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Regolamento Entrate Tributarie - Comune di Lecce

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Art. 14Interpello del contribuente1. Ciascun contribuente può inoltrare per iscritto alla Direzione <strong>Entrate</strong>, cherisponde entro centoventi giorni, circostanziate e specifiche istanze <strong>di</strong>interpello concernenti l'applicazione delle <strong>di</strong>sposizioni tributarie a casiconcreti e personali qualora vi siano obiettive con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> incertezza sullacorretta interpretazione delle stesse. La presentazione dell'istanza non haeffetto sulle scadenze previste dalla <strong>di</strong>sciplina tributaria.2. La risposta dell'ufficio competente per materia, scritta e motivata, vincola conesclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza <strong>di</strong> interpello, elimitatamente al richiedente. Qualsiasi atto, anche <strong>di</strong> imposizione, emanato in<strong>di</strong>fformità dalla risposta stessa è nullo.3. Qualora la risposta della Direzione <strong>Entrate</strong> non pervenga al contribuenteentro il termine <strong>di</strong> cui al comma 1 si intende che l’amministrazione concor<strong>di</strong>con la interpretazione o con il comportamento prospettato dal richiedente.Limitatamente alla questione oggetto dell'istanza <strong>di</strong> interpello, non possonoessere irrogate sanzioni amministrative nei confronti del contribuente che nonabbia ricevuto risposta dall'ufficio entro il termine <strong>di</strong> cui al comma 1.4. Nel caso in cui l'istanza <strong>di</strong> interpello formulata da un numero elevato <strong>di</strong>contribuenti concerna la stessa questione o questioni analoghe fra loro,l'Amministrazione può rispondere collettivamente con atto del Dirigente delle<strong>Entrate</strong>, pubblicato all'Albo Pretorio e <strong>di</strong>ffuso a mezzo stampa e Rete Civica.5. Nello spirito <strong>di</strong> uniformare l'attività degli uffici, le risposte <strong>di</strong> cui al comma 2del presente articolo costituiranno principio guida per il trattamento <strong>di</strong>identiche fattispecie.Titolo IIIAttività <strong>di</strong> riscossioneArt. 15Riscossione coattiva1. La riscossione coattiva delle entrate viene effettuata con la procedura <strong>di</strong> cuial decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 esuccessive mo<strong>di</strong>ficazioni ed integrazioni, e al D.Lgs 112/99.2. I regolamenti delle singole entrate possono prevedere che la riscossioneavvenga me<strong>di</strong>ante ingiunzione <strong>di</strong> cui alle <strong>di</strong>sposizioni del regio decreto 14aprile 1910, n. 639 nel qual caso le attività necessarie alla riscossionecompetono al funzionario responsabile della gestione.Art. 16Attività <strong>di</strong> riscossione volontaria1. La riscossione volontaria delle entrate avviene secondo <strong>di</strong>sposizioninormative e dei singoli regolamenti attuativi.

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