Cassazione
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R.G. n. 12322 del 2013<br />
Pertanto, non è ravvisabile la dedotta lesione del principio di terzietà, atteso<br />
che, come affermato dalla Corte d'Appello, il Commissario straordinario si limitava<br />
ad adottare il provvedimento di licenziamento in conformità al parere vincolante<br />
espresso dalla Commissione prevista dal CCNL.<br />
Ai sensi dell'art. 5, dell'allegato H, il licenziamento in tronco è adottato<br />
dall'Amministrazione consortile esperita la procedura di contestazione degli<br />
addebiti, sulla base del parere di un'apposita Commissione composta da: un<br />
rappresentante del Consorzio designato dai Consorzio stesso; un rappresentante<br />
del dirigente, designato a pena di decadenza entro il termine di 15 giorni,<br />
decorrenti dalla data di ricezione della richiesta del Consorzio effettuata con lettera<br />
raccomandata a.r., dalla delegazione regionale dell' Organizzazione nazionale<br />
firmataria del presente contratto cui il dipendenté sia iscritto o abbia conferito<br />
mandato; un terzo membro, con funzioni di Presidente designato dall'Assessorato<br />
regionale al lavoro della Regione ove ha sede il Consorzio ovvero, in mancanza di<br />
tale designazione, dalla Prefettura della Provincia ove ha sede il Consorzio.<br />
Nell'ipotesi di mancata designazione nei suddetti termini del rappresentante del<br />
dipendente, tale designazione è devoluta all'Organizzazione sindacale nazionale cui<br />
il dipendente sia iscritto od abbia conferito mandato, su richiesta del Consorzio e<br />
con gli stessi termini di cui al precedente comma.<br />
Dunque sussistono le necessarie garanzie di terzietà.<br />
4. Il terzo motivo di ricorso vede sulle conseguenze della illegittimità del<br />
recesso e sulle relative domande ripristinatorie.<br />
Assume il ricorrente che, ai sensi dell'art. 81 del CCNL di categoria,<br />
all'illegittimità del licenziamento consegue l'obbligo ripristinatorio del rapporto di<br />
lavoro in capo al Consorzio.<br />
4.1. Al rigetto dei precedenti due motivi di ricorso, consegue il rigetto del<br />
presente motivo.<br />
5. Il ricorso deve essere rigettato.<br />
6. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.<br />
7. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto<br />
della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente,<br />
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il<br />
ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.<br />
PQM<br />
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di<br />
giudizio che liquida in euro cento per esborsi, euro tremila per compensi<br />
professionali, oltre spese generali in misura del 15 per cento, IVA e cpa.<br />
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto<br />
della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente,<br />
8<br />
Corte di <strong>Cassazione</strong> - copia non ufficiale