicazione al localecomando <strong>di</strong> Polizia Municipale.4. I canali <strong>di</strong> gronda ed i tubi <strong>di</strong> <strong>di</strong>scesa delle acque meteoriche debbono essere sempre mantenutiin perfetto stato <strong>di</strong> efficienza.


5. E’ fatto obbligo ai proprietari o amministratori o conduttori <strong>di</strong> stabili a qualunque scopo destinati<strong>di</strong> segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo con transennamenti opportunamente <strong>di</strong>sposti.6. Alla rimozione della neve dai passi carrabili devono provvedere i loro utilizzatori.7. L’obbligo stabilito all’art. 9, comma 5, vale anche per la rimozione della neve. Il Sindaco conpropria specifica or<strong>di</strong>nanza può <strong>di</strong>sporre obblighi per i proprietari, amministratori e conduttori <strong>di</strong>immobili, relativamente allo sgombero della neve dai marciapie<strong>di</strong>.8. I privati che provvedono ad operazioni <strong>di</strong> sgombero della neve dal suolo pubblico non devono inalcun modo ostacolare la circolazione pedonale e veicolare, ed il movimento delle attrezzaturedestinate alla raccolta dei rifiuti.SEZIONE IIDISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA AMBIENTALEART.18RIPARI AI POZZI, CISTERNE E SIMILII pozzi, le cisterne e le vasche costruiti o esistenti su spazi pubblici o aree private, devono averele bocche e le sponde munite <strong>di</strong> parapetto con sportello or<strong>di</strong>nariamente chiuso ed altri ripari attiad impe<strong>di</strong>re che vi cadano persone, animali, oggetti o materiali <strong>di</strong> qualsiasi natura.”ART.19MANUTENZIONE DELLE FACCIATE DEGLI EDIFICI1. A salvaguar<strong>di</strong>a del decoro e dell’immagine urbana i proprietari degli e<strong>di</strong>fici le cui facciateprospettano su vie, corsi, piazze, o comunque visibili dello spazio pubblico, devono mantenere lestesse e gli eventuali ambienti porticati, in buono stato <strong>di</strong> conservazione, procedere alla loromanutenzione ed al rifacimento delle coloriture.2. Qualora si renda necessario, per il grave stato <strong>di</strong> abbandono delle facciate degli e<strong>di</strong>fici <strong>di</strong> cui alcomma 1, il Sindaco con proprio provve<strong>di</strong>mento, su proposta motivata del competente ufficiotecnico comunale, or<strong>di</strong>na ai proprietari <strong>di</strong> procedere al ripristino.3. Ogni e<strong>di</strong>ficio pubblico e privato e le sue attinenze, deve essere tenuto in buono stato <strong>di</strong>costruzione e manutenzione, in modo da evitare pericoli al pubblico transito ed alla pubblicaincolumità.ART.20OPERAZIONI DI VERNICIATURA, CARTEGGIATURA E SABBIATURA SVOLTEALL’APERTO


1. E’ fatto obbligo a chiunque proceda a verniciare porte, finestre e cancellate o imbiancarefacciate o muri <strong>di</strong> recinzione, <strong>di</strong> apporre ripari e segnalazioni per evitare danni ai passanti.2. E’ vietato eseguire in ambiente esterno attività <strong>di</strong> verniciatura a spruzzo, <strong>di</strong> carteggiatura esabbiatura senza l’uso <strong>di</strong> impianti <strong>di</strong> captazione idonei ad evitare la <strong>di</strong>spersione <strong>di</strong> gas, polveri evapori nell’ambiente circostante3. Nei cantieri e<strong>di</strong>li, le operazioni <strong>di</strong> sabbiatura dovranno essere condotte solo a seguito dell’uso <strong>di</strong>strumenti e/o modalità (es. teli <strong>di</strong> protezione sulle impalcature, sistemi con getto d’acqua, etc.)idonei a limitare la <strong>di</strong>spersione <strong>di</strong> polveri nell’ambiente esterno, in modo particolare nelle stradeo in altre proprietà.ART. 21ATTIVITA’ INTERDETTE IN ZONE DI PARTICOLARE INTERESSE AMBIENTALE1. A salvaguar<strong>di</strong>a delle zone citta<strong>di</strong>ne <strong>di</strong> particolare interesse archeologico, storico, artistico edambientale, sono interdette al commercio su aree pubbliche, in conformità a quanto previstodalla legge.2. Sono esclusi dall’inter<strong>di</strong>zione <strong>di</strong> cui al comma 1 le aree mercatali, limitatamente agli orari <strong>di</strong>mercato, ed i chioschi autorizzati.3. All’interno dell’Area Cimiteriale è vietato far uso <strong>di</strong> apparecchiature ra<strong>di</strong>otelefoniche. E’ vietatoinoltre l’ingresso ai veicoli, ad eccezione <strong>di</strong> quelli autorizzati.ART. 22ADDOBBI AD ARREDO DI EDIFICI, STRADE E PIAZZE1. L’esposizione <strong>di</strong> addobbi ad ornamento <strong>di</strong> e<strong>di</strong>fici, strade e piazze può essere autorizzata inparticolari circostanze <strong>di</strong> interesse generale a con<strong>di</strong>zione che siano rispettati criteri tecnicoesteticie osservate le prescrizioni contenute nel provve<strong>di</strong>mento <strong>di</strong> autorizzazione.ART. 23INSEDIAMENTI FUORI DELLE AREE COMUNALI APPOSITAMENTE PREDISPOSTE1. È vietata qualsiasi forma <strong>di</strong> inse<strong>di</strong>amento, anche sotto forma <strong>di</strong> accampamento o campeggio, sututto il territorio comunale, al <strong>di</strong> fuori delle aree comunali a ciò appositamente pre<strong>di</strong>sposte. Incaso <strong>di</strong> accertata violazione al predetto <strong>di</strong>vieto si procede all’allontanamento che è eseguitoprevia notifica agli interessati del relativo provve<strong>di</strong>mento.2. Nel caso <strong>di</strong> occupazione <strong>di</strong> aree <strong>di</strong> proprietà privata, trovano applicazione le procedure previstedalle leggi vigenti.


SEZIONE IIIDISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA DEL VERDEART. 24DIVIETI1. Nei parchi e nei giar<strong>di</strong>ni pubblici, aperti o recintati, nonché nelle aiuole e nei viali alberati èvietato:a) Danneggiare la vegetazioneb) Procurare pericolo o molestie alla fauna eventualmente ospitata, sia stanziale siamigrantec) Circolare con veicoli su aiuole, siti erbosi ed altre aree non destinate alla circolazioned) Calpestare le aiuolee) Calpestare i siti erbosi ove sia vietato con or<strong>di</strong>nanza del Sindacof) Il gioco della pallag) Piantare paletti, tirare corde od altro per delimitare aree <strong>di</strong> giocoh) Introdurre autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori ad eccezione <strong>di</strong> quelli autorizzati,dei portatori <strong>di</strong> han<strong>di</strong>cap e delle auto <strong>di</strong> servizio.2. Le <strong>di</strong>sposizioni <strong>di</strong> cui al comma 1, lettera b) si applicano altresì nelle zone boschive, nellearee protette e nelle altre aree ver<strong>di</strong>.ART. 25DISPOSIZIONI SUL VERDE PRIVATO1. In conformità a quanto stabilito dal Co<strong>di</strong>ce della Strada, quando nei fon<strong>di</strong> o comunque nelleproprietà private, compresi i condomini, situati in fregio od in prossimità <strong>di</strong> strade aperte alpubblico transito veicolare o pedonale, sono presenti alberi i cui rami si protendono sullasede stradale, i proprietari hanno l’obbligo <strong>di</strong> provvedere alla costante regolarizzazione <strong>di</strong>fronde e rami per modo che sia sempre evitata ogni situazione compromissiva dellacircolazione, tanto dei veicoli quanto dei pedoni.2. Quando la presenza <strong>di</strong> alberi e/o siepi su fon<strong>di</strong> o comunque su proprietà privati confinanticon strade aperte al pubblico transito che, in conseguenza della sinuosità delle strade stesse edella loro ridotta sezione, può compromettere la visibilità e così costringere i conducenti <strong>di</strong>veicoli ad un uso eccessivo delle segnalazioni acustiche, i proprietari hanno l’obbligo <strong>di</strong>mantenere alberature e siepi in con<strong>di</strong>zioni tali da non costituire mai pericolo od intralcio allacircolazione. In particolare devono opportunamente regolare le siepi e tagliare i rami deglialberi che si protendono sulla carreggiata stradale.3. E’ fatto obbligo ai proprietari <strong>di</strong> rimuovere tempestivamente le ramaglie o quant’altro siacaduto sulla sede stradale.4. Fermo restando quanto <strong>di</strong>sposto dall’art. 9, comma 8, del Regolamento, i proprietari privati<strong>di</strong> aree ver<strong>di</strong> confinanti con luoghi pubblici o da essi visibili, hanno l’obbligo <strong>di</strong> mantenerlein con<strong>di</strong>zioni decorose. La <strong>di</strong>sposizione vale anche per il verde condominiale.


TITOLO IIIOCCUPAZIONE DI AREE E SPAZI PUBBLICISEZIONE IDISPOSIZIONI GENERALI E SPECIFICAZIONIART. 26DISPOSIZIONI GENERALI1. A tutela della sicurezza pubblica e dell’ambiente urbano, è vietato occupare in qualsiasi modo ilsuolo, nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti senza preventiva autorizzazionecomunale.2. Sono soggetti all’obbligo della preventiva e specifica autorizzazione comunale perl’occupazione:a) Le aree e gli spazi <strong>di</strong> dominio pubblico;b) Le aree e gli spazi <strong>di</strong> dominio privato gravati da servitù <strong>di</strong> uso pubblico compresi le gallerie,i portici ed i relativi interpilastri. I proprietari <strong>di</strong> tali aree non devono limitarne l’uso;c) I canali, i rii ed i fossi fiancheggianti le strade aperte al pubblico transito;d) Le aree <strong>di</strong> proprietà privata non recintate.3. Fermo restando quanto in proposito previsto dal co<strong>di</strong>ce della strada, le autorizzazioni perl’occupazione <strong>di</strong> aree e spazi pubblici, nonché degli altri spazi in<strong>di</strong>cati nel comma 2, sonosubor<strong>di</strong>nate a preventivo parere degli organi tecnici comunali sulla compatibilità dellaoccupazione con le esigenze <strong>di</strong> carattere generale in materia <strong>di</strong> or<strong>di</strong>ne pubblico, igiene e, overiguar<strong>di</strong>no parchi, giar<strong>di</strong>ni, aree pedonali o <strong>di</strong> particolare interesse paesaggistico, sullacompatibilità dell’occupazione e delle strutture me<strong>di</strong>anti le quali essa si realizza con le esigenze<strong>di</strong> salvaguar<strong>di</strong>a ambientale ed architettonica.4. Qualora la natura, la modalità o la durata dell’occupazione lo rendano necessario, l’AutoritàComunale può imporre, al titolare dell’autorizzazione, ulteriori e specifiche prescrizioni.5. L’autorizzazione per l’occupazione delle aree e degli spazi in<strong>di</strong>cati nel presente articolo puòessere negata o revocata quando arrechi intralcio alla circolazione pedonale o veicolare; deveessere negata o revocata quando sia <strong>di</strong> pregiu<strong>di</strong>zio all’incolumità pubblica o privata e quando siaincompatibile con le esigenze <strong>di</strong> cui al comma 3.6. Fermo restando quanto stabilito dall’art. 21, le occupazioni <strong>di</strong> aree e spazi pubblici perl’esercizio del commercio su aree pubbliche sono soggette alla <strong>di</strong>sciplina dettata dalle vigentinorme legislative in materia, alle <strong>di</strong>sposizioni del Regolamento per l’applicazione e la <strong>di</strong>sciplinadella Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche, nonché alle speciali determinazioni dellaGiunta Comunale o del Sindaco per particolari situazioni o circostanze.7. Le autorizzazioni per l’occupazione <strong>di</strong> suolo pubblico sono a titolo oneroso, salvo sia<strong>di</strong>versamente ed esplicitamente <strong>di</strong>sposto.8. Le autorizzazioni per l’occupazione valgono esclusivamente per il luogo e per la durata in essein<strong>di</strong>cate.


9. Il suolo pubblico deve essere mantenuto pulito e sgombero da rifiuti ed allo scaderedell’autorizzazione deve essere restituito libero da ogni struttura ed indenne, lo stesso vale per iterreni privati occupati per estensione <strong>di</strong> quelli pubblici.SEZIONE IIDISPOSIZIONI PARTICOLARI PER MANIFESTAZIONI ED ATTIVITA’ VARIEART. 27OCCUPAZIONI PER SPETTACOLI VIAGGIANTI E MANIFESTAZIONI DI PUBBLICOTRATTENIMENTO1. L’occupazione <strong>di</strong> aree per l’allestimento <strong>di</strong> attività <strong>di</strong> spettacoli viaggianti e <strong>di</strong> manifestazioni <strong>di</strong>pubblico trattenimento può avvenire solo sulle aree a tal fine preliminarmente determinate conspecifico Regolamento Comunale.2. In occasione <strong>di</strong> manifestazioni, in zone non servite da servizi pubblici, il concessionario delsuolo dovrà attrezzare l’area con idonei servizi igienici mobili <strong>di</strong> uso gratuito, lo stesso inoccasione <strong>di</strong> manifestazioni <strong>di</strong> lunga durata o <strong>di</strong> preve<strong>di</strong>bile forte afflusso; l’amministrazione siriserva <strong>di</strong> cedere in uso, ai responsabili delle manifestazioni, propri servizi igienici mobili.3. L’occupazione <strong>di</strong> aree o spazi pubblici per l’allestimento <strong>di</strong> manifestazioni fieristiche ocommerciali è inoltre <strong>di</strong>sciplinata dal Regolamento per l’applicazione e la <strong>di</strong>sciplina della TassaOccupazione Spazi ed Aree Pubbliche.ART. 28OCCUPAZIONI CON ELEMENTI DI ARREDO1. A quanti esercitano attività commerciali, artigianali o simili, in locali prospettanti su pubblicavia, o ai quali si accede dalla pubblica via, può essere concessa l’occupazione del suolo pubblicoper collocarvi elementi <strong>di</strong> arredo (quali ad esempio vasi ornamentali e fioriere) a con<strong>di</strong>zione checiò non pregiu<strong>di</strong>chi in alcun modo la circolazione pedonale, che si tratti <strong>di</strong> intervento unitariointeressante l’intera via o, quanto meno, l’isolato e che i concessionari mantengano in perfettostato gli elementi medesimi.2. Analoga occupazione può essere autorizzata, alle con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> cui al comma 1, anche a privaticitta<strong>di</strong>ni, associazioni, enti che intendono, in tal modo, migliorare la situazione ambientale dellavia o zona in cui risiedono o svolgono la loro attività.3. La domanda per le occupazioni <strong>di</strong> cui al presente articolo, sottoscritta da quanti partecipano osono comunque interessati all’iniziativa, deve essere corredata da idonea documentazione, anchefotografica illustrante le caratteristiche e le <strong>di</strong>mensioni degli elementi <strong>di</strong> arredo, nonché lemodalità dell’occupazione e la durata della medesima.4. Le autorizzazioni previste dal presente articolo sono subor<strong>di</strong>nate al parere favorevole delcompetenti uffici comunali, nonché, quando siano interessate aree soggette a vincoli, dellaSoprintendenza ai Beni Ambientali ed Architettonici e dei competenti uffici regionali.


ART. 29OCCUPAZIONI CON STRUTTURE PUBBLICITARIE1. Fermo restando quanto in proposito <strong>di</strong>sposto dal Co<strong>di</strong>ce della Strada e quanto previsto dalRegolamento Comunale sugli impianti pubblicitari nessuna struttura a supporto <strong>di</strong> mezzipubblicitari <strong>di</strong> qualsiasi tipo o <strong>di</strong>mensione può essere collocata, anche temporaneamente, su areeo spazi pubblici o <strong>di</strong> uso pubblico senza preventiva specifica autorizzazione per l’occupazione.2. Non è consentita la collocazione delle strutture <strong>di</strong> cui al comma 1 su aree o spazi ver<strong>di</strong>, compresii viali alberati, quando a giu<strong>di</strong>zio del competente ufficio comunale dalla collocazione possanoderivare conseguenze negative alla vegetazione orizzontale o verticale ed alla gestione del verdepubblico. La collocazione può altresì essere negata quando sia giu<strong>di</strong>cata incompatibile con leesigenze <strong>di</strong> salvaguar<strong>di</strong>a ambientale e paesaggistica.3. Quando sia autorizzata l’occupazione del suolo pubblico o <strong>di</strong> uso pubblico per la collocazione <strong>di</strong>strutture a supporto <strong>di</strong> mezzi pubblicitari, la medesima non può porsi in atto se non dopo aversod<strong>di</strong>sfatto le <strong>di</strong>sposizioni in materia <strong>di</strong> imposte sulla pubblicità.4. Qualora la pubblicità sia effettuata me<strong>di</strong>ante striscioni per la collocazione dei quali non si rendanecessario l’uso <strong>di</strong> specifiche strutture <strong>di</strong> supporto, l’autorizzazione per l’occupazione del suolopubblico o <strong>di</strong> uso pubblico è rilasciata contestualmente all’autorizzazione della pubblicità.5. Nell’ambito ed in prossimità dei luoghi e dei beni situati in zone <strong>di</strong> particolare interesseambientale e soggetti a tutela ai sensi <strong>di</strong> legge, non può essere autorizzata la posa in opera <strong>di</strong>cartelli o <strong>di</strong> altri mezzi <strong>di</strong> pubblicità se non previo consenso Comunale.ART. 30OCCUPAZIONI PER LAVORI DI PUBBLICA UTILITA’1. Qualora si renda necessario occupare parte del suolo per l’effettuazione <strong>di</strong> interventi <strong>di</strong>manutenzione <strong>di</strong> strutture o impianti sotterranei utilizzati per l’erogazione <strong>di</strong> servizi <strong>di</strong> pubblicautilità, l’ente erogatore del servizio o l’impresa cui è stato appaltato l’intervento, deve darnecomunicazione al Comando <strong>di</strong> Polizia Municipale competente per territorio nonché quandol’intervento comporti manomissione del suolo pubblico, al competente Ufficio TecnicoComunale.2. La comunicazione <strong>di</strong> cui al comma 1 contenente la precisa in<strong>di</strong>cazione del luogo interessatodall’intervento, le modalità <strong>di</strong> esecuzione del medesimo e la sua durata (data <strong>di</strong> inizio e <strong>di</strong>termine) deve essere data tempestivamente al fine <strong>di</strong> consentire ove occorra la pre<strong>di</strong>sposizionedei provve<strong>di</strong>menti necessari in materia <strong>di</strong> circolazione stradale. L’Amministrazione Comunalepuò <strong>di</strong>sporre in merito alla programmazione degli interventi al fine <strong>di</strong> ridurre i <strong>di</strong>sagiconseguenti. Ove si tratti <strong>di</strong> intervento <strong>di</strong> urgenza la comunicazione può essere data, a mezzotelefono o telefax, nel momento in cui l’intervento è effettuato.3. Quando l’intervento interessi strade aperte al pubblico transito, veicolare o pedonale, si devonoosservare scrupolosamente le prescrizioni del Co<strong>di</strong>ce della Strada. Analoghe prescrizioni sidevono osservare in ogni circostanza in cui l’intervento si effettui su suolo pubblico o <strong>di</strong> usopubblico, ancorché non aperto alla circolazione veicolare, quando le circostanze <strong>di</strong> tempo e <strong>di</strong>luogo lo impongano a salvaguar<strong>di</strong>a della incolumità pubblica e privata.


4. I ripristini non eseguiti nei termini in<strong>di</strong>cati o mal eseguiti dalle <strong>di</strong>tte interessate, saranno fattid’ufficio dal <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Lucera</strong> ed a carico degli interessati.ART. 31OCCUPAZIONI PER ATTIVITA’ DI RIPARAZIONE DI VEICOLI1. L’occupazione <strong>di</strong> suolo pubblico per l’esecuzione <strong>di</strong> piccole riparazioni da parte <strong>di</strong> quantiesercitano attività <strong>di</strong> riparazione <strong>di</strong> veicoli in locali prospicienti la pubblica via è subor<strong>di</strong>nata aspecifica autorizzazione. Essa può essere rilasciata per uno spazio imme<strong>di</strong>atamente antistantel’officina, <strong>di</strong> lunghezza non superiore al fronte della medesima e <strong>di</strong> superficie non superiore amq. 25. L’area deve essere opportunamente segnalata ed identificata, a cura e spese del titolaredell’autorizzazione, secondo le prescrizioni in<strong>di</strong>cate nell’autorizzazione stessa.2. L’autorizzazione per l’occupazione <strong>di</strong> suolo pubblico non può essere rilasciata per losvolgimento dell’attività <strong>di</strong> carrozziere.3. E’ fatto obbligo a chi abbia ottenuto l’autorizzazione per l’occupazione <strong>di</strong> suolo pubblico per gliscopi <strong>di</strong> cui al comma 1, <strong>di</strong> evitare operazioni che possano provocare lo spargimento <strong>di</strong> sostanzeche imbrattino o deteriorino il suolo medesimo e <strong>di</strong> mantenere lo stesso in con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> massimapulizia.4. L’autorizzazione <strong>di</strong> cui al comma 1 è valida solo per le ore <strong>di</strong> apertura dell’esercizio e determina,in tale orario, <strong>di</strong>vieto <strong>di</strong> parcheggio.ART. 32OCCUPAZIONI PER TRASLOCHI1. Chi, in occasione <strong>di</strong> un trasloco, abbia necessità <strong>di</strong> occupare parte <strong>di</strong> suolo pubblico con veicoliper uso speciale e relative attrezzature utilizzati nelle operazioni, deve presentare istanza, induplice copia, al Comando della Polizia Municipale, con l’in<strong>di</strong>cazione del luogo, delle<strong>di</strong>mensioni e del periodo <strong>di</strong> occupazione.2. Accertato che nulla osti, il Comando della Polizia Municipale restituisce il provve<strong>di</strong>mentoautorizzatorio.3. L’area oggetto <strong>di</strong> autorizzazione deve essere opportunamente segnalata ed identificata a cura delrichiedente.ART. 33OCCUPAZIONI DEL SOPRASSUOLO1. Senza specifica autorizzazione comunale non è consentita la collocazione <strong>di</strong> insegne, cartelli oaltri mezzi pubblicitari, <strong>di</strong> tende solari, <strong>di</strong> bracci, fanali e simili.2. Per la collocazione <strong>di</strong> insegne, cartelli o altri mezzi pubblicitari e <strong>di</strong> tende solari, bracci e fanalivalgono le <strong>di</strong>sposizioni in proposito dettate dal Regolamento Canone Occupazione Spazi ed AreePubbliche e del Regolamento E<strong>di</strong>lizio.


ART. 34OCCUPAZIONI PER COMIZI E RACCOLTA DI FIRME1. L’autorizzazione all’occupazione <strong>di</strong> aree o spazi pubblici per la raccolta <strong>di</strong> firme in calce apetizioni proposte <strong>di</strong> legge <strong>di</strong> iniziativa popolare o <strong>di</strong> referendum nonché per comizi in perio<strong>di</strong><strong>di</strong>versi da quelli che precedono elezioni o referendum, è concessa previa verifica dellacompatibilità con le esigenze della circolazione pedonale e veicolare. L’autorizzazione deveessere richiesta almeno cinque giorni prima. L’Amministrazione, in presenza <strong>di</strong> motivate ragioni,può derogare tale termine accogliendo richieste presentate successivamente.2. In presenza <strong>di</strong> una pluralità <strong>di</strong> richieste, riferite alla stesso periodo e luogo, l’AmministrazioneComunale valuterà l’assegnazione in base all’or<strong>di</strong>ne cronologico <strong>di</strong> presentazione ed alcontenuto <strong>di</strong> interesse pubblico.ART. 35MANIFESTAZIONI CON CORTEI1. I cortei funebri, muovendo dal luogo in cui si trova la salma, dovranno percorrere l’itinerario piùbreve, rispettando le eventuali particolari <strong>di</strong>sposizioni delle Autorità <strong>di</strong> Pubblica Sicurezza ed i<strong>di</strong>vieti imposti dalla segnaletica stradale, sino a raggiungere il luogo <strong>di</strong> celebrazione del rito. Overitenuto necessario la Polizia Municipale provvederà ad effettuare idoneo servizio <strong>di</strong> viabilità.2. Le processioni religiose o altre manifestazioni non religiose che prevedono cortei <strong>di</strong> persone o <strong>di</strong>autoveicoli dovranno seguire gli itinerari preventivamente concordati con il Comando <strong>di</strong> PoliziaMunicipale secondo le <strong>di</strong>sposizioni del vigente Co<strong>di</strong>ce della Strada e dovranno ottenerel’autorizzazione delle Autorità <strong>di</strong> Pubblica Sicurezza.SEZIONE IIIDISPOSIZIONI PARTICOLARI PER ATTIVITA’ COMMERCIALIART. 36OCCUPAZIONICON DEHORS1. Ai titolari <strong>di</strong> esercizi pubblici <strong>di</strong> somministrazione i cui locali prospettino sullo spazio occupabilepuò essere rilasciata l’autorizzazione per l’occupazione <strong>di</strong> una porzione delimitata <strong>di</strong> suolo per lacollocazione <strong>di</strong> un dehors, a con<strong>di</strong>zione che le strutture utilizzate siano realizzate nel rispetto deicriteri tecnico-estetici, e sempre che non si oppongano ragioni <strong>di</strong> viabilità, <strong>di</strong> igiene e <strong>di</strong>sicurezza pubblica.2. Ai fini del conseguimento dell’autorizzazione <strong>di</strong> cui al comma 1 si devono osservare, oltre alle<strong>di</strong>sposizioni del presente Regolamento, le procedure in<strong>di</strong>cate nel Regolamento comunale CanoneOccupazione Suolo ed Aree Pubbliche.


3. L’autorizzazione per l’occupazione <strong>di</strong> cui al presente articolo è temporanea e non può perciòprotrarsi oltre il periodo in essa in<strong>di</strong>cato. Può essere rinnovata per l’anno successivo a domandadel titolare interessato.ART. 37OCCUPAZIONI PER ESPOSIZIONI DI MERCI1. A chi esercita attività commerciali in locali prospettanti sulla pubblica via può essere rilasciatal’autorizzazione, nel rispetto delle norme <strong>di</strong> igiene per l’occupazione del suolo pubblico peresporre merci, purché il marciapiede sul quale l’esercizio si affaccia sia <strong>di</strong> ampiezza sufficienteper il rispetto delle norme vigenti in materia <strong>di</strong> circolazione pedonale e l’occupazione non siestenda oltre mt. 1 dal filo del fabbricato.2. I generi alimentari non possono essere esposti ad altezza inferiore a cm. 70 dal suolo.3. Le strutture utilizzate per l’esposizione devono essere preventivamente approvate dai competentiuffici comunali.4. L’autorizzazione <strong>di</strong> cui al presente articolo è valida soltanto nell’orario <strong>di</strong> apertura dell’eserciziocommerciale. Le strutture, pertanto, non possono permanere sul suolo dopo la chiusuradell’esercizio stesso.5. Gli esercenti attività commerciali, artigianali e simili, operanti nelle zone <strong>di</strong> rilevanza storicoambientaleovvero in strade che presentino particolari caratteristiche geometriche, possonoottenere l’autorizzazione, purché l’occupazione sia posta in essere con strutture approvate ed acon<strong>di</strong>zione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone conlimitata o impe<strong>di</strong>ta capacità motoria.6. Il suolo pubblico soggetto all’autorizzazione deve essere costantemente tenuto pulito.7. Le insegne e cartelli pubblicitari degli esercizi commerciali e pubblici devono essere redatti intermini e forma decorosa. Ai ven<strong>di</strong>tori, per attirare un maggior numero <strong>di</strong> acquirenti, non èpermesso <strong>di</strong> esporre oggetti che possano menomare il prestigio <strong>di</strong> personalità e <strong>di</strong> istituzioni,oppure che rechino noia, in modo qualsiasi, ai passanti.ART. 38OCCUPAZIONI PER LA VENDITA SU AREE PUBBLICHE NON MERCATALI1. Fermi restando i <strong>di</strong>vieti previsti dall’art. 24 e quanto <strong>di</strong>sposto dall’art. 39 in materia <strong>di</strong>commercio su aree pubbliche in forma itinerante, può consentirsi l’occupazione <strong>di</strong> suolopubblico, in aree non mercatali, per la ven<strong>di</strong>ta <strong>di</strong> prodotti artistici, artigianali, industriali edagricoli, previa verifica della compatibilità ambientale e a con<strong>di</strong>zione che gli esercenti sianotitolari <strong>di</strong> licenza per il commercio su aree pubbliche ovvero <strong>di</strong>retti produttori dei beni posti inven<strong>di</strong>ta, purché l’attività sia esercitata con strutture <strong>di</strong> tipo e caratteristiche approvate daicompetenti uffici comunali, e su aree appositamente in<strong>di</strong>viduate a tale scopo, nonché, quandosiano interessate aree soggette a vincoli, dalla Soprintendenza ai Beni Ambientali edArchitettonici e dai competenti uffici regionali.


2. Nel caso <strong>di</strong> occupazioni temporanee, stagionali od annuali, le attività <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta, salvo <strong>di</strong>versaespressa in<strong>di</strong>cazione nell’autorizzazione devono osservare gli orari stabiliti per attività analogheesercitate in sede fissa.3. L’accoglimento delle richieste <strong>di</strong> autorizzazione che riguar<strong>di</strong>no parchi e giar<strong>di</strong>ni pubblici, isolepedonali ed aree <strong>di</strong> particolare interesse ambientale, è subor<strong>di</strong>nato al parere favorevole delcompetente ufficio comunale.ART. 39COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE1. I titolari <strong>di</strong> licenza per il commercio in forma itinerante su aree pubbliche, i coltivatori <strong>di</strong>retti,mezzadri o coloni, possono senza necessità <strong>di</strong> conseguire l’autorizzazione per l’occupazione <strong>di</strong>suolo pubblico, esercitare l’attività in forma itinerante, nel rispetto dei seguenti <strong>di</strong>vieti e limiti:a) E’ vietato posizionare i veicoli o le strutture <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta laddove il parcheggio o la sosta nonsiano consentiti dalle vigenti norme in materia <strong>di</strong> circolazione stradale;b) E’ vietato posizionare i veicoli o le strutture <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta in cui lo stazionamento reca intralcioalla regolare circolazione;c) E’ vietato esercitare, per motivi <strong>di</strong> polizia stradale, il commercio in forma itinerante in tuttele vie del centro storico;d) non è consentito sostare nello stesso punto per più <strong>di</strong> un’ora nella stessa giornata trascorsa laquale i veicoli o le strutture <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta devono essere spostati e posizionati a non meno <strong>di</strong>500 metri dal punto precedentemente occupat;e) a salvaguar<strong>di</strong>a della quiete e per il rispetto dovuto ai luoghi l’attività non può esercitarsi aduna <strong>di</strong>stanza inferiore a metri 200 dal perimetro <strong>di</strong> ospedali o altri luoghi <strong>di</strong> cura e <strong>di</strong>cimiteri;f) a tutela dell’igiene dei prodotti posti in ven<strong>di</strong>ta ed a salvaguar<strong>di</strong>a della incolumità personalela sosta non è consentita in aree non opportunamente pavimentate e comunque, in prossimità<strong>di</strong> scavi o cantieri o altre fonti <strong>di</strong> polverosità o <strong>di</strong> esalazioni dannose. Per gli stessi scopi lasosta non è consentita ad una <strong>di</strong>stanza inferiore a metri 100 dai servizi igienici e a metri 200dai depositi <strong>di</strong> rifiuti;g) sono interdetti al commercio itinerante i parchi ed i giar<strong>di</strong>ni pubblici aperti o recintati,compresi i viali e le strade che li attraversano. In esse è tuttavia consentita la ven<strong>di</strong>ta <strong>di</strong>frutta secca, caldarroste, gelati ed altri simili prodotti, purché effettuata con veicoli <strong>di</strong> tipo ecaratteristiche approvati dai competenti uffici comunali, sempre che il ven<strong>di</strong>tore sia inpossesso della prescritta licenza commerciale.2. Il Sindaco, con propria or<strong>di</strong>nanza, potrà vietare temporaneamente il commercio itinerante inspecifiche zone in occasione <strong>di</strong> particolari eventi.ART. 40MESTIERI GIROVAGHI1. A noma<strong>di</strong> ed a girovaghi, in mancanza <strong>di</strong> strutture ed aree specificatamente attrezzate edestinate, è consentita la sosta con le loro carovane, sull’intero territorio comunale, per unperiodo massimo <strong>di</strong> 48h. Le <strong>di</strong>sposizioni non si applicano alle carovane degli spettacoliviaggianti.ART. 41


ACCATTONAGGIO1. E’ vietato raccogliere questue ed elemosine per qualsiasi motivo, causando <strong>di</strong>sturbo ai passanti.


TITOLO IVTUTELA <strong>DELLA</strong> QUIETE PUBBLICA E PRIVATAART. 42DISPOSIZIONI GENERALI1. Chiunque eserciti un’arte, un mestiere o un’industria, deve usare ogni accorgimento per evitaremolestie o incomodo ai vicini.2. I Servizi Tecnici comunali, l’Azienda Sanitaria Locale, su reclamo o d’ufficio, accertano lanatura dei rumori e promuovono i più idonei provve<strong>di</strong>menti perché chi esercita arti, mestieri oindustrie proceda all’eliminazione delle cause dei rumori.3. Nei casi <strong>di</strong> incompatibilità dell’attività esercitata con il rispetto della quiete delle civiliabitazioni, il Sindaco, su motivata proposta dei Servizi tecnici comunali o dell’Azienda SanitariaLocale, può vietare l’esercizio dell’arte, del mestiere o dell’industria responsabile delle molestieo dell’incomodo.4. E’ in ogni caso vietato impiantare in fabbricati destinati a civile abitazione attività checomportino l’uso <strong>di</strong> macchine azionate da motore. Il <strong>di</strong>vieto non vale per le attività checomportano esclusivamente le normali macchine per ufficio o attrezzature me<strong>di</strong>co-sanitarie.ART. 43LAVORO NOTTURNO1. Fermo restando quanto previsto da norme superiori in materia <strong>di</strong> livelli delle emissioni sonore e<strong>di</strong> superamento <strong>di</strong> tali livelli, senza specifica autorizzazione comunale, non possono esercitarsi,anche temporaneamente o saltuariamente, attività lavorative che siano fonti anche potenziali, <strong>di</strong>inquinamento acustico tra le ore 22 e le ore 6.2. L’autorizzazione ad esercitare attività lavorative tra le ore 22 e le ore 6 è subor<strong>di</strong>nata apreventivo parere dei Servizi Tecnici Comunali e dell’Azienda Sanitaria Locale ed ècomprensiva <strong>di</strong> tutti gli atti <strong>di</strong> consenso che le norme superiori prescrivono a tuteladell’inquinamento acustico.3. Quando, per la natura delle attività, o per le caratteristiche del luogo o dell’ambiente in cui èesercitata, sia ritenuto necessario dai Servizi tecnici comunali o dell’Azienda Sanitaria Locale, il<strong>di</strong>vieto <strong>di</strong> esercitare può, con provve<strong>di</strong>mento del Sindaco, essere esteso ad un periodo più ampio<strong>di</strong> quello in<strong>di</strong>cato nel comma 1.ART. 44SPETTACOLI E TRATTENIMENTI1. I titolari delle licenze prescritte dalle leggi <strong>di</strong> pubblica sicurezza per l’esercizio della attività <strong>di</strong>pubblico spettacolo o <strong>di</strong> pubblico trattenimento, i titolari degli esercizi pubblici <strong>di</strong>somministrazione, i titolari <strong>di</strong> sale pubbliche per biliar<strong>di</strong> od altri giochi leciti ed i titolari <strong>di</strong>circoli privati, devono assicurare che i locali nei quali si svolge l’attività siano strutturati in modo


tale che il livello sonoro, delle emissioni propagate all’ esterno, rispetti sempre i limiti previstidalla legislazione vigente.2. Ai soggetti <strong>di</strong> cui al comma 1, è fatto obbligo <strong>di</strong> vigilare affinché all’uscita dai locali ifrequentatori evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiu<strong>di</strong>zio alla quiete pubblica eprivata.3. Le licenze per lo svolgimento <strong>di</strong> spettacoli o trattenimenti in luoghi aperti devono in<strong>di</strong>careprescrizioni ed orari volti ad evitare pregiu<strong>di</strong>zio alla quiete pubblica e privata.4. L’autorizzazione anche in deroga ai valori limite <strong>di</strong> cui all’art. 2 comma 3 della legge 26.10.1995n. 447, in tema <strong>di</strong> inquinamento acustico, per lo svolgimento <strong>di</strong> attività temporanee e <strong>di</strong>manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneoovvero mobile, deve contenere limiti e prescrizioni stabiliti <strong>di</strong> volta in volta in relazione allostato dei luoghi, all’orario e tipo <strong>di</strong> manifestazione, in modo da evitare pregiu<strong>di</strong>zio alla quietepubblica e privata.ART. 45ABITAZIONI PRIVATE1. Nelle abitazioni private non è consentito far funzionare apparecchiature fonti <strong>di</strong> molestie e<strong>di</strong>sturbi, fatte salve le eccezioni <strong>di</strong> cui ai due commi seguenti.2. Le apparecchiature <strong>di</strong> esclusivo uso domestico che producono rumore o vibrazioni non possonofarsi funzionare prima delle ore 7 e dopo le ore 22 nei giorni feriali, dalle ore 8,30 alle ore 22 neigiorni festivi.3. Gli apparecchi ra<strong>di</strong>ofonici e televisivi, nonché gli apparecchi <strong>di</strong> qualsiasi specie per lariproduzione della musica devono essere utilizzati contenendo sempre il volume delle emissionisonore entro limiti tali da non recare in alcun modo molestie o <strong>di</strong>sturbo ai vicini. La <strong>di</strong>sposizionevale anche per gli analoghi apparecchi installati in esercizi pubblici <strong>di</strong> somministrazione, speciese ubicati in fabbricati destinati a civile abitazione.4. Il <strong>di</strong>vieto <strong>di</strong> cui al comma 1 non si applica nella circostanza dell’esecuzione <strong>di</strong> lavori <strong>di</strong>ristrutturazione <strong>di</strong> locali, a qualunque scopo destinati, situati in fabbricati <strong>di</strong> civile abitazione,purché siano adottati tutti gli accorgimenti e tutte le cautele per contenere il <strong>di</strong>sturbo e non sianoin ogni modo effettuati dalle ore 8 alle ore 12,30 e dalle ore 14,30 alle ore 20 nei giorni feriali.5. Nei giorni festivi non possono essere eseguiti lavori <strong>di</strong> rimozione e demolizione pavimenti erivestimenti. Altri lavori <strong>di</strong> ristrutturazione potranno essere eseguiti nei limiti <strong>di</strong> cui al commaprecedente dalle ore 9 alle ore 12 e dalle ore 15 alle ore 19.6. L’utilizzo <strong>di</strong> strumenti agricoli a motore quali motoseghe, tagliaerba, falciatrici,motodecespugliatori, ecc. deve avvenire alle ore 8 alla ore 12,30 e dalle 14,30 alle 20 nei giorniferiali e dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 19 nei giorni festivi.


ART. 46STRUMENTI MUSICALI1. Chi, nella propria abitazione, faccia uso <strong>di</strong> strumenti musicali è tenuto ad adottare tutti gliaccorgimenti e tutte le cautele al fine <strong>di</strong> evitare <strong>di</strong>sturbo ai vicini.2. Non è in ogni modo consentito l’uso <strong>di</strong> strumenti musicali, cantare e fare schiamazzi, dalle ore13 alle ore 15 e dalle ore 23 alle ore 9, salvo la totale insonorizzazione del locale in cui lostrumento musicale è usato.ART. 47SCHIAMAZZI NOTTURNI1. Dopo le ore 24 è vietato cantare e suonare e fare schiamazzi nelle pubbliche vie.2. Ripetuti interventi degli organo <strong>di</strong> vigilanza a seguito <strong>di</strong> schiamazzi notturni <strong>di</strong> avventori inentrata e uscita da pubblici esercizi, possono comportare provve<strong>di</strong>menti limitativi dell’orario <strong>di</strong>chiusura in deroga alle <strong>di</strong>sposizioni generali.3. Fermo restando quanto in proposito prescritto dal co<strong>di</strong>ce della strada, i proprietari <strong>di</strong> veicoli suiquali sia stato installato un <strong>di</strong>spositivo acustico antifurto devono tarare il medesimo affinché ilsegnale acustico non superi i limiti fissati dalle <strong>di</strong>sposizioni vigenti. Il segnale non deve,comunque, superare la durata complessiva <strong>di</strong> tre minuti primi, ancorché sia intermittente.4. La <strong>di</strong>sposizione del primo comma vale anche per i <strong>di</strong>spositivi acustici antifurto installati inabitazioni, uffici, negozi, stabilimenti, salvo che per la durata del segnale che non può, in alcuncaso, superare i <strong>di</strong>eci minuti primi.ART. 48PUBBLICITÀ FONICA1. La pubblicità fonica non è consentita in un raggio <strong>di</strong> duecento metri dagli ingressi <strong>di</strong> areecimiteriali, ospedali, istituti <strong>di</strong> cura e case <strong>di</strong> riposo, plessi scolastici.2. La pubblicità fonica è consentita, previa autorizzazione, dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 16,30alle ore 18.3. Deve essere parimenti autorizzata anche la pubblicità fonica fuori dai centri abitati.4. In ogni caso la pubblicità fonica non deve superare i limiti massimi <strong>di</strong> esposizione al rumorefissati dalle vigenti <strong>di</strong>sposizioni <strong>di</strong> legge.5. Per la pubblicità elettorale si applicano le <strong>di</strong>sposizioni dell’art. 7 delle legge 24 aprile 1975 n.130.6. In caso <strong>di</strong> reci<strong>di</strong>va nelle violazioni degli obblighi e <strong>di</strong>vieti su esposti, può essere <strong>di</strong>sposta lasanzione accessoria della revoca dell’autorizzazione rilasciata.


TITOLO VMANTENIMENTO, PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALIART. 49CUSTODIA, NUTRIZIONE, CURA E RICOVERO DEGLI ANIMALI1. Ogni animale deve essere custo<strong>di</strong>to ed accu<strong>di</strong>to in modo tale da evitare qualsiasi con<strong>di</strong>zione <strong>di</strong>sofferenza o stress all’animale stesso o <strong>di</strong> <strong>di</strong>sturbo o molestia alle persone. Ogni animale deveavere a <strong>di</strong>sposizione uno spazio adeguato alle sue necessità, in funzione della taglia delleesigenze biologiche ed etologiche della specie. I locali, i box, i recinti a<strong>di</strong>biti alla custo<strong>di</strong>a deglianimali devono essere tenuti costantemente in buone con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> pulizia e d’igiene.2. Ogni animale custo<strong>di</strong>to deve avere sempre a <strong>di</strong>sposizione l’acqua e deve essere nutritoregolarmente con alimenti adeguati alla specie, salvo <strong>di</strong>versa <strong>di</strong>sposizione scritta e motivata delme<strong>di</strong>co veterinario.3. Il proprietario o il custode controlla con sufficiente frequenza lo stato <strong>di</strong> salute degli animali eattrezzature ed elimina imme<strong>di</strong>atamente i <strong>di</strong>fetti delle attrezzature che compromettono lecon<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> salute degli animali oppure prende altre adeguate misure <strong>di</strong> protezione. Ilproprietario o il custode deve imme<strong>di</strong>atamente ricoverare e sottoporre a cure da un me<strong>di</strong>coveterinario gli animali malati, feriti o infestati <strong>di</strong> parassiti, secondo il loro stato.4. Il proprietario o il custode deve provvedere ricovero per gli animali che non possono adattarsialle con<strong>di</strong>zioni climatiche. Gli animali non possono essere tenuti permanentemente all’oscuro, opermanentemente a luce artificiale, ma si deve riferire alle ore <strong>di</strong> illuminazione solarerelativamente ad ogni giorno dell’anno. Le voliere per uccelli, salvo deroghe transitoriecertificate dal me<strong>di</strong>co veterinario per esigenze sanitarie, devono avere larghezza, lunghezza,altezza, tre volte superiori all’apertura alare del soggetto più grande presente nelle stesse. E’vietato custo<strong>di</strong>re i pesci in vasche <strong>di</strong> lunghezza, larghezza ed altezza inferiore a due volte lalunghezza del soggetto più grande presente nella stessa.5. E’ vietato abbandonare animali domestici.ART. 50RAPPORTI CON I CANI1. Fatti salvi eventuali problemi <strong>di</strong> or<strong>di</strong>ne sanitario, singolarmente comprovati, non c’è limitazionenumerica <strong>di</strong> detenzione <strong>di</strong> animali per singolo proprietario. Al proprietario compete <strong>di</strong> assicurarea ciascun animale le con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> benessere e sanità, osservando le comuni norme <strong>di</strong> igienegenerale.2. La detenzione <strong>di</strong> cani in luoghi pubblici e privati, deve prevedere uno spazio <strong>di</strong> almeno ottometri quadrati per animale adulto, fatte salve particolari esigenze <strong>di</strong> razza, osservando tutte lenecessarie norme <strong>di</strong> igiene, illuminazione e benessere animale. Quando siano tenuti legati, adessi deve essere assicurata una catena con fune <strong>di</strong> scorrimento <strong>di</strong> almeno cinque metri <strong>di</strong>lunghezza.3. I cani attaccati devono potersi muovere senza restare impigliati nell’attacco stesso.


4. L’allacciamento a nodo scorsoio è vietato.5. I cani tenuti all’aperto devono <strong>di</strong>sporre <strong>di</strong> un riparo coperto per almeno tre lati oltre il tetto edevono essere dotati <strong>di</strong> una cuccia <strong>di</strong> <strong>di</strong>mensioni adeguate alla mole dell’animale.6. Nei rapporti con i cani sono vietati l’eccessivo rigore ed esercitare pratiche <strong>di</strong> addestramento conl’utilizzo <strong>di</strong> strumenti <strong>di</strong> punizione che causino all’animale stress o sofferenza fisica.7. L’impiego dei collari con aculei interni, dei <strong>di</strong>spositivi a scarica elettrica o che emettano segnaliacustici o agiscono con sostanze chimiche è vietato; sono eccettuati i fischietti <strong>di</strong> addestramento.ART. 51MANTENIMENTO DEI CANI1. I cani, a tutela della incolumità pubblica e privata, devono sempre essere condotti, salvo neiluoghi loro espressamente destinati, al guinzaglio e, se mordaci, anche muniti <strong>di</strong> museruola.2. I cani possono essere lasciati liberi, purché sotto il costante controllo del proprietario odell'accompagnatore, esclusivamente nelle aree loro appositamente destinate ed opportunamentedelimitate e segnalate, ove esistano. Dei danni che i cani eventualmente provochino al verdepubblico rispondono i proprietari.3. Nei luoghi e nei locali privati aperti, o ai quali non sia impe<strong>di</strong>to l'accesso <strong>di</strong> terzi, la presenza <strong>di</strong>un cane deve essere segnalata all'esterno ed i cani possono essere tenuti senza museruola soltantose legati nel rispetto <strong>di</strong> quanto stabilito al successivo quarto comma, ove in tal modo, per le<strong>di</strong>mensioni del luogo, sia garantita la sicurezza dei terzi, e custo<strong>di</strong>ti in modo da non recare dannoalle persone.4. A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro, è fatto obbligo ai proprietari <strong>di</strong> cani ed a chiunque liaccompagni quando siano condotti in spazi pubblici <strong>di</strong> essere muniti <strong>di</strong> idonea attrezzatura per laraccolta delle deiezioni e <strong>di</strong> depositare le medesime negli appositi contenitori , ove esistano.5. I proprietari <strong>di</strong> cani o le persone incaricate della loro custo<strong>di</strong>a devono comunque evitare che essisporchino con deiezioni i marciapie<strong>di</strong> ed ogni altro spazio pedonale <strong>di</strong> uso pubblico.6. È vietato introdurre cani, ancorché condotti al guinzaglio, eccezione fatta per quelli cheaccompagnano persone inabili, nelle aree dei parchi e giar<strong>di</strong>ni pubblici, opportunamentedelimitate e segnalate, destinate ai giochi.7. In caso <strong>di</strong> situazioni e circostanze eccezionali, possono essere determinate con or<strong>di</strong>nanzasindacale, più particolari e specifiche <strong>di</strong>sposizioni, anche <strong>di</strong> carattere temporaneo.8. E’ vietato condurre cani o altri animali al guinzaglio dalla bicicletta o da qualsiasi altro veicolo.9. Per quanto non previsto, si applicano le norme <strong>di</strong> cui al DPR 8 febbraio 1954 n.320(Regolamento <strong>di</strong> polizia veterinaria)


ART. 52ANIMALI RANDAGI1. Fatto salvo quanto previsto dalle norme sanitarie in vigore e dalla legge 14 agosto 1991 n. 281 èfatto <strong>di</strong>vieto <strong>di</strong> catturare animali randagi per qualsiasi scopo, salvo ai fini <strong>di</strong> soccorso imme<strong>di</strong>ato,ferma restando la possibilità <strong>di</strong> intervento ai fini sanitari, <strong>di</strong> soccorso e <strong>di</strong> accu<strong>di</strong>mento per glienti e le associazioni protezionistiche riconosciuti.ART. 53PROTEZIONE <strong>DELLA</strong> FAUNA SELVATICA1. Fermo restando quanto <strong>di</strong>sposto dall'art. 24, il <strong>di</strong>vieto <strong>di</strong> procurare pericolo o molestie alla fauna,sia stanziale sia migrante, vale per tutto il territorio comunale.2. Chi detiene specie selvatiche consentite deve curarne la tenuta e il trasporto in modo da evitaresituazioni <strong>di</strong> pericolo o <strong>di</strong> spavento per terzi.3. Gli animali selvatici tenuti in cattività devono poter <strong>di</strong>sporre delle con<strong>di</strong>zioni climatiche eambientali dei luoghi ove si trovano naturalmente le specie; essi devono avere la possibilità, se lanatura della specie lo richieda, <strong>di</strong> una vasca d’acqua, <strong>di</strong> posatoi sopraelevati <strong>di</strong> <strong>di</strong>mensioni tali dapermettere all’animale <strong>di</strong> nuotare, <strong>di</strong> coricarsi e <strong>di</strong> ricavare una tana scavandola.4. E’ vietato detenere animali selvatici alla catena o legati al trespolo.ART. 54ESPOSIZIONE DI ANIMALI1. Ferme restando le <strong>di</strong>sposizioni previste dall’art. 69 del T.U. delle Leggi <strong>di</strong> Pubblica Sicurezza, lelicenze per esporre animali alla pubblica vista devono prevedere inoltre i seguenti requisiti:a. i locali e le attrezzature devono corrispondere alle specie ed al numero degli animali daesporre o utilizzare e devono essere costruiti in modo che gli animali siano protetti dagliinflussi atmosferici, dai <strong>di</strong>sturbi provocati dai visitatori, dal rumore e dai gas <strong>di</strong> scarico.b. gli animali esposti devono poter <strong>di</strong>sporre d’acqua e cibo in recipienti non rovesciabili, avendocura della regolarità della somministrazione e della pulizia dei resti, il pavimento della gabbiaespositiva, deve essere ricoperto <strong>di</strong> materiale assorbente le deiezioni, e deve essere tenutocostantemente pulito, onde assicurare la massima igiene.c. è vietato costringere alla convivenza nella stessa gabbia animali tra essi incompatibili.ART. 55SPETTACOLI VIETATI1. Fermo restando quanto stabilito dalla legge 22 novembre 1993, n. 473 sono vietati gli spettacoliche causino agli animali stress, con<strong>di</strong>zionamenti o che comportino sollecitazioni eccessive daparte del pubblico.2. Sono vietati ogni rappresentazione che comporti combattimenti tra animali, l’uso <strong>di</strong> animali viviper alberi <strong>di</strong> cuccagna o per bersaglio fisso e simili, le corride ed altre manifestazioni simili.


ART. 56UTILIZZO DI ANIMALI1. È vietato comunque esibire animali con cuccioli lattanti, da svezzare o animali comunque instato <strong>di</strong> incuria, denutrizione, in precarie con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> salute o sofferenti per le con<strong>di</strong>zioniambientali in cui sono esposti o tenuti in con<strong>di</strong>zioni tali da suscitare l’altrui pietà.ART. 57VENDITA DI ANIMALI1. Il commercio <strong>di</strong> ogni specie animale, ittiche comprese, deve essere esercitato nel rispetto dellenorme <strong>di</strong> polizia veterinaria e <strong>di</strong> tutela del benessere degli stessi.2. I prodotti della pesca destinati ad essere immessi vivi sul mercato devono essere tenuticostantemente nelle con<strong>di</strong>zioni più idonee alla loro sopravvivenza, immersi in vasche munite <strong>di</strong>ossigenatore.ART. 58PRATICHE VIETATE1. Oltre le pratiche non consentite <strong>di</strong> cui agli articoli precedenti, è vietato:a) mettere in atto qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo nei confronti degli animalie che contrasti con le vigenti <strong>di</strong>sposizioni;b) tenere gli animali in spazi angusti e/o privi dell’acqua e del cibo necessario o sottoporli arigori climatici tali da nuocere alla loro salute;c) somministrare cibo o bevande ai volatili in libertà;d) tenere animali in isolamento e/o con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> impossibile controllo quoti<strong>di</strong>ano del loro stato<strong>di</strong> salute o privarli dei necessari contatti sociali tipici della loro specie;e) detenere animali in gabbia ad eccezione <strong>di</strong> casi <strong>di</strong> trasporto e <strong>di</strong> ricovero per cure e adeccezione <strong>di</strong> uccelli e piccoli ro<strong>di</strong>tori;f) addestrare animali ricorrendo a violenze, percosse o costrizione fisica in ambienti inadatti(angusti o poveri <strong>di</strong> stimoli) che impe<strong>di</strong>scono all’animale <strong>di</strong> manifestare i comportamentitipici della specie;g) ricorrere all’addestramento <strong>di</strong> animali appartenenti a specie selvatiche;h) colorare o vendere animali colorati artificialmente;i) trasportare o detenere animali, per qualsiasi periodo <strong>di</strong> tempo, chiusi nei cofani posterioridelle auto;j) trasportare animali in con<strong>di</strong>zioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenza, ferite o dannifisici anche temporanei; gli appositi contenitori dovranno consentire la stazione eretta,ovvero la possibilità <strong>di</strong> sdraiarsi e rigirarsi;k) condurre animali a guinzaglio tramite mezzi <strong>di</strong> locomozione in movimento;l) procedere ad interventi chirurgici per facilitare la tenuta degli animali da compagnia, comela resezione dei denti e degli artigli, eccettuati gli interventi <strong>di</strong> asportazione della falangesupplementare dei cani e gli interventi per prevenire la riproduzione;m) lasciare sotto il sole animali chiusi in veicoli o rimorchi.


ART. 59TRASPORTO DI ANIMALI SU MEZZI PUBBLICI1. Il trasporto <strong>di</strong> animali su mezzi <strong>di</strong> servizio pubblico è <strong>di</strong>sciplinato da apposito regolamentoadottato dal soggetto che esercita il servizio.ART. 60ANIMALI LIBERI1. Il Sindaco con propria or<strong>di</strong>nanza in situazioni e circostanze eccezionali può <strong>di</strong>sporre misure <strong>di</strong>cattura e monitoraggio sanitario ovvero <strong>di</strong> trasferimento <strong>di</strong> colonie o <strong>di</strong> controllo numericome<strong>di</strong>ante sterilizzazione degli animali liberi presenti sul territorio citta<strong>di</strong>no.


TITOLO VINORME PARTICOLARI PER GLI ESERCIZI PUBBLICI E PERL’AMMINISTRAZIONE DEGLI STABILIART. 61ESPOSIZIONE DEI PREZZI1. I titolari <strong>di</strong> esercizi pubblici <strong>di</strong> somministrazione alimenti e bevande che esercitano laristorazione hanno l'obbligo <strong>di</strong> esporre, anche all'esterno dell'esercizio, tabelle recanti menù eprezzi.ART. 62SERVIZI IGIENICI1. Gli esercizi pubblici <strong>di</strong> somministrazione e tutti i locali <strong>di</strong> pubblico ritrovo debbono essere dotati<strong>di</strong> servizi igienici, conformi alle norme <strong>di</strong> Igiene Pubblica, da tenersi a <strong>di</strong>sposizione deifrequentatori.2. I servizi igienici devono essere sempre puliti e forniti <strong>di</strong> carta igienica, sapone e asciugamanimonouso.ART. 63AMMINISTRAZIONE DEGLI STABILI1. Nell’atrio degli stabili deve essere affisso il nominativo, l’in<strong>di</strong>rizzo e recapito telefonicodell’Amministratore..


TITOLO VIINORME TRANSITORIE E FINALIART. 64SANZIONI1. La violazione <strong>di</strong> <strong>di</strong>sposizioni del Regolamento è punita ai sensi <strong>di</strong> legge, con la sanzioneamministrativa per essa determinata nel successivo comma 7, fermo restando l’adeguamentocon provve<strong>di</strong>mento dell’Organo Comunale competente, nelle ipotesi <strong>di</strong> variazione legislativadella sanzione amministrativa. La procedura sanzionatoria amministrativa applicata è quellaprevista dalla Legge 24 novembre 1981, n. 689”.2) Alla contestazione della violazione delle <strong>di</strong>sposizioni del Regolamento si procede nei mo<strong>di</strong> e neitermini stabiliti dalle leggi e dai Regolamenti Comunali.3) Ogni violazione delle <strong>di</strong>sposizioni del Regolamento e ogni abuso <strong>di</strong> atto <strong>di</strong> concessione o <strong>di</strong>autorizzazione comporta l’obbligo <strong>di</strong> cessare imme<strong>di</strong>atamente il fatto illecito o l’attivitàabusiva.4) L’uso <strong>di</strong> concessioni o <strong>di</strong> autorizzazioni non conforme alle con<strong>di</strong>zioni cui sono subor<strong>di</strong>nate oalle prescrizioni specifiche in esse contenute, oltre all’irrogazione della sanzione amministrativapuò comportare la sospensione o la revoca della concessione o dell’autorizzazione, inconsiderazione della gravità dell’inosservanza e degli effetti nocivi che essa abbiaeventualmente prodotto.5) Quando la violazione accertata sia riferita a norme speciali, si applica la sanzione prevista pertale violazione dalla norma speciale o dal testo normativo che la contiene, con le procedure peressa stabilite, salvo che la violazione configuri anche una sanzione illecita <strong>di</strong> natura <strong>di</strong>versadalla norma speciale, nel qual caso si applica anche la sanzione <strong>di</strong>sposta in relazione alla<strong>di</strong>sposizione regolamentare violata.6) Qualora alla violazione <strong>di</strong> norme <strong>di</strong> regolamento, o all’inosservanza <strong>di</strong> prescrizioni specifichecontenute nell’ atto <strong>di</strong> concessione/autorizzazione, conseguano danni a beni comuni, ilresponsabile, ferma restando l’irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria perl’accertata violazione, è tenuto al rimborso <strong>di</strong> tutte le spese occorrenti per il loro ripristino. Oveil responsabile sia minore od incapace, l’onere del rimborso e del pagamento della sanzioneamministrativa pecuniaria graverà su chi esercita la potestà parentale o la curatela, comeprevisto dalla Legge, in tema <strong>di</strong> responsabilità sostitutiva o solidale.7) Fatto salvo quanto previsto dal comma 5, le infrazioni alle <strong>di</strong>sposizioni del presenteregolamento o or<strong>di</strong>nanze dello stesso attuative comportano l’applicazione <strong>di</strong> una sanzioneamministrativa secondo la seguente tabella:Da 25 € a 150 € Violazione previste nel Titolo II – Sezione IIIViolazioni previste nel Titolo III – Sezione IViolazioni previste agli artt. 7 lett. f), i), e j), 8 c. 1 lett. d) e 10 c. 4.Da 50€ a 300 € Violazione previste nel Titolo II – Sezione I e Sezione IIViolazione previste nel Titolo III – Sezione II e Sezione IIIViolazione previste nel Titolo V


Da 75 € a 450 €Violazioni previste all’art. 25 c. 1.Violazione previste nel Titolo IVViolazione previste all’art. 52Violazione previste all’art. 58ART. 65ABROGRAZIONI1. Con l’entrata in vigore del presente Regolamento <strong>di</strong> Polizia Urbana sono abrogati e cessanopertanto <strong>di</strong> avere efficacia il Regolamento <strong>di</strong> Polizia Urbana approvato con determinazione del 7marzo 1931 ed entrato in vigore il 16 marzo 1932, nonché tutti gli atti ed i provve<strong>di</strong>mentisostituiti da norme del presente Regolamento o con esse incompatibili.ART. 66ENTRATA IN VIGORE1. Il presente regolamento entra in vigore dopo la pubblicazione prevista dallo Statuto.

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