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Cassazione

snciv@sL0@a2016@n06015@tS.clean

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R.G. n. 12322 del 2013<br />

Pertanto, non è ravvisabile la dedotta lesione del principio di terzietà, atteso<br />

che, come affermato dalla Corte d'Appello, il Commissario straordinario si limitava<br />

ad adottare il provvedimento di licenziamento in conformità al parere vincolante<br />

espresso dalla Commissione prevista dal CCNL.<br />

Ai sensi dell'art. 5, dell'allegato H, il licenziamento in tronco è adottato<br />

dall'Amministrazione consortile esperita la procedura di contestazione degli<br />

addebiti, sulla base del parere di un'apposita Commissione composta da: un<br />

rappresentante del Consorzio designato dai Consorzio stesso; un rappresentante<br />

del dirigente, designato a pena di decadenza entro il termine di 15 giorni,<br />

decorrenti dalla data di ricezione della richiesta del Consorzio effettuata con lettera<br />

raccomandata a.r., dalla delegazione regionale dell' Organizzazione nazionale<br />

firmataria del presente contratto cui il dipendenté sia iscritto o abbia conferito<br />

mandato; un terzo membro, con funzioni di Presidente designato dall'Assessorato<br />

regionale al lavoro della Regione ove ha sede il Consorzio ovvero, in mancanza di<br />

tale designazione, dalla Prefettura della Provincia ove ha sede il Consorzio.<br />

Nell'ipotesi di mancata designazione nei suddetti termini del rappresentante del<br />

dipendente, tale designazione è devoluta all'Organizzazione sindacale nazionale cui<br />

il dipendente sia iscritto od abbia conferito mandato, su richiesta del Consorzio e<br />

con gli stessi termini di cui al precedente comma.<br />

Dunque sussistono le necessarie garanzie di terzietà.<br />

4. Il terzo motivo di ricorso vede sulle conseguenze della illegittimità del<br />

recesso e sulle relative domande ripristinatorie.<br />

Assume il ricorrente che, ai sensi dell'art. 81 del CCNL di categoria,<br />

all'illegittimità del licenziamento consegue l'obbligo ripristinatorio del rapporto di<br />

lavoro in capo al Consorzio.<br />

4.1. Al rigetto dei precedenti due motivi di ricorso, consegue il rigetto del<br />

presente motivo.<br />

5. Il ricorso deve essere rigettato.<br />

6. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.<br />

7. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto<br />

della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente,<br />

dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il<br />

ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.<br />

PQM<br />

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di<br />

giudizio che liquida in euro cento per esborsi, euro tremila per compensi<br />

professionali, oltre spese generali in misura del 15 per cento, IVA e cpa.<br />

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto<br />

della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente,<br />

8<br />

Corte di <strong>Cassazione</strong> - copia non ufficiale

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