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Regolamento Entrate Tributarie - Comune di Lecce

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artt. 30, 31, 32, del D.Lgs 267/2000, secondo le in<strong>di</strong>cazioni dettate nel pianoesecutivo <strong>di</strong> gestione, in conformità a quanto previsto nell'art. 52, comma 5,lettera b) del decreto legislativo n. 446/97.6. I controlli vengono effettuati sulla base dei criteri in<strong>di</strong>viduati dal Dirigentedelle <strong>Entrate</strong>.Art. 10Poteri ispettivi1. Ai fini dello svolgimento dell'attività <strong>di</strong> cui all'articolo precedente gli enti siavvalgono <strong>di</strong> tutti i poteri anche ispettivi, previsti dalle norme <strong>di</strong> legge vigentiper le singole entrate.2. Il personale della Direzione <strong>Entrate</strong>, specificatamente incaricato in conformitàalla vigente organizzazione comunale ed alle previsioni <strong>di</strong> legge, è titolaredella potestà <strong>di</strong> effettuare sopralluoghi o accessi ed eseguire accertamentiamministrativi e tecnici, richiedendo anche l’esibizione delle autorizzazionie/o <strong>di</strong> ricevute <strong>di</strong> versamenti. A tale personale nell’esercizio delle suddettefunzioni ispettive, sono attribuite le stesse qualifiche e prerogative dellaPolizia Municipale.3. Gli accessi e le attività <strong>di</strong> controllo <strong>di</strong> cui al punto 2 nei locali destinatiall’esercizio <strong>di</strong> attività commerciali professionali artistiche agricole e industrialisi svolgono, salvo casi eccezionali ed urgenti adeguatamente documentati,negli orari or<strong>di</strong>nari <strong>di</strong> esercizio della attività e con modalità tali da arrecare ilminor <strong>di</strong>sagio possibile allo svolgimento or<strong>di</strong>nario della attività.4. Delle attività <strong>di</strong> cui ai punti precedenti viene redatto apposito processoverbale nel quale vengono annotate anche eventuali <strong>di</strong>chiarazioni rese dalcontribuente o da persona dallo stesso delegata; il verbale è sottoscritto dalrilevatore e dal contribuente e a questo ultimo viene rilasciata una copia.Art. 11Attività <strong>di</strong> liquidazione1. L'attività <strong>di</strong> liquidazione delle entrate deve essere svolta nel rispetto deiprincipi <strong>di</strong> semplificazione, pubblicità e trasparenza. L'attività <strong>di</strong> liquidazione ésvolta dal <strong>Comune</strong> nel rispetto dei termini <strong>di</strong> decadenza o <strong>di</strong> prescrizionein<strong>di</strong>cati nelle norme che <strong>di</strong>sciplinano i singoli tributi. Deve essere notificato alcontribuente apposito atto motivato nel quale debbono essere chiaramentein<strong>di</strong>cati tutti gli elementi che costituiscono il presupposto <strong>di</strong> imposta, il periodo<strong>di</strong> riferimento, l'aliquota applicata, l'importo dovuto, il termine e le modalitàper il pagamento, l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazionicomplete in merito all'atto, le modalità il termine e l’organo presso il quale èpossibile proporre ricorso nonché il nominativo del responsabile delproce<strong>di</strong>mento.2. Il provve<strong>di</strong>mento <strong>di</strong> liquidazione, <strong>di</strong> accertamento o sanzionatorio dovràpresentare tutti i requisiti stabiliti dalle leggi vigenti <strong>di</strong>sciplinanti le singoleentrate tributarie e, in mancanza <strong>di</strong> previsioni specifiche <strong>di</strong> legge, si applica ilcomma precedente.

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